Art. 7.
  Le offerte degli operatori, fino  ad  un  massimo  di  tre,  devono
contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I prezzi indicati dagli operatori  devono  variare  di  un  importo
minimo  di  cinque  centesimi  di lira oppure di un multiplo di detta
cifra; eventuali variazioni di importo  diverso  vengono  arrotondate
per eccesso.
  Ciascuna  offerta  non  deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale; eventuali offerte  di  importo  non  multiplo  del
taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.
  In  sede  di  partecipazione  all'asta  dovranno essere indicate le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di  tre,  presso  le
quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.