IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unita' sanitaria locale n. 8 "Vicenza" di Vicenza in data 4 dicembre 1991 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso lo stabilimento ospedaliero dell'unita' sanitaria locale n. 8 "Vicenza" di Vicenza; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 7 maggio 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 19 ottobre 1994; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. Lo stabilimento ospedaliero dell'unita' sanitaria locale n. 8 "Vicenza" di Vicenza e' autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.