IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Vista   l'istanza   presentata   dall'amministratore  straordinario
dell'unita' sanitaria locale n. 8 "Vicenza"  di  Vicenza  in  data  4
dicembre  1991  intesa  ad  ottenere  il  rinnovo dell'autorizzazione
all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da  cadavere  a
scopo  terapeutico  presso  lo  stabilimento  ospedaliero dell'unita'
sanitaria locale n. 8 "Vicenza" di Vicenza;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 7 maggio 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 19 ottobre 1994;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  stabilimento  ospedaliero  dell'unita'  sanitaria  locale  n. 8
"Vicenza" di Vicenza e' autorizzato al trapianto di rene da  cadavere
a  scopo  terapeutico  prelevato  in Italia o importato gratuitamente
dall'estero.