Art. 2.
  I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente  decreto  sono
costituiti  da  titoli  al  portatore  nei  tagli  da lire 5.000.000,
10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e  1.000.000.000  di
capitale   nominale.  Per  esclusive  esigenze  interne  della  Banca
d'Italia  possono  essere  allestiti  titoli  del  taglio   da   lire
10.000.000.000.
  In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per
il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di
cui   al   successivo  art.  15,  possono  essere  rilasciati  titoli
nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale
cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di
tali titoli nominativi,  e'  previsto  l'allestimento  di  titoli  al
portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.
  Sui  nuovi  buoni  al  portatore  e' ammessa la riunione a semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere  presentati
per il tramutamento al nome.
  I  buoni  nominativi  potranno,  su  domanda  degli aventi diritto,
essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano  gravati  da
vincoli  differenti,  potranno  essere riuniti al nome della medesima
persona o del medesimo ente.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  I segni caratteristici dei titoli nominativi sono  quelli  indicati
nel  decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.