(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                445.
                 Santiago del Cile, 5 febbraio 1998
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
    e le Nazioni Unite/Commissione Economica per l'America Latina
e i Caraibi, relativo al Progetto: "Prevenzione di disastri naturali
         in America Latina e nei Caraibi", con due Allegati
                (Entrata in vigore: 5 febbraio 1988)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
         ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LE NAZIONI UNITE
   CONSIDERANDO  che  il  Governo Italiano (di seguito designato come
("il Governo") e la Commissione economica per l'America Latina  ed  i
Caraibi  per  conto  delle  Nazioni Unite (in appresso designata come
"ECLAC"), hanno convenuto di cooperare all'attuazione di un  progetto
di  cooperazione  tecnica su "La prevenzione delle calamita' naturali
in America Latina e nei Caraibi (Prima fase)" (Annesso A);
   CONSIDERANDO che il Governo Italiano ha  fatto  conoscere  la  sua
disponibilita'  a  fornire fondi per far fronte ai costi dei progetti
sulla base del bilancio del progetto (Annesso A).
   CONSIDERANDO che e' stato convenuto tra l'ECLAC ed il Governo  che
l'ECLAC  sara'  responsabile,  ai  sensi  del presente Accordo, della
gestione dei fondi forniti dal Governo per far fronte  ai  costi  del
progetto.
   PERTANTO  l'ECLAC  ed  il Governo convengono qui di seguito quanto
segue:
   Articolo I
   1. Il Governo, secondo le modalita'  di  cui  al  paragrafo  2  di
seguito,  pone  a disposizione dell'ECLAC la somma di 146.900 dollari
USA e l'ECLAC utilizzera' questi fondi per far fronte ai  costi  come
indicato dall'Annesso A.
   2.  Il  Governo,  in  conformita'  con  la  tabella  di  pagamento
stabilita all'Annesso B del presente Accordo, depositera' i  predetti
fondi  in  valute  convertibili  per  uso illimitato, sul conto per i
fondi comuni del Progetto ECLAC  N.  015-001784  presso  la  Chemical
Bank, Filiale Nazioni Unite, New York, N. Y. 10017.
   3.  L'ECLAC istituira' un fondo comune, secondo i Regolamenti e le
Regole finanziarie delle Nazioni Unite, per ricevere ed  amministrare
detti fondi.
   4.  Il  Fondo  comune  ed  il progetto con esso finanziato saranno
gestiti dall'ECLAC in conformita' con i regolamenti, le regole  e  le
direttive  in  vigore  presso le Nazioni Unite. Di conseguenza, sara'
assunto e gestito del personale, e  saranno  stipulati  contratti  in
conformita'  con  le  disposizioni  di  tali  regolamenti,  regole  e
direttive.
   5. In conformita' con le regole finanziarie delle  Nazioni  Unite,
l'ECLAC  investira'  in depositi a breve i contributi al fondo comune
indicato all'Articolo I del presente Accordo, fino a quando  non  sia
necessario  del denaro contante. Il reddito generato da tali depositi
sara' accreditato dall'ECLAC su un  conto  partitario  generale.  Gli
interessi  maturati  su  tale fondo saranno utilizzati dall'ECLAC per
fini da concordarsi tra l'ECLAC ed il Governo.
   6.  Tutti  i  conti  e  gli  estratti  finanziari  dovranno essere
valutati in dollari USA.
   Articolo II
   1. Il fondo comune sara' gravato degli oneri sostenuti  dall'ECLAC
nell'esercizio delle sue attivita', in base al presente Accordo.
   2.  Sul  fondo  comune sara' inoltre addebitato il 13 per cento di
tutte le spese pagate con i fondi comuni, tale percentuale essendo un
onere incluso nei servizi di sostegno al programma forniti dall'ECLAC
nella realizzazione delle  attivita'  finanziarie  secondo  il  fondo
comune.
   3.  Inoltre  il  fondo  comune  sara'  addebitato  di  un  importo
equivalente all'uno (1) per cento della retribuzione  o  del  salario
netto   delle  persone  assunte  dall'ECLAC,  la  cui  assunzione  e'
finanziata mediante il fondo comune, in modo tale da  costituire  una
riserva  per  la  copertura di qualsiasi ricorso per morte, lesioni o
malattie  avvenute  durante  il  servizio,  secondo  le   regole,   i
regolamenti  o  i  contratti  in vigore presso le Nazioni Unite; tale
riserva non sara' rimborsata al Governo.
   Articolo III
   1. L'ECLAC iniziera' e continuera' a svolgere operazioni  in  base
al  presente  Accordo  nel  momento  in cui ricevera' i contributi in
conformita' con la tabella di pagamenti stabilita all'Annesso B.
   2. L'ECLAC non  assumera'  alcun  impegno  eccedente  gli  importi
specificati per le spese di cui all'Annesso A.
   3.  Qualora  sopravvengano spese non previste, l'ECLAC sottoporra'
al  Governo  un  bilancio  preventivo  supplementare,  indicante  gli
ulteriori  finanziamenti  necessari.  Se tali ulteriori finanziamenti
non saranno disponibili, l'assistenza fornita al progetto in base  al
presente  accordo  potra'  essere  ridotta  o, se necessario, l'ECLAC
potra' porvi fine. In nessun  caso  l'ECLAC  si  assumera'  qualunque
responsabilita' eccedente i fondi a disposizione nel fondo comune.
   Articolo IV
   Potra'   essere   intrapresa   una   valutazione  delle  attivita'
finanziate con tale fondo comune, in termini da  concordarsi  tra  il
Governo e l'ECLAC.
   Articolo V
   Il presente fondo comune sara' soggetto esclusivamente alle proce-
dure  di  revisione  dei  conti  interne  ed  esterne  stabilite  nei
Regolamenti, Regole e Direttive Finanziarie delle Nazioni Unite.
   Articolo VI
   L'ECLAC fornira' al Governo i  seguenti  estratti  e  le  seguenti
relazioni  preparati  secondo  le procedure contabili e di rendiconto
delle Nazioni Unite:
   (a)  Una  relazione  annuale  sull'avanzamento  ed   un   estratto
finanziario  indicante le entrate e le uscite, nonche' una previsione
di spesa fino alla fine del progetto, concernente i fondi forniti dal
Governo;
   (b) Un rapporto finale ed un estratto  finanziario  nei  sei  mesi
successivi  alla  data  di  scadenza  o  di  cessazione  del presente
Accordo.
   Articolo VII
   L'ECLAC notifichera' il Governo quando, d'avviso  dell'ECLAC,  gli
scopi  per  i  quali  il  fondo  comune e' stato istituito sono stati
realizzati. Si riterra' che la data di detta notifica sia la data  di
scadenza  del  presente  Accordo,  con  riserva  di  un  criterio  di
continuita',   secondo   l'articolo  IX,  ai  fini  degli  scopi  ivi
enunciati.
   Articolo VIII
   Al presente Accordo potra' essere posto fine  da  ciascuna  Parte,
con  un  preavviso  scritto di 30 giorni inviato all'altra parte, con
riserva di un criterio di continuita', secondo l'articolo IX, ai fini
degli scopi ivi enunciati.
   Articolo IX
   Alla cessazione o allo  scadere  del  presente  Accordo  ai  sensi
dell'articolo  VII o VIII, i fondi continueranno ad essere trattenuti
dall'ECLAC fino a quando non si sia fatto fronte, con tali  fondi,  a
tutte  le  spese  incorse dall'ECLAC. Successivamente, ogni eccedenza
rimasta nel fondo comune sara' gestita  secondo  le  indicazioni  del
Governo.
   Articolo X
   Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma.
   Articolo XI
   IN   FEDE   DI   CHE,  i  sottoscritti,  a  tal  fine  debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in  tre  originali  in
lingua inglese a Santiago, Cile, il 5 febbraio 1988.
Per il Governo Italiano    Per la Commissione Economica delle
                           Nazioni Unite per l'America Latina
                                    ed i Caraibi
                              ANNESSO A
          PROPOSTA DI PROGETTO PRESENTATA DALLA COMMISSIONE
                              ECONOMICA
                  PER L'AMERICA LATINA ED I CARAIBI
                         AL GOVERNO ITALIANO
Titolo del Progetto:     Prevenzione delle Calamita' Naturali in
                         America Latina ed ai Caraibi (Prima fase)
Portata geografica:      Regionale
Sito del Progetto:       Santiago, Cile
Durata:                  12 mesi
Data d'inizio (proposta): Febbraio 1988
Bilancio preventivo
stimato:            US$  310,900
- Governo Italiano  US$  146,900
- ECLAC (in beni e  US$  164,000
  servizi)
Agenzia esecutrice:      Commissione Economica per l'America
                         Latina ed i Caraibi (ECLAC)
Agenzia di cooperazione: Organizzazione Meteorologica Mondiale
                         (OMM)
        PREVENZIONE DELLE CALAMITA NATURALI IN AMERICA LATINA
                     E NEI CARAIBI (PRIMA FASE)
                   1. Situazione e giustificativi
   I  fenomeni  naturali  di  origine  meteorologica  e geologica, di
intensita'  variabile,  sono  all'origine  di  calamita'  nei   paesi
dell'America Latina e dei Caraibi.
   La  Commissione  Economica delle Nazioni Unite in America Latina e
nei Caraibi (ECLAC) ha fornito analisi dettagliate sulle  conseguenze
economiche  e  sociali  delle principali calamita' verificatesi nella
regione negli  ultimi  quindici  anni.  Queste  analisi  includono  i
terremoti  a  Managua,  Nicaragua  (1972),  nel Guatemala (1976) e in
Messico (1985) nonche' l'eruzione e conseguente inondazione di  fango
del  vulcano  Nevado  del  Ruiz  in  Colombia (1985), come pure degli
uragani Fifi nell'Honduras  (1974)  David  e  Frederick  nei  Caraibi
(1979) e le inondazioni e la siccita' causate dal fenomeno El Nino in
Bolivia, Ecuador e Peru nel 1982-1983 1/.
   Possono  essere  tratteggiate  le  seguenti  conclusioni dopo aver
analizzato le informazioni disponibili riguardo al tipo ed al  valore
delle  perdite  sociali ed economiche imposte da questi considerevoli
calamita' nella regione:
   I seguenti  effetti  generali  sono  comuni  a  tutti  i  tipi  di
calamita' naturali:
   -   un   numero   significativo   di   vittime,   il   che  riduce
sostanzialmente  la  capacita'  gia'  limitata  di  potenziale  umano
addestrato nei paesi lesi;
   -  una  importante  riduzione della disponibilita' di alloggi e di
strutture sanitarie ed  educative,  il  che  peggiora  le  condizioni
deficitarie   della  regione  ancor  prima  dell'evenienza  di  altre
calamita';
  - una riduzione temporanea del reddito degli strati sociali a basso
reddito, ed un corrispondente aumento della sotto occupazione  e  dei
tassi di disoccupazione gia' elevati;
   -  l'interruzione  temporanea delle forniture idriche e sanitarie,
dell'elettricita', delle comunicazioni e dei servizi di trasporto;
   - carenze provvisorie di approvvigionamento di derrate  alimentari
e di materie prime per la produzione agricola ed industriale.
   A  seconda  dell'origine  dei  fenomeni  naturali  che  causano la
calamita' naturale;
   -  le  calamita'  naturali  di  origine   meteorologica   -   come
inondazioni,  uragani  e  siccita'  - coprono di solito un'area assai
piu' estesa di quelle di origine geologica;
   - a causa della densita' di popolazione, il numero  delle  vittime
causato  dalle  calamita'  naturali  di  origine  geologica  - come i
terremoti - tende ad essere piu' elevato che nel caso di  avvenimenti
causati da fenomeni meteorologici;
   - le perdite patrimoniali - a livello fisico e a livello sociale -
causate  dai  terremoti  sono  in genere assai piu' elevate di quelle
causate dalle inondazioni;
   - le perdite di  produzione  e  quelle  indirette,  al  contrario,
tendono ad essere piu' elevate in caso di inondazione e di siccita'.
   A  seconda  della  dimensione  e  della diversificazione dei danni
all'economia del paese, le perdite secondarie  immediate  causate  da
calamita' naturali includono:
   -  un  calo  della  crescita  economica  e del miglioramento delle
condizioni sociali in generale;
   - un incremento del disavanzo del  settore  pubblico  a  causa  di
spese impreviste per i soccorsi, e di minori entrate fiscali;
   -  un deterioramento della situazione della bilancia dei pagamenti
dovuto alla  riduzione  delle  esportazioni  ed  agli  aumenti  nelle
importazioni  di  materiali  per  i  soccorsi  e  per  il  ripristino
immediato;
   - un aumento  degli  indici  del  costo  della  vita  (inflazione)
causati da carenze di merci essenziali e da speculazione.
   -  nei  casi  analizzati,  gli  effetti  a  breve  delle calamita'
naturali sono stati superati mediante operazioni  di  soccorso  e  di
ripristino immediato, condotte dai governi dei paesi danneggiati, con
l'assistenza  della  comunita'  internazionale.  Tali sforzi tuttavia
hanno pesantemente gravato sulla limitata capacita' di tali paesi  di
far  fronte  alle  spese  improvvise e non preventivate causate dalla
calamita'.
   Per quanto riguarda gli effetti secondari, essi hanno implicazioni
a lungo termine e  la  loro  soluzione  ha  spesso  richiesto  grandi
sacrifici  da  parte  dei  governi  danneggiati.  Di  fatto, e' stato
possibile provvedere al ripristino definitivo ed  alla  ricostruzione
solo attraverso una combinazione dei seguenti provvedimenti:
   -  riorientamento  delle  risorse fiscali esistenti e dei risparmi
interni;
   - ristrutturazione dei prestiti esistenti;
   - ottenimento di nuovi finanziamenti esteri;
   - Tali misure hanno causato il differimento o la cancellazione  di
progetti di sviluppo grandemente necessari che erano stati inclusi in
piano  di  sviluppo  a lungo termine gia' approvati. Il miglioramento
delle condizioni sociali ed economiche e' stato in tal modo differito
se non addirittura impedito.
    Le cose sono complicate dal fatto che i predetti effetti non sono
indotti unicamente dalle calamita' piu' gravi.  Di  fatto,  calamita'
naturali  meno  gravi  danneggiano  la  regione in maniera analoga ed
anche piu' frequente.
   Si puo' dichiarare che in media varie migliaia  di  vite  e  circa
1200  milioni  di dollari USA all'anno, vengono persi nella regione a
causa di calamita' naturali. Le  conseguenze  dirette  ed  indirette,
sociali  ed economiche delle calamita' nella regione sono a tal punto
impressionanti ed i rimedi agli effetti secondari  tanto  costosi  da
pregiudicare  lo  sviluppo  economico  a  medio  ed  a lungo termine.
Dovrebbero  pertanto  essere  intrapresi  senza  indugio  sforzi  per
ridurre la vulnerabilita' della regione.
   Sotto  questo  aspetto,  anche  se  i  fenomeni naturali che danno
origine alle calamita'  non  possono  essere  evitati,  e'  possibile
prendere  provvedimenti  per ridimensionare le loro conseguenze ad un
livello piu' facilmente governabile ed in tal modo  contribuire  allo
sviluppo a lungo termine. Tali provvedimenti, sia pure costosi di per
se',  rappresentano  tuttavia solo una piccolissima parte del livello
attuale di perdite sopra descritte.
   Tali misure si riferiscono alla pianificazione per la  prevenzione
delle calamita' ed alla preparazione alle attivita' (di soccorso).
   Le  misure  per  la  prevenzione  delle calamita' sono destinate a
prevenire che i fenomeni naturali causino o risultino in calamita', o
perlomeno a limitare le loro conseguenze.
   Un primo gruppo di misure di prevenzione e' legato alla previsione
dei fenomeni naturali ed all'allarme relativo, ed e'  basato  su  uno
studio   scientifico   completo  dei  fenomeni  naturali  -  la  loro
intensita', la loro  distribuzione  nel  tempo  e  geografica  -  che
possono  dar luogo a calamita'. Tali misure includono la messa in op-
era di circuiti di  monitoraggio  dello  sviluppo  e  dell'evoluzione
degli  eventi meteorologici, e la realizzazione di sistemi di allarme
tempestivo nelle vicinanze degli insediamenti umani.
   Il  secondo  gruppo  di  misure  di   prevenzione   si   riferisce
all'adozione  di regolamenti tecnici e legislativi, come leggi zonali
basate sull'analisi della vulnerabilita' e rilevamenti dei  parametri
di  costruzione  per accertare che gli edifici siano atti a sostenere
gli effetti previsti dei fenomeni naturali. Tali  misure  comprendono
altresi'  l'addestramento  e  la  formazione  della  popolazione  per
renderla consapevole dei rischi di  calamita'  e  delle  esigenze  di
prevenzione.
   Vi  sono  due  principali  settori nei quali agire con riferimento
alla  pianificazione  collegata  alle  calamita'.   Innanzitutto   la
pianificazione  materiale  dovrebbe  includere  delle  analisi  sulla
vulnerabilita' alle calamita' di tutte le opere di sviluppo su  vasta
scala  - compresi gli insediamenti dell'uomo - al fine di decidere la
loro  ubicazione  ottimale  e  definire  le   caratteristiche   anti-
calamita'.  In secondo luogo la pianificazione dello sviluppo a lungo
termine dovrebbe includere gli  effetti  potenziali  delle  calamita'
come  una  nuova  variante - tenendo debitamente in considerazione il
bisogno di un programma di soccorso in caso di calamita' e di  misure
contingenti  da  adottare - nonche' delle esigenze di ripristino e di
ricostruzione che seguono tutte le principali calamita'.
   Infine, lo stato di preparazione alla calamita' implica l'adozione
di provvedimenti  per  organizzare  e  facilitare  le  operazioni  di
salvataggio  e  di  soccorso  in casi di calamita'. Cio' comprende la
formulazione di piani di emergenza, la creazione di organizzazioni di
soccorso efficaci, la formazione del personale per queste  attivita',
l'immagazzinaggio  degli  approvvigionamenti,  e  la  costituzione di
fondi per i soccorsi.
                           2. Il Progetto
   Le sopra descritte attivita', preliminari  alle  calamita',  hanno
una  portata  assai  ampia.  Di  seguito e' illustrato un progetto di
cooperazione  tecnica  che  include  le  attivita'  con  un  migliore
rendimento rispetto ai costi.
   Il  progetto  intende  assistere i paesi dell'America Latina e dei
Caraibi nel migliorare ed espandere i loro sistemi di  prevenzione  e
le  loro  strutture  nei  confronti  di calamita' naturali di origine
meteorologica, e  nell'adottare  una  metodologia  standardizzata  ed
appropriata  per  la  valutazione  dei  danni causati dalle calamita'
naturali di ogni genere.
   Il progetto mira a consentire la fornitura  di  perizie  altamente
specializzate ed a promuovere la cooperazione orizzontale tra i paesi
della regione.
   Per  la realizzazione del progetto, viene proposta una metodologia
a fasi.  Nella  prima  fase  della  durata  di  un  anno,  verrebbero
determinati   i  fabbisogni  ed  i  dispositivi  esistenti  nell'area
geografica, e la possibilita' di stipulare accordi tra  i  paesi  sul
modo  migliore  di  cooperare  riguardo al problema in oggetto. Nella
seconda fase - di durata ancora indeterminata -  si  provvederebbe  a
migliorare  le  condizioni  mediante la formazione delle persone e la
progettazione di sistemi di previsione idro-meteorologica  in  bacini
fluviali selezionati nell'area geografica.
a) Obiettivi
   L'obiettivo   a   lungo   termine   del   progetto'  la  riduzione
dell'impatto economico  e  sociale  delle  calamita'  naturali  nella
regione  mediante  la  progettazione  e  l'attuazione  di misure e di
sistemi di prevenzione.
   Gli obiettivi a breve del progetto sono i seguenti:
   - migliorare ed espandere i sistemi e le strutture  di  previsione
idro-meteorologica nell'area geografica,
   - sviluppare una metodologia uniforme per la valutazione dei danni
derivanti da calamita' naturali.
   b) Risultati previsti:
   Nella  prima  fase  del  progetto,  dovranno  essere  conseguiti i
seguenti risultati:
   i) Un'analisi completa delle intese e  dei  dispositivi  esistenti
connessi con la previsione idro-meteorologica nell'area geografica:
   ii) proposte ed accordi vertenti su:
   - il potenziamento della formazione destinata alle persone addette
alla previsione idro-meteorologica;
   -  la selezione di bacini fluviali dove preparare la progettazione
di sistemi di previsione idro-meteorologica;
   - l'accresciuta cooperazione tecnica tra i paesi della regione;
   iii) Un manuale che illustri una metodologia  uniforme  e  globale
per la valutazione dei danni.
   Nella  seconda  fase  del  progetto,  dovranno  essere  attuate le
proposte sopra convenute per il miglioramento della previsione  idro-
meteorologica nell'area geografica.
   c) Programma di Attivita'
   Le  seguenti attivita' dovranno essere attuate per la durata di 12
mesi nella prima fase del progetto:
                                                         Trimestre
                                                           1 2 3 4
i) Verifica sul terreno dei provvedimenti attuati
e dei dispositivi per la previsione idro-meteorologica
nell'area geografica, compreso: disponibilita' di
personale addestrato e di strutture di formazione;
sistemi esistenti e richiesti di previsione
idro-meteorologica; potenziale per una cooperazione
orizzontale                                                 X X X
ii) Formulazione di proposte per migliorare la
formazione delle persone e selezionare i bacini
fluviali da includere nella seconda fase del progetto          X  X
iii) Seminario regionale per discutere, e concordare,
la portata della seconda fase del progetto e le modalita'
di cooperazione orizzontale                                      X
iv) Preparazione di un manuale bilingue - spagnolo/
inglese sulla metodologia per la valutazione dei danni.     X X X X
   Al  termine della prima fase del progetto, dovra' essere elaborata
una proposta per la  seconda  fase  ai  risultati  ottenuti  ed  agli
accordi  conclusi.  Si  ritiene che tale proposta debba descrivere le
modalita' piu' appropriate  e  redditizie  per  la  formazione  delle
persone,  e  per  progettare  sistemi di previsione idrometeorologica
nell'area geografica. Essa dovra' dar  rilievo  in  modo  particolare
alla  cooperazione  orizzontale  tra i paesi dell'area geografica, al
supporto ai sistemi esistenti  ed  all'utilizzo  delle  strutture  di
formazione disponibili anche al di fuori dell'area.
d) Materiali e servizi richiesti
   Sarebbe  necessario  un  contributo esterno di dollari USA 146,900
per  finanziare:  consulenze   altamente   specializzate   (22   mesi
lavorativi) per le analisi sul terreno e la preparazione del manuale;
i viaggi di servizio all'interno dell'area geografica; lo svolgimento
di   un  seminario;  e  la  pubblicazione  del  manuale  e  di  altra
documentazione (Vedere Tabella 1).
   L'Agenzia esecutrice e l'Agenzia Associata di  esecuzione  per  il
progetto assegneranno un totale di 24 ore lavorative fornite dal loro
personale, per dare le direttive essenziali e sostegno.  Inoltre esse
forniranno  sedi, servizi di segretariato, strutture di comunicazione
e di riunione come previsto dal progetto. Questo contributo in beni e
servizi si prevede ammonti a dollari USA 164.000.
   I paesi della regione forniranno tutti i dati di base  disponibili
compresi  i  rapporti  tecnici  sulla  previsione idro-meteorologica.
Oltre a  cio',  essi  metteranno  a  disposizione  personale  tecnico
omologo appropriato, nonche' spazio per ufficio e supporto logistico,
ove richiesto.
e) Quadro istituzionale
   Il   progetto  sara'  eseguito  dalla  Commissione  economica  per
l'America Latina ed i Caraibi (ECLAC). L'Organizzazione Meteorologica
Mondiale  (OMM)  sara'  l'Agenzia  associata  per  l'esecuzione   del
progetto.
   I  governi  dell'America  Latina  e  dell'area  dei Caraibi, hanno
affidato all'ECLAC con  numerosi  mandati,  responsabilita'  connesse
alla  valutazione  dei  danni  causati  dalle  calamita' naturali, la
valutazione  ed  il  monitoraggio  degli  effetti   delle   calamita'
sull'evoluzione  economica, la pianificazione e per il ripristino, la
ricostruzione,  nonche'  la  promozione   della   prevenzione   delle
calamita'.  Fin  dal  1970,  l'ECLAC  ha  accumulato  una validissima
esperienza ed ha sviluppato una particolare metodologia di lavoro  su
queste   questioni,   che   verrebbe   pienamente  messa  a  profitto
nell'esecuzione del progetto. L'OMM ha una consolidata esperienza per
quanto riguarda la previsione  idro-meteorologica,  avendo  cooperato
con  paesi  selezionati  dell'area  per  l'installazione  di  sistemi
speciali.
   L'ECLAC e l'OMM hanno lavorato in stretto contatto nell'area negli
ultimi  vent'anni,  su  questioni  inerenti  allo  sviluppo  ed  alla
pianificazione  delle  risorse idriche nonche' alla prevenzione delle
calamita' naturali. Ciascuna organizzazione contribuira' con  il  suo
specifico  settore di consulenza e di competenza al fine di garantire
l'esito positivo del progetto.
                              TABELLA 1
  Bilancio preventivo del progetto relativo ad un contributo extra
              budgetario da parte del Governo italiano
-------------------------------------------------------------------
Voce                             Mesi lavorativi       Dollari USA
-------------------------------------------------------------------
Personale addetto al progetto             22               92.000
1. Esperto in idrologia                    6               20.000
2. Esperto in meteorologia                 6               20.000
3. Consulenti sulla metodologia
   per la valutazione dei danni           10               39.000
4. Viaggi di servizio                                      13.000
   Seminario regionale                                     25.000
   Costi di stampa e di traduzione
   del manuale                                             13.000
                                   Sub-totale             130.000
Costi di sostegno al programma                             16.900
                                    Totale                146.900
                             RIFERIMENTI
   1/  Vedere  i  seguenti  documenti  ECLAC: Valutazione dei danni e
ripercussioni del terremoto di Managua sull'economia  del  Nicaragua,
1973;   Rapporto   sui  danni  e  le  conseguenze  dell'uragano  Fifi
sull'economia  dell'Honduras,  1974;  Danni  causati  dal   terremoto
all'economia   del   Guatemala  e  loro  conseguenze  sullo  sviluppo
economico e sociale,  1976,  Repubblica  Dominicana;  Le  conseguenze
degli  uragani  David  e  Frederick  sull'economia e le condizioni di
vita, 1979; Rapporto sugli effetti dell'Uragano  Davi  nell'Isola  di
Dominica,  1979;  Le  calamita'  naturali  del  1982-1983 in Bolivia,
Ecuador e Peru (E/CEPAL/G 1274), 1983; Danni  causati  dal  terremoto
nel  Messico e sue ripercussioni sull'economia del paese (LC/G.1367);
Vedere anche, Nazioni Unite, La calamita' naturale del Vulcano Nevado
del Ruiz (S/M1.1), 1985.
   2/ Vedere Jovel R., Conseguenze economiche e sociali delle recenti
principali calamita'  naturali  in  America  Latina  e  nei  Caraibi;
esigenza di prevenzione e di pianificazione. Seminario internazionale
sulla  pianificazione  dello  sviluppo regionale e per la prevenzione
delle calamita', Giappone, Settembre 1986.
                              ANNESSO B
                        Tabella dei pagamenti
   Il Governo italiano depositera' il contributo di cui al  paragrafo
uno dell'Articolo I dell'accordo amministrativo mediante un pagamento
in  soluzione unica immediatamente dopo la firma del presente accordo
da entrambe le Parti.
                                446.
                        Roma, 17 giugno 1988
              Accordo sulla cooperazione allo sviluppo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
            e il Governo della Repubblica delle Filippine
                   con Annessi A e B e Protocollo
                 (Entrata in vigore: 17 agosto 1994)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
    ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA
 REPUBBLICA D'ITALIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE
   Il   Governo   della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica delle Filippine (successivamente indicati  come  le  Parti
Contraenti)  nel  fermo  desiderio  di  rafforzare  ulteriormente  le
attuali relazioni amichevoli tra i  due  Paesi  e  di  condividere  i
comuni  valori di pace e di democrazia attraverso la promozione dello
sviluppo sociale ed economico dei loro Paesi, hanno convenuto  quanto
segue:
   Articolo I
   Le  Parti  contraenti  coopereranno  nel  rafforzare  le relazioni
esistenti  tra  i  loro  Paesi  ed  a  tal   fine   si   concederanno
reciprocamente  assistenza e si forniranno le necessarie agevolazioni
ai fini di una positiva attuazione delle  attivita'  di  cooperazione
allo  sviluppo, entro i limiti delle loro leggi, dei loro regolamenti
e delle loro risorse.
   Articolo II
   Nell'ambito del presente Accordo, la  Parte  Italiana  mettera'  a
disposizione  l'assistenza scientifica, tecnica e finanziaria volta a
consolidare e ad  attuare  i  programmi  di  sviluppo  reciprocamente
convenuti,  in  conformita'  con  la  crescita  economica,  sociale e
culturale delle Filippine, che includera' tra l'altro:
   a.  Incoraggiamento  ed  assistenza  per  un  sano  sviluppo   del
commercio e dell'industria:
   b. sviluppo delle risorse umane;
   c.   conservazione   dell'ambiente   naturale   ed   una  efficace
utilizzazione delle risorse energetiche;
   d. Incoraggiamento ed intensificazione della produzione di derrate
alimentari;
   e. istituzione di meccanismi e di strutture per  il  potenziamento
dello sviluppo sociale, in particolar modo di quello rurale;
   f. promozione di programmi sanitari;
   g. miglioramento delle comunicazioni e dei servizi di trasporto;
   f. promozione della ricerca di base ed applicata e dello sviluppo.
   Articolo III
   La  cooperazione  allo  sviluppo  tra  le  Parti contraenti verra'
attuata mediante progetti specifici nell'ambito di programmi organici
e globali  reciprocamente  convenuti  tra  le  Parti  contraenti.  Il
programma  indichera'  il  tipo di assistenza finanziaria (i.e. doni,
crediti agevolati, bilancia dei pagamenti e forme di supporto per  il
bilancio) necessaria per ciascun progetto, che dovra' preferibilmente
essere sotto forma di doni.
   La cooperazione allo sviluppo consistera' inoltre di provvedimenti
volti a far fronte a situazioni di emergenza. I progetti previsti nel
presente  paragrafo  prevedono  un'assistenza oltre al regolare aiuto
tecnico ed economico.
   Articolo IV
   La Parte contraente concludera' un accordo  separato  per  ciascun
progetto   di   cooperazione   in  conformita'  con  l'Articolo  III.
Nell'ambito degli obiettivi specifici  di  ciascun  progetto,  ed  in
conformita'  con questi, il Governo della Repubblica Italiana, dietro
richiesta del Governo della Repubblica delle Filippine, si impegnera'
a fornire, su base di dono quanto segue:
   a. Esperti, volontari e cooperanti italiani;
   b. informazioni scientifiche e tecniche;
   c. formazione  tecnica  e  professionale  per  i  cittadini  delle
Filippine mediante la concessione di borse di studio;
   d. attrezzature, materiali e servizi;
   e.  indagini,  studi  di  fattibilita'  e  studi  di progettazione
tecnica  pertinenti  ai  programmi  di   sviluppo   economico   nelle
Filippine.
   Articolo V
   Ciascun  esperto,  volontario  o  cooperante  proposto dal Governo
della Repubblica italiana in conformita' con  l'articolo  IV  (a)  si
assicurera'   il  nulla  osta  del  Governo  della  Repubblica  delle
Filippine prima della sua partenza per le Filippine.
   L'esperto, il volontario o il cooperante ottempereranno alle leggi
ed ai regolamenti del Governo della  Repubblica  delle  Filippine  ed
eserciteranno  le  loro  funzioni  in  conformita' con il regolamento
interno stipulato nell'intesa applicabile  relativa  al  progetto  di
cooperazione.
   Dietro  consultazione con il Governo della Repubblica Italiana, il
Governo  della  Repubblica  delle  Filippine  potra'  richiedere   il
richiamo  o  la  sostituzione  di  esperti,  volontari  o cooperanti,
qualora la loro opera dovesse rivelarsi insoddisfacente.
   Dietro  consultazione  con  il  Governo  della  Repubblica   delle
Filippine,  il  Governo della Repubblica italiana potra' in qualsiasi
momento richiamare ogni esperto volontario o cooperante. Se le  Parti
contraenti  lo  riterranno  necessario, l'esperto sara' sostituito il
prima possibile.
   Articolo VI
   Il Governo  della  Repubblica  delle  Filippine  indennizzera'  ed
esonerera' il Governo della Repubblica italiana, le societa' italiane
ed  il  personale italiano da ogni responsabilita' civile per atti od
omissioni che  avvengano  durante  l'esercizio  delle  loro  funzioni
nell'eseguire  ogni  specifico progetto stabilito in base a qualunque
accordo sussidiario, salvo per quanto riguarda gli atti derivanti  da
grave  negligenza o da cattiva condotta internazionale delle societa'
italiane o del personale italiano.
   Articolo VII
   L'Ambasciata   della   Repubblica   italiana   sara'   prontamente
notificata  di ogni arresto o detenzione, per qualsivoglia motivo, di
esperti italiani o di membri delle loro famiglie, o  di  procedimenti
penali istituiti contro di essi.
   Articolo VIII
    In  caso  di  crisi  internazionali,  agli esperti italiani ed ai
membri delle loro famiglie saranno concesse agevolazioni di rimpatrio
riconosciute a livello internazionale.
   Articolo IX
   Nell'esercizio  delle  loro   funzioni,   gli   esperti   italiani
opereranno  sotto  le direttive generali del Governo della Repubblica
delle Filippine o delle istituzioni o organizzazioni filippine a  cui
sono  assegnati.  Essi si conformeranno alle leggi, ai regolamenti ed
alle direttive eventualmente in vigore, a  seconda  dei  casi,  nelle
Filippine.
   Il  Governo  della  Repubblica delle Filippine garantira' che agli
esperti, ai volontari ed ai cooperanti sia  concesso  un  trattamento
non meno favorevole di quello concesso al personale analogo straniero
di cooperazione tecnica che opera nelle Filippine.
   Articolo X
   Gli   esperti  nominati  dal  Governo  della  Repubblica  italiana
usufruiranno dei privilegi e  delle  immunita'  elencate  all'Annesso
"A", secondo l'Articolo 5, paragrafo 1).
   Articolo XI
   Il  Governo della Repubblica italiana, nel fornire borse di studio
in  conformita'  con  l'Articolo  IV  (c),  fornira'  ai  beneficiari
filippini quanto segue:
   a.  spese  di  viaggio  per  l'andata  dalle Filippine al luogo di
formazione professionale e ritorno, nonche' le spese per  ogni  altro
viaggio che possa essere richiesto dal programma di formazione.
   b.  diarie,  indennita' di alloggio e di vestiario e assicurazione
medica per la durata del programma di formazione.
   Articolo XII
   Le attrezzature e le forniture che  il  Governo  della  Repubblica
italiana  fornira'  per  ogni  progetto convenuto in base al presente
Accordo, diverranno di proprieta' del Governo della Repubblica  delle
Filippine  al  loro  arrivo  nel territorio delle Filippine e saranno
utilizzate ai fini di detto progetto.
   Al Governo della Repubblica italiana non  sara'  applicata  alcuna
tassa,  dazio  o  onere  fiscale  imposto  nelle  Filippine  su  tali
attrezzature e forniture. Gli altri  obblighi  dei  due  Governi  per
quanto  concerne  tali  attrezzature  e  forniture sono definiti all'
Annesso "B" del presente Accordo.
   Articolo XIII
   Il presente Accordo e' complementare agli  impegni  internazionali
delle Parti contraenti e non li pregiudichera' in alcun modo.
   Articolo XIV
   Le  Parti  contraenti  si  consulteranno  a  vicenda per agevolare
l'attuazione del presente Accordo.
   I rappresentanti delle Parti contraenti si incontreranno ogni  due
anni  o  quando  necessario, per valutare lo stato di avanzamento dei
progetti di cooperazione allo sviluppo intrapresi secondo il presente
Accordo.
   Articolo XV
   Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui  le  Parti
contraenti  si  saranno  notificate  a  vicenda  l'espletamento degli
adempimenti giuridici a tal fine richiesti.
   Articolo XVI
   Le Parti contraenti possono emendare il presente Accordo per mezzo
di consultazioni reciproche mediante scambio di note.
   Il  presente  Accordo  rimarra' in vigore per un periodo di cinque
(5) anni rinnovabile automaticamente per  periodi  di  un  (1)  anno,
salvo  se  una delle Parti contraenti vi pone fine mediante preavviso
scritto indirizzato all'altra  Parte  con  almeno  sei  (6)  mesi  di
anticipo.
   Nonostante  la  cessazione  del presente Accordo, i programmi ed i
progetti gia' in corso non  saranno  pregiudicati,  ma  continueranno
fino  al  loro  completamento,  salvo  diversa  decisione delle Parti
contraenti.
   Fatto a Roma il 17 giugno 1988 in due copie  originali  in  lingua
inglese, entrambi i testi essendo parimenti autentici.
Per il Governo della                        Per il Governo della
Repubblica Italiana                      Repubblica delle Filippine
                             ANNESSO "A"
   Il Governo della Repubblica delle Filippine si impegna, per quanto
riguarda  gli  esperti  resi disponibili dal Governo della Repubblica
italiana, a fornire i seguenti privilegi ed immunita', fatte salve le
leggi ed i regolamenti in vigore:
   1. Esonerare gli esperti dalla tassazione e da  ogni  altro  onere
fiscale  sugli  emolumenti, retribuzioni ed altre indennita' ricevute
dal Governo della Repubblica italiana;
   2. autorizzare l'esperto ad importare i seguenti effetti personali
e casalinghi in esenzione da ogni dazio d'importazione e doganale:
   a. un'automobile o motociclo personale;
   b. un sistema completo per musica ad alta fedelta';
   c. un frigorifero ed un congelatore;
   d. una lavatrice;
   e. piccoli elettrodomestici e loro accessori;
   f. attrezzature e strumenti professionali;
   g. un televisore ed un video registratore;
   h. un condizionatore d'aria;
   i.   un'attrezzatura   completa   fotografica   e   per    riprese
cinematografiche;
   g. Una cucina elettrica o a gas;
   j. ragionevoli quantitativi di farmaci particolari.
   3.  a  l'importazione  in  esenzione  doganale,  fino ad un limite
ragionevole, di parti  di  ricambio  e  di  sostituzione  di  effetti
personali  e casalinghi importati in base al paragrafo (2), quando il
funzionamento di detti articoli sia sostanzialmente danneggiato ed  i
pezzi di ricambio locali non siano disponibili sul mercato;
   4.  a consentire l'esportazione di articoli personali e casalinghi
e  di articoli importati ai sensi dei paragrafi (2) e (3), al momento
della partenza definitiva dalle Filippine degli esperti e delle  loro
famiglie.  Nel  caso  in cui tali articoli siano venduti localmente a
persone che non usufruiscono dell'esenzione, dovranno  essere  pagate
le tasse locali.
   5.  a  concedere all'esperto ed ai loro dipendenti, senza oneri, i
visti  d'ingresso  necessari  ed  ogni  permesso  e/o  autorizzazione
richiesta,  come pure l'esenzione dai visti d'immigrazione e da altri
dazi previsti.
                             ANNESSO "B"
   Obblighi  relativi  alle  attrezzature  ed  alle forniture messe a
disposizione dal Governo della Repubblica italina.
   1. Il Governo della Repubblica italiana s'impegna a:
   a. consegnare queste attrezzature e  forniture  al  Governo  della
Repubblica  delle  Filippine  o ai suoi rappresentanti, C.I.F. (costo
compreso il nolo e l'assicurazione) e C. e F. (costo e  nolo)  in  un
porto delle Filippine convenuto di comune accordo;
   b.  notificare  al  Governo  della Repubblica delle Filippine ogni
data prevista di arrivo di tali attrezzature, nel periodo piu' breve,
e a far seguire la polizza di carico pertinente;
   c. sostituire senza onere ed il prima possibile, le attrezzature e
le forniture smarrite o danneggiate durante  il  trasporto  verso  il
porto di destinazione qualora tali perdite o danni siano superiori al
dieci percento del valore C. e F. della spedizione.
   2. Il Governo della Repubblica delle Filippine s'impegna a:
   a.  notificare  al Governo della Repubblica Italiana riguardo alla
documentazione   richiesta   per   le   procedure   di   sdoganamento
dell'Ufficio doganale;
   b.  prendere  tutte  le  misure necessarie per garantire il rapido
rilascio, da parte dell'Ufficio doganale, delle attrezzature e  delle
forniture dopo che gli organi di attuazione abbiano pagato le spese e
le tariffe applicabili.
                             PROTOCOLLO
   Nel  firmare  l'Accordo  sulla  cooperazione  allo sviluppo tra il
Governo della Repubblica italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica
delle  Filippine,  le  Parti  contraenti  convengono di concludere un
accordo separato per quanto riguarda i volontari ed i cooperanti  che
saranno  forniti  al Governo della Repubblica delle Filippine, dietro
richiesta di quest'ultimo, dal Governo della  Repubblica  italiana  e
per  il  suo  tramite,  nonche'  per  quanto  riguarda  le iniziative
realizzate  dalle  organizzazioni  non-governative   italiane   (ONG)
accreditate dal Ministero italiano degli Affari Esteri.
   In  attesa della firma di detto Accordo, lo status dei volontari e
dei cooperanti sara' regolamentato dagli specifici accordi presi  per
ogni progetto di cooperazione.
   Per   quanto   riguarda   l'Articolo  IV  (a)  dell'Accordo  sulla
Cooperazione allo Sviluppo, la designazione di esperti, di  volontari
e/o  di cooperanti avverra' secondo le priorita' convenute in ciascun
caso dalle Parti contraenti.
   Il  presente  Protocollo  non  abroga  o  inficia   alcuna   altra
disposizione dell'Accordo sulla Cooperazione allo Sviluppo.
Per il Governo della                      Per il Governo della
Repubblica Italiana                    Repubblica delle Filippine
                                447.
                         Roma, 2 maggio 1991
      Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari
      tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino,
          con Atto aggiuntivo corredato da Processo Verbale
                   firmato a Roma il 4 marzo 1994
                 (Entrata in vigore: 1 aprile 1994)
   CONVENZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI E VALUTARI TRA LA
          REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
   La Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
   Vista la Convenzione italo-sammarinese di Amicizia e Buon Vicinato
del 31 marzo 1939 ed i successivi Accordi Aggiuntivi:
   Considerata  la  peculiarita'  dei rapporti tra di esse esistenti,
nonche' la particolare situazione geografica della Repubblica di  San
Marino;
   Riconosciuta  l'opportunita'  -  nell'interesse  reciproco  di  un
ulteriore miglioramento delle relazioni in atto - di assicurare  alla
Repubblica  di  San  Marino  la  possibilita'  di regolare in maniera
autonoma il libero  movimento,  sotto  il  profilo  valutario,  delle
merci, dei servizi e dei capitali fra i due Paesi;
    hanno convenuto quanto segue:
1.    La  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  di  San  Marino si
impegnano, sotto il profilo valutario, a  non  ostacolare  il  libero
movimento  di  merci,  servizi  e  capitali  tra  i  due Paesi, fermo
restando quanto detto nel successivo punto 4.
2.   La Repubblica italiana si impegna  a  riconoscere  alle  persone
fisiche  e  giuridiche  residenti  in  San Marino la stessa posizione
valutaria riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche residenti in
Italia.
3.  La Repubblica di San Marino si impegna a recepire sostanzialmente
nel proprio ordinamento la normativa valutaria italiana  comprese  le
clausole  di salvaguardia, adeguandolo con la tempestivita' richiesta
dalle circostanze ai mutamenti  dell'ordinamento  valutario  italiano
prontamente comunicati alla controparte.
4.    Le  Autorita'  sammarinesi si impegnano ad evitare, nelle forme
ritenute  piu'  opportune  che,  nei   rapporti   delle   istituzioni
creditizie  e  finanziarie,  aventi  sede  legale o dipendenze in San
Marino, con residenti italiani  si  creino,  sotto  i  vari  profili,
condizioni  concorrenziali  distorsive  rispetto a quelle presenti in
Italia.
    La verifica del costante mantenimento di un  quadro  disciplinare
che  realizzi detto obiettivo e' demandata ad un Comitato di contatto
costituito, da una parte, dalle Autorita' valutarie competenti  della
Repubblica  di San Marino e, dall'altra, dai rappresentanti designati
dal Ministero del Tesoro e  dalla  Banca  d'Italia;  il  Comitato  si
riunisce  di  regola  una volta l'anno e comunque su richiesta di una
delle Parti. Ove necessario, potranno far parte di detto Comitato  le
altre Amministrazioni eventualmente interessate.
5.   Al fine di assicurare un corretto e ordinato funzionamento delle
istituzioni creditizie e finanziarie,  le  Autorita'  sammarinesi  si
impegnano a mantenere un adeguato sistema di vigilanza.
6.    Ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  controllo ad essi
demandata, l'Organo di vigilanza di San Marino e  la  Banca  d'Italia
possono   procedere  allo  scambio  di  dati  ed  informazioni  sulla
struttura e sull'operativita' delle istituzioni vigilate. I dati e le
informazioni cosi' acquisiti sono tutelati, nei  limiti  previsti  da
ciascun ordinamento, dal segreto d'ufficio.
7.    Nel comune interesse dei due Paesi, le Autorita' sammarinesi si
impegnano ad adottare,  nelle  forme  ritenute  piu'  opportune,  gli
strumenti  idonei  a  perseguire le finalita' proprie della normativa
emanata  dall'Italia  in  materia   di   monitoraggio   fiscale,   di
riciclaggio  e  contenimento dell'uso del contante nelle transazioni.
A tal fine, verra'  costituita  una  Commissione  Mista  della  quale
faranno parte le Amministrazioni di volta in volta interessate.
8.   La presente Convenzione e' corredata, per la parte valutaria, di
un apposito Atto Aggiuntivo, considerato di essa parte integrante.
9.  La presente Convenzione avra' durata illimitata,  salvo  denuncia
di una delle Parti con preavviso di sei mesi. Essa entrera' in vigore
il   primo   giorno   del   mese   successivo  a  quello  dell'ultima
comunicazione del completamento delle procedure interne.
Fatto a Roma il 2 Maggio 1991
         PER                                     PER
LA REPUBBLICA ITALIANA                LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
 ATTO AGGIUNTIVO ALLA "CONVENZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI
    E VALUTARI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN
                               MARINO"
    In relazione alla "Convenzione in materia di rapporti  finanziari
e  valutari tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino"
di pari data, le Parti convengono quanto segue:
1.  L'Istituto di Credito Sammarinese potra' svolgere un'attivita' in
valuta uguale a quella svolta in Italia dalle aziende di credito  che
godono della qualifica valutaria abilitata ad operativita' piena.
2.    Le  aziende di credito sammarinesi, nell'ambito della normativa
valutaria  vigente,  possono   svolgere   attivita'   valutaria   con
l'autorizzazione  dell'Istituto di Credito Sammarinese. L'Istituto di
Credito Sammarinese potra' riconoscere anche la  qualifica  valutaria
di  banca  abilitata  ad  operativita'  piena,  previo accordo con le
competenti Autorita' italiane circa i criteri da  applicare  ad  ogni
singolo  istituto  di credito, ferma restando la corrispondenza degli
ambiti operativi a quelli vigenti in Italia.
3.  L'Autorita' valutaria della Repubblica  di  San  Marino  fornira'
all'Ufficio  Italiano  dei  Cambi,  in  forma  aggregata  secondo  le
richieste di quest'ultimo, i dati e le notizie che l'Ufficio medesimo
riterra' necessario acquisire, anche con cadenza periodica, in merito
alle operazioni effettuate nel  settore  valutario  dall'Istituto  di
Credito  Sammarinese, dalle aziende di credito sammarinesi, ovvero da
altri soggetti residenti in San Marino.
    L'Ufficio Italiano dei Cambi fornira'  in  forma  aggregata  alla
Autorita'  valutaria  della  Repubblica  di  San  Marino,  secondo le
richieste  di  quest'ultima,  i  dati  e  le  notizie  relative  alle
operazioni  del  settore  valutario  effettuate  nel territorio della
Repubblica italiana da soggetti residenti in San Marino.  I  problemi
operativi  che  si  dovessero  di  volta in volta presentare potranno
essere risolti sulla  base  di  contatti  tra  l'Autorita'  valutaria
competente  sammarinese  e  l'Ufficio Italiano dei Cambi. A tal fine,
l'Autorita'  valutaria  della  Repubblica  di San Marino approntera',
nelle  forme  ritenute  piu'  opportune,  un  adeguato   sistema   di
informazioni  e di controllo sulle operazioni in valuta effettuate in
San Marino, sostanzialmente analogo a quello vigente in Italia.
4.  Restano di competenza delle Autorita' sammarinesi i  procedimenti
sanzionatori  valutari  a  carico  di  persone  fisiche  e giuridiche
residenti in San Marino, per le violazioni ivi commesse.
Fatto a Roma il 2 Maggio 1991
         PER                                      PER
LA REPUBBLICA ITALIANA                 LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Ministero degli Affari Esteri
                          PROCESSO VERBALE
   L'operativita' delle disposizioni di cui all'Atto Aggiuntivo  alla
Convenzione  in  materia  di  rapporti  finanziari  tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di San Marino del  2  maggio  1991  avverra'
successivamente  all'accertamento  da  parte della Commissione di cui
all'art. 7 della Convenzione, del  rispetto  degli  impegni  previsti
dagli  artt. 3 e 7 della Convenzione citata, nonche' dell'attivazione
di  una  efficace  procedura  di  cooperazione   amministrativa   che
garantisca  lo  scambio  di  informazioni tra le competenti Autorita'
italiane e  le  competenti  Autorita'  di  San  Marino  ai  fini  del
monitoraggio  fiscale  e  del riciclaggio e contenimento dell'uso del
contante nelle transazioni, secondo modalita' che  verranno  definite
dalla Commissione stessa.
   La  predetta Commissione procedera' a superiore accertamento entro
tre mesi dal suo insediamento.
   L'avvenuta soddisfacente realizzazione  delle  condizioni  di  cui
sopra  dovra'  risultare  da  uno  scambio di comunicazioni tra i due
Governi.
   Per  quanto  concerne  in  particolare  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  3  della  Convenzione,  la  Repubblica  di  San  Marino
conferma il proprio  impegno  ad  adeguare  in  via  continuativa  le
disposizioni  normative  interne  a  quelle  italiane  con la massima
immediatezza e comunque entro e non oltre le ventiquattro  ore  dalla
ricezione  della  relativa  comunicazione  da  parte delle competenti
autorita' italiane.
Roma, 4 marzo 1994
Il Ministro degli Affari Esteri        Il Segretario di Stato
   della Repubblica italiana            per gli Affari Esteri
                                   della Repubblica di San Marino
                                448.
                     Managua, 24 settembre 1991
      Accordo per la costituzione di un fondo di contropartita
            degli aiuti alimentari tra Italia e Nicaragua
                per un programma di sviluppo sociale
           nella IV regione del Paese, con Allegati A e B
               (Entrata in vigore: 24 settembre 1991)
               ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO
               DI CONTROPARTITA DEGLI AIUTI ALIMENTARI
                       FRA ITALIA E NICARAGUA
                PER UN PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIALE
                     NELLA IV REGIONE DEL PAESE
NICARAGUA, 24 Settembre 1991
                               ACCORDO
In  occasione  dell'Incontro  Bilaterale del 7 giugno 1990, a seguito
della  Conferenza  sugli  aiuti  internazionali  al   Nicaragua,   la
Delegazione  Italiana  presieduta  dall'Ambasciatore Paolo Galli e la
Delegazione Nicaraguense presieduta dal Vice  Ministro  degli  Esteri
Noel Vidaurre, hanno concordato l'invio da parte italiana di un Aiuto
Alimentare  al  Nicaragua  per  un  valore  di  7.000 milioni di Lire
Italiane.
Desiderando precisare  le  regole  che  reggeranno  la  gestione,  il
controllo e l'autorizzazione di questo fondo, entrambe le parti hanno
concordato quanto segue:
ARTO. 1  COMPONENETE DEGLI AIUTI
         1. Gli aiuti saranno composti da:
            -  frumento  di grano duro per un valore di 1.000 milioni
              di Lire Italiane
            - pasta alimentare per un valore di 1.000 milioni di Lire
              Italiane
            - olio di soia per un valore di  5.000  milioni  di  Lire
              Italiane.
         2. I valori indicati si riferiscono al mercato italiano.
ARTO. 2  UTILIZZAZIONE DEGLI AIUTI
         1.  Con il prodotto netto ricavato dalla vendita degli aiuti
            italiani, Nicaragua si impegna a stabilire  un  fondo  di
            Contropartita,   da  destinare  al  finanziamento  di  un
            Programma per lo Sviluppo Sociale nella  IV  Regione  del
            Paese,  articolato  secondo  le  linee  generali espresse
            nell'Allegato B.
ARTO. 3  AUTORITA' RESPONSABILI
         1. Il Nicaragua designa il  Ministero  per  la  Cooperazione
            Esterna  come Organismo responsabile del compimento degli
            obblighi in virtu' del presente Accordo.
         2. L'Italia designa la propria Ambasciata  in  Managua  come
            Organismo responsabile del compimento dei propri obblighi
            in virtu' del presente Accordo.
ARTO. 4  VENDITA E DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI AIUTI
         1.  La determinazione del valore effettivo degli aiuti sara'
            calcolato moltiplicando la quantita'  netta  arrivata  al
            Porto  Nicaraguense  per il prezzo commerciale prevalente
            nel mercato mondiale alla  data  dello  sdoganamento  dei
            prodotti,  che  potra'  essere  dedotta  dalla data della
            polizza.
         Da  questo  valore  si  potra'  dedurre  il  costo  relativo
            all'immagazzinaggio   e   al   trasporto   dei   prodotti
            all'interno del Paese, che si  stima  approssimativamente
            equivalente al 20% del valore dei prodotti stessi.
         2.  Il Governo del Nicaragua, per mezzo del Ministero per la
            Cooperazione Esterna, designera' i commercializzatori dei
            prodotti donati.
ARTO. 5  COSTITUZIONE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA
         1. Entro sei mesi dalla consegna dei  prodotti,  il  Governo
            del Nicaragua attraverso il Ministero per la Cooperazione
            Esterna,  procedera'  all'apertura  di  un Conto Bancario
            intestato: "Fondo di Contropartita Italia / Nicaragua per
            il Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del
            Paese" secondo le condizioni specificate nell'Allegato A.
         2. Il  Fondo  di  Contropartita  sara'  utilizzato  solo  ed
            esclusivamente  per  la  copertura delle spese locali per
            l'attuazione di un "Programma  per  lo  Sviluppo  Sociale
            nella  IV  Regione  del  Paese"  secondo  i  Piani  Spese
            approvati  dal  Comitato  di  Gestione  come   illustrato
            nell'articolo 8.
         3. Il Governo del Nicaragua si impegna ad esonerare le tasse
            portuali,    imposte    sull'importazione,    spese    di
            immagazzinaggio  ed  altre  imposte  pubbliche,  beni  di
            consumo   e  servizi,  connessi  alla  realizzazione  del
            programma.  Non  si  applica   questa   disposizione   se
            l'acquisizione dei beni di consumo o le spese relative ai
            servizi si effettuano sul mercato locale.
         4.   Il  Ministero  per  la  Cooperazione  Esterna  fornira'
            rapporti mensili sulla situazione del Fondo e  sui  Piani
            di recupero del fondo dall'Ambasciata d'Italia.
ARTO. 6  STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGRAMMA
         1.  La  struttura organizzativa del Programma si articolera'
            nelle seguenti strutture e funzioni:
            - Un Comitato di Gestione
            - Un Direttore del Programma, come Capo di una  struttura
              esecutiva,  nominato  dal Ministero per la Cooperazione
              Esterna
            - Un Supervisore dell'Amministrazione del Fondo, nominato
              dall'Ambasciata  d'Italia,  che  e'  il  Direttore  del
              Programma GRANADA.
         2. Al Comitato di Gestione compete:
            -  La  gestione finanziaria e l'amministrazione del Fondo
              di Contropartita
            - La elaborazione delle linee di intervento operative del
              Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione  del
              Paese
            -  Il  controllo  della  esecuzione di tutte le decisioni
              inerenti alla costituzione e alla gestione del Fondo di
              Contropartita.
         3.  Al Direttore del Programma, d'accordo con il Comitato di
            Gestione, corrisponde:
            -  La  gestione  di  una  struttura  esecutiva   per   la
              realizzazione dei Sub-Progetti previsti dal Programma
            - La emissione degli ordini di pagamento d'accordo con il
              Supervisore dell'Amministrazione.
            Il  Direttore  del  Programma  rispondera' al Comitato di
            Gestione di tutti gli ordini di pagamento emessi, oltre a
            tutte le altre decisioni inerenti l'esecuzione  operativa
            del Programma.
         4.  Al  Supervisore  dell'Amministrazione del Fondo, che per
            l'Ambasciata d'Italia e' il Capo del Programma GRANADA  o
            un  suo  rappresentante,  d'accordo  con  il  Comitato di
            Gestione compete:
            - Il controllo della corretta amministrazione del Fondo
            - Le autorizzazioni degli ordini di pagamento emessi  dal
              Direttore del Programma.
            Il   Supervisore   dell'Amministrazione  rispondera'  del
            controllo dell'Amministrazione del fondo e  degli  ordini
            di   pagamento   autorizzati,   al   Ministero   per   la
            Cooperazione Esterna e all'Ambasciata d'Italia.
ARTO. 7  COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
         1. Il Comitato sara' formato:
            - Per parte Italiana, dal  Capo  Progetto  del  Programma
              GRANADA  o  da  un  suo rappresentante, con funzioni di
              Supervisore dell'Amministrazione del Fondo
            -  Per  parte  Nicaraguense  da  un  rappresentante   del
              Ministero  per la Cooperazione Esterna, con funzioni di
              Direttore del Programma, e  da  un  rappresentante  del
              Ministero di Finanza.
         2.  Il  Comitato  sara'  presieduto  dal  rappresentante del
            Ministero per la Cooperazione Esterna.
ARTO. 8   MODALITA' DI GESTIONE  DEL  FONDO  DI  CONTROPARTITA  E  DI
         ESECUZIONE DEL PROGRAMMA
         1.  Il  Comitato  di Gestione dovra' approvare il "Programma
            per lo Sviluppo  Sociale  nella  IV  Regione  del  Paese"
            d'accordo  con le linee generali espresse nell'Allegato B
            e dovra' proporre precise indicazioni:
            - Sulle linee di intervento operative che distinguono  il
              Programma  in  generale  e  i  Sub-Progetti  in  cui si
              articola in particolare
            - Sui  Sub-Progetti  specifici  sui  quali  il  Programma
              stesso si articola
            - Sulle previsioni di spesa per la realizzazione dei Sub-
              Progetti.
         2.  All'inizio  di  ogni  semestre  il  Comitato di Gestione
            dovra' approvare un  Piano  Spese  Preventivo  semestrale
            coerente con l'articolazione in Sub-Progetti, specificata
            dal   Programma.   Ogni  Piano  Spesa  Semestrale  dovra'
            chiaramente indicare:
            - Il valore delle spese per ognuna delle voci
            - Il calendario delle spese
            - Il Sub-Progetto a cui le spese si riferiscono.
         3.   Gli   ordini   di  pagamento  si  potranno  autorizzare
            esclusivamente  in  base  ai   Piani   Spese   Semestrali
            approvati, saranno eseguiti dal Direttore del Programma e
            dovranno   essere   autorizzati   dal  Supervisore  della
            Amministrazione.
         4. Alla fine di ogni semestre il comitato di Gestione dovra'
            ratificare le spese sostenute nel semestre  in  un  Piano
            Consultivo delle spese semestrali.
         5.  Il Comitato di Gestione dovra' riunirsi almeno due volte
            ogni sei mesi e ogni volta che  uno  dei  membri  che  lo
            compongono lo richieda formalmente.
ARTO. 9  CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA
         1.   Oltre  al  controllo  diretto  eseguito  attraverso  il
            Supervisore  dell'Amministrazione,   si   prevedera'   un
            controllo  indiretto  che  si realizzera' per mezzo della
            trasmissione  della  documentazione  sotto  indicata   al
            Ministero  per  la  Cooperazione Esterna e all'Ambasciata
            d'Italia, da parte del Comitato di Gestione e della Banca
            in cui sara' depositato il Fondo, rispettivamente.
            1.1 Il Comitato di Gestione dovra'  fornire  regolarmente
                copia dei seguenti documenti:
                -  Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione
                  del Paese (Piani Operativi Semestrali)
                -  Piani   Operativi   Consultivi,   ogni   qualvolta
                  approvati
                -  Ordini  di  pagamento  emessi  dal  Direttore  del
                  Programma e dal Supervisore dell'Amministrazione.
            1.2 La  Banca  dovra'  trasmettere  un  rapporto  mensile
                riportando  i  movimenti  della valuta registrati nel
                corso del mese sul C/C del Fondo di Contropartita.
         2. Il Comitato di Gestione dovra' inoltre  dare  rapidamente
            risposta alle ulteriori richieste formali di informazione
            e  documentazione  inerenti  la  gestione  del  Fondo  di
            Contropartita,  che  provengano  dal  Ministero  per   la
            Cooperazione Esterna e dall'Ambasciata d'Italia.
         3.   Analogamente,   il   Direttore   del  Programma  ed  il
            Supervisore  dell'Amministrazione  del   Fondo   dovranno
            rapidamente  fornire  le  informazioni  ed i chiarimenti,
            facilitando l'accesso  alla  contabilita'  del  Fondo  di
            Contropartita,   formalmente   richiesti,  all'Ambasciata
            d'Italia y/o al Ministero per la Cooperazione Esterna.
ARTO. 10 IMPEGNI GENERALI
         1. IL Nicaragua e  l'Italia  garantiranno  che  il  presente
            Accordo  sia  rispettato  e  fra  le  parti esistera' uno
            scambio reciproco di informazioni.
         2. Il Nicaragua ed Italia accettano  e  concordano  che  gli
            Allegati  A  e  B  del  presente  Accordo  facciano parte
            integrante dello stesso.
ARTO. 11 SOSPENSIONI
         1. La parte Italiana, previe consultazioni con le  Autorita'
            Nicaraguensi,    potra'    richiedere    la   sospensione
            dell'erogazione  dei   fondi   depositati   nella   Banca
            prescelta,   in   caso   si   verifichino   anomalie  che
            riguardino:
            -  Il  deposito  dei fondi raccolti attraverso la vendita
              dei  prodotti  italiani,  nel  Conto   del   Fondo   di
              Contropartita
            -  La  gestione,  controllo  e utilizzazione del Fondo di
              Contropartita
            - La assunzione di qualsiasi altro impegno preso in  base
              al presente Accordo.
         2.  La erogazione del fondo potra' essere riattivata dopo la
            correzione delle anomalie riscontrate.
ARTO. 12 COMUNICAZIONI
         1. Qualsiasi documento o comunicazione emesso dal  Nicaragua
            o  dall'Italia  in base al presente Accordo sara' inviata
            per iscritto ai seguenti indirizzi:
            ITALIA     :  Sede dell'Ambasciata d'Italia in Managua
            NICARAGUA   : Sede  del  Ministero  per  la  Cooperazione
                         Esterna in Managua
ARTO. 13 EMENDAMENTI
         1.  Il  presente  Accordo potra' essere modificato di comune
            intesa in qualsiasi momento, mediante lo scambio di  note
            fra le parti sottoscriventi.
ARTO. 14 ENTRATA IN VIGORE E DURATA
         1.  Il  presente Accordo entrera' in vigore al momento della
            firma e restera' in vigore tutto  il  periodo  necessario
            alla completa utilizzazione del Fondo di Contropartita.
Per il Governo del Nicaragua              Per il Governo d'Italia
   Dottor Erwin Krugger                    Dottor Luigi Mercolini
  Ministero Cooperazione                    Ambasciatore d'Italia
          Esterna                                a Managua
                                                          ALLEGATO"A"
ACCORDO  RELATIVO  AL  CONTO BANCARIO DEL FONDO DI CONTRO PARTITA FRA
ITALIA, NICARAGUA ED IL BANCO CENTRALE DEL NICARAGUA.
Entrambi i Governi ed il "Banco Central de Nicaragua"  concordano  ed
approvano  la seguente procedura relativa al Conto Bancario del Fondo
di Contropartita
1. Il Conto Bancario del Fondo di Contropartita sara' costituito  dal
   Banco Centrale de Nicaragua, con le seguenti condizioni:
         - Sara' intestato al Fondo di Contropartita per il Programma
           per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese"
         - Sara' intestato al Ministero per la Cooperazione Esterna
         - La Moneta sara' il Cordoba (Moneta Locale)
         -  Gli  ordini  di  pagamento,  per  essere validi, dovranno
           essere firmati congiuntamente dal Direttore del  Programma
           e dal Supervisore dell'Amministrazione.
2.  Il  Banco  Centrale  del  Nicaragua  si  impegna a trasmettere al
   Ministero per la Cooperazione Esterna e  all'Ambasciata  d'Italia,
   un  rapporto  mensile che riporti i movimenti di valuta registrati
   nel corso del mese sul Conto Bancario del Fondo di Contropartita.
3. Le Autorita' Nicaraguensi  firmatarie  si  impegnano  ad  adottare
   misure  per  la salvaguardia del fondo in caso di svalutazione del
   Cordobas (Moneta Nazionale),  dal  momento  in  cui  si  firma  il
   presente Accordo.
                                                         ALLEGATO "B"
        LINEE GENERALI DEL "PROGRAMMA PER LO SVILUPPO SOCIALE
                     NELLA IV REGIONE DEL PAESE"
1.  FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI
      Il  presente  Programma  prevede  come  finalita'  generale  la
      crescita della occupazione  in  un  area  geografica  limitata,
      attraverso    l'approfondimento   e   la   sperimentazione   di
      metodologie di sviluppo locale integrato; questo significa  che
      gli  interventi  attraverso i quali si articola il programma in
      appogio  agli  strati  sociali  sui  quali  pesa   maggiormente
      l'effetto  della  crisi  economica  e  delle misure governative
      destinate a contenerle, non vogliono essere considerate  azioni
      nell'ambito  dell'emergenza, bensi' sono strategie che, a medio
      termine  sono  proiettate  verso  una  forma  di  uscita  della
      riproduzione   dell'emarginazione   socio-economica   e   della
      Poverta'.
      In termini operativi la filosofia  del  Programma  da'  maggior
      rilievo  all'attuazione individuale o comunitaria delle risorse
      umane, per permettere  che  i  vincoli  che  caratterizzano  un
      determinato  contesto  sociale possano trasformarsi in risorse,
      piuttosto che alla dislocazione di appoggi  finanziari  per  il
      sostentamento  esclusivo  di  strutture produttive gia' consol-
      idate.
      Il programma si propone in sostanza  concretizzare  i  seguenti
      obiettivi primari:
      -  Migliorare  le  condizioni  di vita, in termini economici ed
        igienico-sanitari, sia di ampie fasce della  popolazione  che
        riempiono   le   periferie   dei  centri  urbani,  sia  delle
        componenti rurali che, in progressiva diminuzione si  trovano
        in    condizioni    piu'    sfavorevoli   nell'ambito   delle
        potenzialita' di generare entrate  e  delle  opportunita'  di
        usufruire dei servizi.
      -  Appoggiare  e  rafforzare,  sotto  un'ottica  di  promozione
        sociale della figura dell'impresario, il  tessuto  economico-
        produttivo locale, soprattutto per quanto riguarda le cooper-
        ative e le micro-piccole imprese.
      Il  Programma  contempla  altresi'  il raggiungimento di alcuni
      obiettivi secondari.
      -  Aumentare  la   confidenza   e   la   consapevolezza   delle
        possibilita'  di  produzione  attraverso  di  proprie azioni,
        risultati concreti e visibili per risolvere i  problemi,  sia
        individualmente sia come membro di una comunita'.
      -  Migliorare,  come compito delle Istituzioni locali, Municipi
        principalmente,    la    capacita'    organizzativa     della
        distribuzione  e della attivazione delle risorse disponibili,
        in materia che le stesse Istituzioni possano giocare un ruolo
        attivo ed autonomo nella pianificazione e nella gestione  dei
        processi di sviluppo.
      La collocazione di detti obiettivi ad un livello secondario non
      deriva  da  una  minore  importanza,  bensi'  dal  fatto che si
      adottano metodologie determinate  per  la  realizzazione  degli
      obiettivi primari.
      Per  la stessa natura degli obiettivi secondari sara' opportuno
      l'utilizzo di metodologie participative, nel senso  di  rendere
      partecipi  alla  gestione delle azioni del programma, iniziando
      dalla sua  formulazione,  gli  individui  e  le  parti  sociali
      coinvolte, nei differenti livelli, nelle azioni del programma.
2.  SUB-PROGETTI OPERATIVI
      Per  la  realizzazione  degli obiettivi citati, il Programma si
      struttura in tre Sub-Progetti distinti:
      SUB-PROGETTO OCCUPAZIONE
      Il  Sub-Progetto  vuole  orientarsi  principalmente  verso   la
      realizzazione   del  primo  obiettivo  del  programma,  con  la
      creazione  di  opportunita'  di   lavoro   temporaneo   per   i
      disoccupati,  e/o  appartenenti ad altre categorie a rischio di
      emarginazione sociale (in particolare:  giovani,  portatori  di
      handicap, invalidi di guerra, rimpatriati).
      La  modalita'  operativa  prevede  la realizzazione di opere di
      risanamento  ambientale  e  di   infrastrutture   di   utilita'
      pubblica, inoltre, dove e' possibile e conveniente, coinvolgere
      la  mano  d'opera,  pagandola  secondo  i parametri del salario
      minimo, in progetti, di formazione professionale, specifici.
      SUB-PROGETTO IMPRESE
      Con lo scopo di raggiungere il secondo obiettivo del Programma,
      il Sub-Progetto promuove attivita' soprattutto nei settori: Co-
      operative, piccole  e  micro  imprese,  a  differenti  livelli:
      produttivo,  mercato  del lavoro, istituzionale ed associativo.
      Si tratta, specificando:
      - A livello delle imprese di promuovere l'appoggio  finanziario
        e  l'assistenza  tecnica ai progetti di ristrutturazione o di
        creazione di nuove imprese, privilegiando i progetti che, per
        contenuti  tecnologici,  produttivi   o   di   coinvolgimento
        sociale, si propongano come particolarmente innovatori per il
        contesto locale.
      -  A livello del mercato del lavoro, creare una fluidita' della
        richiesta  e  della  offerta   di   lavoro,   attraverso   un
        monitoraggio del livello della richiesta, che va dal semplice
        apporto  di  informazioni  fino  alla  formazione  della mano
        d'opera.
      - A  livello  delle  Istituzioni  e  delle  Associazioni  delle
        Imprese,   promuovere   e   coordinare   il  dibattito  e  la
        collaborazione fra le stesse, per la  soluzione  di  problemi
        concreti,  e,  primo  fra  tutti  l'accesso  al credito ed ai
        servizi  alle  imprese,  secondariamente   per   lo   studio,
        realizzato   in  equipe,  delle  strategie  e  dei  possibili
        programmi tesi alla crescita ed allo sviluppo.
      SUB-PROGETTO VALUTAZIONE
      Il terzo ed ultimo Sub-Progetto, e' differente dai precedenti e
      non  vuole  perseguire  obiettivi  che  implichino   interventi
      precisi sulla realta' locale.
      Il  Sub-Progetto  si configura invece come un'attivita' interna
      al Programma, alla valutazione del programma stesso,  ponendosi
      come  meccanismo retroattivo di informazione, per permettere la
      correzione delle modalita' degli interventi:
      - Fra i differenti livelli di articolazione fra i  Sub-Progetti
        da  un  lato,  o  come valutazione degli stessi in termini di
        efficienza.
      -  Fra le azioni iniziate e gli effetti che le stesse ottengono
        nel contesto  sociale,  dall'altro,  o  come  valutazione  in
        termini di efficacia.
      In pratica il Sub-Progetto si articola in attivita' di:
      -  Indagine  sulla  struttura  del sistema sociale, nell'ambito
        produttivo nel quale opera il Programma, per  la  definizione
        di  uno  status  di  referenze  in base al quale valutare gli
        effetti  delle  azioni  sviluppate  che  serviranno  per  una
        maggiore precisione delle orientazioni delle stesse azioni.
      - Analisi, catalogazione e rendiconto sistematici delle risorse
        impiegate,  degli  obiettivi  operativi,  di  volta  in volta
        individuati e,  successivamente,  delle  attivita'  iniziate,
        delle  metodologie adottate e, infine, degli ostacoli e delle
        difficolta' incontrate.
      - Osservazione dei risultati ottenuti: da una parte, in termine
        di  impatto  delle  azioni  realizzate  e  di  riscontro  dei
        risultati sperati a quelli realmente raggiunti, dall'altra in
        termini di esportabilita' e di riproducibilita' degli stessi,
        attraverso   la   costruzione   di   modelli  di  intervento,
        sufficientemente fondamentati  dal  punto  di  vista  teorico
        oltre che empirico.
                                449.
                 Citta' del Guatemala, 3 marzo 1992
    Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo
    del Guatemala per la costituzione di un fondo derivante dalla
        monetizzazione delle forniture inerenti al programma
    "Fornitura di prodotti ed attrezzature al piccolo produttore
                              agricolo"
                  (Entrata in vigore: 3 marzo 1992)
                         AMBASCIATA D'ITALIA
       ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DERIVANTE DALLA
        MONETIZZAZIONE DELLE FORNITURE INERENTI AL PROGRAMMA
     "FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE AL PICCOLO PRODUTTORE
                              AGRICOLO"
   Con   riferimento  al  Programma  di  Cooperazione  "FORNITURA  DI
PRODOTTI E ATTREZZATURE AL  PICCOLO  PRODUTTORE  AGRICOLO",  2  fase,
previsto   nel   Protocollo  Bilaterale  sottoscritto  a  Citta'  del
Guatemala il 12 aprile 1988, finanziato a dono per l'ammontare di  11
miliardi  di  Lire  dal  Governo della Repubblica d'Italia, le parti,
rappresentate  rispettivamente:  il  Guatemala   dal   Ministero   di
Agricoltura,   Allevamento   e   Alimentazione   (MAGA)   e  l'Italia
dall'Ambasciata d'Italia a Citta' del Guatemala, concordano su quanto
segue:
                                  1
                      COMPOSIZIONE DEL DONATIVO
      Il valore del donativo 'e di 11 miliardi di Lire, consegnato al
Governo del Guatemala come segue: 5,650 milioni di Lire per il  1991,
2.900   milioni  per  il  1992  e  2.450  milioni  per  il  1993.  La
composizione del donativo viene descritta nell'Allegato 1.
                                  2
                        IMPEGNI DEL GUATEMALA
      In  conformita'  all'Accordo  Quadro  di  Cooperazione  Tecnica
Bilaterale,   il   Governo  del  Guatemala  si  impegna  a  concedere
l'esenzione da diritti doganali e da qualsiasi altra imposta o  tassa
sull'importazione, inclusa l'IVA sui servizi portuali e di trasporto.
                                  3
              DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE FORNITURE
      La  determinazione  del  valore effettivo delle forniture sara'
calcolata moltiplicando la quantita'  netta  pervenuta  al  Porto  di
destinazione per il valore indicato nella fattura.
      Da  questo  valore si dedurra' il costo relativo alle spese per
immagazzinaggio, trasporto e altre spese amministrative che  comporta
la  monetizzazione  dei  prodotti nell'interno del paese. il quale si
calcola approssimativamente pari ad un massimo del 15%.
                                  4
                     MONETIZZAZIONE DEL DONATIVO
      Il Governo della Repubblica del Guatemala designa il  Ministero
dell'Agricoltura,  Allevamento  e Alimentazione quale ente incaricato
della commercializzazione delle forniture  tramite  il  Programma  di
Distribuzione   di   Prodotti   e   Attrezzature   per  l'Agricoltura
(PRODINEA), i cui prezzi di commercializzazione saranno stabiliti per
mezzo di decreti ministeriali, in coordinamento con  il  Comitato  di
Gestione.
      Con  il  ricavato  netto ottenuto dalla vendita delle forniture
inviati dal Governo d'Italia, il Governo del Guatemala si  impegna  a
costituire  un  fondo  per  il finanziamento dei progetti di sviluppo
agricolo concordati tra i due governi  nell'ambito  del  Comitato  di
Gestione.
      Il  fondo  sara'  costituito  sul  conto numero 111317-4 aperto
presso il Banco di Guatemala (BANGUAT), entro il mese successivo alla
firma del presente Accordo, fino a  estinzione  della  monetizzazione
totale.
      In  base  al  Decreto Governativo 492-91, il Banco Nazionale di
Sviluppo Agricolo (BANDESA) sara' l'ente che ricevera' i pagamenti  e
li versera' settimanalmente sul conto sopraindicato.
      Il  Fondo potra' essere utilizzato unicamente ed esclusivamente
per le spese locali dei programmi stabiliti dal Comitato di Gestione.
                                  5
                        COMITATO DI GESTIONE
   1)  Tutte  le  decisioni  inerenti  all'assegnazione   dei   fondi
corrispondono al Comitato di Gestione.
   2) Il Comitato di Gestione sara' composto:
      -   Da   parte   dell'Italia  da  un  rappresentante  designato
        dall'Ambasciata  d'Italia  in  Guatemala  e   dal   Direttore
        Italiano del Progetto.
      - Da parte del Guatemala da:
      - Un rappresentante del Ministero delle Finanze Pubbliche;
      -   Un   rappresentante   della   Segreteria   Generale   della
        Pianificazione Economica (SEGEPLAN);
      - Un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura, Allevamento
        e Alimentazione (MAGA);
      - Il Direttore Nazionale del Progetto.
   3) La  Segreteria  del  Comitato  sara'  a  carico  del  Direttore
      Nazionale del PRODINEA.
   4)  Il  Comitato  verra'  costituito  15  giorni dopo la firma del
      presente Accordo.
                                  6
          INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI BENEFICIARI DEL FONDO
   Il Comitato di Gestione,  in  base  alle  proposte  trasmesse  dal
Governo  guatemalteco  e alle valutazioni manifestate dalla Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo della Repubblica Italiana,
individuera' i progetti beneficiari del fondo.  La  decisione  dovra'
risultare  da  uno  scambio  di note che formera' parte integrale del
presente Accordo.
                                  7
                      AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
   Il Comitato di Gestione dovra' approvare un preventivo  di  spese,
su   base   trimestrale  e  altresi'  una  relazione  trimestrale  di
esecuzione e avanzamento dei progetti, forniti dal MAGA.
   Le   relazioni   approvate   dal   Comitato   saranno    trasmesse
trimestralmente  al MAGA, SEGEPLAN, Ministero delle Finanze Pubbliche
e all'Ambasciata d'Italia a Citta' del Guatemala.
   Il Comitato di Gestione dovra' riunirsi per lo meno due volte  per
semestre ed ogni volta che uno dei membri integranti lo solleciti.
                                  8
               ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO
   Il  presente  Accordo  entrera' in vigore al momento della firma e
permarra' valido fino all'utilizzazione completa del Fondo.
                                  9
                      MODIFICHE ED EMENDAMENTI
   Il presente Accordo potra' essere in  ogni  momento  modificato  o
emmendato  tramite lettere di intesa che saranno parte integrante del
presente Accordo.
L'AMBASCIATORE D'ITALIA                   MINISTRO DI AGRICOLTURA,
Francesco Marcello Ruggirello           ALLEVAMENTO E ALIMENTAZIONE
                                           Adolfo Boppel Carrera
Guatemala, 3 marzo 1992
RIPARTIZIONE ANNUALE DEI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA
 ____________________________________________________________________
| DESCRIZIONE     |                 1 ANNO
|_________________|__________________________________________________
| PRODOTTI PER    | Quantita'         prezzo               totale
| L'AGRICOLTURA   |                   unitario             x 000 L.
|_________________|__________________________________________________
|                 |
|1) FERTILIZZANTI |
|   (in tons)     |
|                 |
|UREA             |
|NPK 15.15.15     | 6,500             400,000               2,600,000
|NPK 20.20.0      |
|NPK 10.20.20     |   195           1,330,000                 259,350
|_________________|__________________________________________________
|                 |                                         2,859,350
|_________________|__________________________________________________
|                 |
| 2) ANTIPARASSI- |
|    TARI         |
|    (in Kg)      |
|_________________|
|
| Benalaxil 4%
|+ ossicloruro di
|rame 33%           45,650            16,500                  753,225
|Zineb puro 70%     25,210             6,000                  151,260
|Ossicloruro di
|rame 51,3%         11,350             5,300                   60,155
|Dimetoato 40%       9,400             8,600                   80,840
|Simazina 22% +
|atrazina 36%       23,613             6,500                  153,485
|Cipermwetrina
|o permetrina
|6-7%               21,450            18,200                  390,390
|____________________________________________________________________
|                                                           1,589,355
|                                                       _____________
|A) TOTALE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA:                      4,448,705
|____________________________________________________________________
SEGUE
 ____________________________________________________________________
| DESCRIZIONE     |                 2 ANNO
|_________________|__________________________________________________
| PRODOTTI PER    | Quantita'         prezzo               totale
| L'AGRICOLTURA   |                   unitario             x 000 L.
|_________________|__________________________________________________
|                 |
|1) FERTILIZZANTI |
|   (in tons)     |
|                 |
|UREA             | 4,000             380,000               1,520,000
|NPK 15.15.15     |
|NPK 20.20.0      | 2,070             440,000                 910,800
|NPK 10.20.20     |
|_________________|__________________________________________________
|                                                           2,430,800
|
|                                                       _____________
|                                                           2,430,800
|____________________________________________________________________
SEGUE
 ____________________________________________________________________
| DESCRIZIONE     |                 3 ANNO
|_________________|__________________________________________________
| PRODOTTI PER    | Quantita'         prezzo               totale
| L'AGRICOLTURA   |                   unitario             x 000 L.
|_________________|__________________________________________________
|                 |
|1) FERTILIZZANTI |
|   (in tons)     |
|                 |
|UREA             | 3,900             380,000               1,482,000
|NPK 15.15.15     |
|NPK 20.20.0      | 1,905             440,000                 838,200
|NPK 10.20.20     |
|_________________|__________________________________________________
|                                                           2,320,200
|____________________________________________________________________
|
|____________________________________________________________________
|                                                           2,320,200
|                                                       _____________
|
|____________________________________________________________________
SEGUE
 ____________________________________
| DESCRIZIONE     | TOTALE GENERALE
|_________________|__________________
| PRODOTTI PER    |
| L'AGRICOLTURA   |
|_________________|__________________
|                 |
|1) FERTILIZZANTI |
|   (in tons)     |
|                 |
|UREA             | 3,002,000,000
|NPK 15.15.15     | 2,600,000,000
|NPK 20.20.0      | 1.749,000,000
|NPK 10.20.20     |   259,350,000
|_________________|__________________
|                 | 7,610,350,000
|_________________|__________________
|                 |
| 2) ANTIPARASSI- |
|    TARI         |
|    (in Kg)      |
|_________________|
|
| Benalaxil 4%
|+ ossicloruro di
|rame 33%           753,225,000
|Zineb puro 70%     151,260,000
|Ossicloruro di
|rame 51,3%          60,155,000
|Dimetoato 40%       80,840,000
|Simazina 22% +
|atrazina 36%       153,484,500
|Cipermwetrina
|o permetrina
|6-7%               390,390,000
|____________________________________
|                 1,589,354,500
|                 _____________
|                 9,199,704,500
|____________________________________
RIPARTIZIONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA
 ____________________________________________________________________
|DESCRIZIONE    |                    1 ANNO
|               |
|_______________|___________________________________________________
|ASSISTENZA     |Quantita'      prezzo                   totale
|TECNICA        | mesi/uomo     unitario                x 000 L.
|_______________|___________________________________________________
|   PERSONALE   |
| CAPO PROGETTO |         6     14,500,000              87,000
|Esperto        |
|titoiatra      |
|ESPERTO JUNIOR |
|Fitoiatra e    |
|nutrizione del |
|suolo          |         6                             87,000
|               |
|  CORSO DI     |
| FORMAZIONE    |
|Stages in      |
|Italia         |
|               |
|Coordinamento  |
|_______________|____________________________________________________
|
|                                                   _________________
|B) TOTALE ASSISTENZA TECNICA                           87,000
|____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
|DESCRIZIONE    |                    2 ANNO
|               |
|_______________|___________________________________________________
|ASSISTENZA     |Quantita'      prezzo                   totale
|TECNICA        | mesi/uomo     unitario                x 000 L.
|_______________|___________________________________________________
|   PERSONALE   |
| CAPO PROGETTO |        12     14,500,000             174,000
|Esperto        |
|titoiatra      |
|ESPERTO JUNIOR |        12     12,500,000             150,000
|Fitoiatra e    |
|nutrizione del |
|suolo          |        24                            324,000
|               |
|  CORSO DI     |
| FORMAZIONE    |
|Stages in      |
|Italia         |         6     10,000,000              60,000
|               |
|Coordinamento  |                                        5,000
|_______________|____________________________________________________
|                         6                             65,000
|____________________________________________________________________
|                                                      389,000
|____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
|DESCRIZIONE    |                    3 ANNO
|               |
|_______________|___________________________________________________
|ASSISTENZA     |Quantita'      prezzo                   totale
|TECNICA        | mesi/uomo     unitario                x 000 L.
|_______________|___________________________________________________
|   PERSONALE   |
| CAPO PROGETTO |         6     14,500,000              87,000
|Esperto        |
|titoiatra      |
|ESPERTO JUNIOR |
|Fitoiatra e    |
|nutrizione del |
|suolo          |         6                             87,000
|               |
|  CORSO DI     |
| FORMAZIONE    |
|Stages in      |
|Italia         |
|               |
|Coordinamento  |
|_______________|____________________________________________________
|
|____________________________________________________________________
|                                                       87,000
|____________________________________________________________________
 ___________________________________
|DESCRIZIONE    | TOTALE GENERALE
|               |
|_______________|___________________
|ASSISTENZA     |  Totale
|TECNICA        | x 000 ΒΆ
|_______________|___________________
|   PERSONALE   |
| CAPO PROGETTO | 348,000
|Esperto        |
|titoiatra      |
|ESPERTO JUNIOR | 150,000
|Fitoiatra e    |
|nutrizione del |
|suolo          | 498,000
|               |
|  CORSO DI     |
| FORMAZIONE    |
|Stages in      |
|Italia         |  60,000
|               |
|Coordinamento  |   5,000
|_______________|___________________
|                  65,000
|___________________________________
|                 563,000
|___________________________________
RIPARTIZIONE ANNUALE DI MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI DI
TRASPORTO
 ___________________________________________________________________
|DESCRIZIONE    |                  1 ANNO
|               |
|_______________|___________________________________________________
|MATERIALE      |  Quantita'        prezzo                 totale
|ATTREZZATURE   |  (unita')         unitario              x 000 L.
|_______________|___________________________________________________
|1) MATERIALE   |
|PROTETTIVO     |
|Maschere o     |
|carbone attivo |
|gettabili      |   16,270           3,100                50,437
|Pomate         |
|protettive     |   14,143           3,500                49,501
|Occhiale       |
|trattamento    |    4,785           5,100                24,404
|Stivali (paia) |    4,000          20,000                80,000
|Tute in cotone |    1,341          23,000                30,843
|_______________|___________________________________________________
|               |                                        235,184
|_______________|___________________________________________________
|               |
|2) ATTREZZATURE|
|Pompe a spalla |
|manuali 16lt   |    5,882          68,000               399,976
|Motocoltivatori|
|diesel 12 HP   |
|con: fresa,    |       28      10,156,000               284,368
|assolcatore|
|arato reversi- |
|bile + carriale|
|200 lt con     |
|gancio di      |
|traino al      |
|motocoltivatore|
|motopompa con  |
|tubi di mandata|
|pescaggio +    |
|rimorchio      |
|_______________|___________________________________________________
|               |                                        684,344
|_______________|___________________________________________________
|               |
|3) MEZZI DI    |
|TRASPORTO      |
|Pick-up tipo   |
|"Turbo Daily   |
|40.10 WM" Fiat |
|per distribu-  |
|zione prodotti.|        2      62,000,000               124,000
|Incluso:       |
|dogana, assi-  |
|curazione,     |
|ricambi e      |
|assistenza per |
|1 anno Vetture |
|tipo "Panda4x4"|
|per la rete di |
|assistenza     |
|tecnica        |        2      18,000,000                36,000
|Incluso:       |
|dogana, assicu-|
|razione,       |
|ricambi e      |
|assistenza per |
|1 anno         |
|_______________|___________________________________________________
|               |                                        160,000
|               |                                  _________________
|               |C) TOTALE MATERIALI                   1,079,528
|               |ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO
|_______________|___________________________________________________
 _______________________________________________________
|DESCRIZIONE    |               2 ANNO
|               |
|_______________|_______________________________________
|MATERIALE      |  Quantita'    prezzo         totale
|ATTREZZATURE   |  (unita')     unitario      x 000 L.
|_______________|_______________________________________
|1) MATERIALE   |
|PROTETTIVO     |
|Maschere o     |
|carbone attivo |
|gettabili      |
|Pomate         |
|protettive     |
|Occhiale       |
|trattamento    |
|Stivali (paia) |
|Tute in cotone |
|_______________|_______________________________________
|               |
|_______________|_______________________________________
|               |
|2) ATTREZZATURE|
|Pompe a spalla |
|manuali 16lt   |
|Motocoltivatori|
|diesel 12 HP   |
|con: fresa,    |
|assolcatore|
|arato reversi- |
|bile + carriale|
|200 lt con     |
|gancio di      |
|traino al      |
|motocoltivatore|
|motopompa con  |
|tubi di mandata|
|pescaggio +    |
|rimorchio      |
|_______________|_______________________________________
|               |
|_______________|_______________________________________
|               |
|3) MEZZI DI    |
|TRASPORTO      |
|Pick-up tipo   |
|"Turbo Daily   |
|40.10 WM" Fiat |
|per distribu-  |
|zione prodotti.|
|Incluso:       |
|dogana, assi-  |
|curazione,     |
|ricambi e      |
|assistenza per |
|1 anno Vetture |
|tipo "Panda4x4"|
|per la rete di |
|assistenza     |
|tecnica        |
|Incluso:       |
|dogana, assicu-|
|razione,       |
|ricambi e      |
|assistenza per |
|1 anno         |
|_______________|_______________________________________
|               |
|_______________|_______________________________________
|               |
|               |
|_______________|_______________________________________
 _______________________________________________________
|DESCRIZIONE    |               3 ANNO
|               |
|_______________|_______________________________________
|MATERIALE      |  Quantita'    prezzo         totale
|ATTREZZATURE   |  (unita')     unitario      x 000 L.
|_______________|_______________________________________
|1) MATERIALE   |
|PROTETTIVO     |
|Maschere o     |
|carbone attivo |
|gettabili      |
|Pomate         |
|protettive     |
|Occhiale       |
|trattamento    |
|Stivali (paia) |
|Tute in cotone |
|_______________|_______________________________________
|               |
|_______________|_______________________________________
|               |
|2) ATTREZZATURE|
|Pompe a spalla |
|manuali 16lt   |
|Motocoltivatori|
|diesel 12 HP   |
|con: fresa,    |
|assolcatore|
|arato reversi- |
|bile + carriale|
|200 lt con     |
|gancio di      |
|traino al      |
|motocoltivatore|
|motopompa con  |
|tubi di mandata|
|pescaggio +    |
|rimorchio      |
|_______________|_______________________________________
|               |
|_______________|_______________________________________
|               |
|3) MEZZI DI    |
|TRASPORTO      |
|Pick-up tipo   |
|"Turbo Daily   |
|40.10 WM" Fiat |
|per distribu-  |
|zione prodotti.|
|Incluso:       |
|dogana, assi-  |
|curazione,     |
|ricambi e      |
|assistenza per |
|1 anno Vetture |
|tipo "Panda4x4"|
|per la rete di |
|assistenza     |
|tecnica        |
|Incluso:       |
|dogana, assicu-|
|razione,       |
|ricambi e      |
|assistenza per |
|1 anno         |
|_______________|_______________________________________
|               |
|_______________|_______________________________________
|               |
|               |
|_______________|_______________________________________
 _______________________________________________________
|DESCRIZIONE    |TOTALE
|               |GENERALE
|_______________|_______________________________________
|MATERIALE      |
|ATTREZZATURE   |
|_______________|_______________________________________
|1) MATERIALE   |
|PROTETTIVO     |
|Maschere o     |
|carbone attivo |
|gettabili      |    50,437,000
|Pomate         |
|protettive     |    49,500,500
|Occhiale       |
|trattamento    |    24,403,500
|Stivali (paia) |    80,000,000
|Tute in cotone |    30,843,000
|_______________|_______________________________________
|               |   235,184,000
|_______________|_______________________________________
|               |
|2) ATTREZZATURE|
|Pompe a spalla |
|manuali 16lt   |   399,976,000
|Motocoltivatori|
|diesel 12 HP   |   284,368,000
|con: fresa,    |
|assolcatore|
|arato reversi- |
|bile + carriale|
|200 lt con     |
|gancio di      |
|traino al      |
|motocoltivatore|
|motopompa con  |
|tubi di mandata|
|pescaggio +    |
|rimorchio      |
|_______________|_______________________________________
|               |   684,344,000
|_______________|_______________________________________
|               |
|3) MEZZI DI    |
|TRASPORTO      |
|Pick-up tipo   |
|"Turbo Daily   |
|40.10 WM" Fiat |
|per distribu-  |
|zione prodotti.|   124,000,000
|Incluso:       |
|dogana, assi-  |
|curazione,     |
|ricambi e      |
|assistenza per |
|1 anno Vetture |
|tipo "Panda4x4"|
|per la rete di |
|assistenza     |
|tecnica        |    36,000,000
|Incluso:       |
|dogana, assicu-|
|razione,       |
|ricambi e      |
|assistenza per |
|1 anno         |
|_______________|_______________________________________
|               |   160,000,000
|_______________|_______________________________________
|               |
|               | 1,079,528,000
|_______________|_______________________________________
TOTALE GENERALE
FORNITURA E
ASSISTENZA
TECNICA          10,842,232,500
                                 450
                Santa Fe di Bogota', 30 ottobre 1992
   Ampliamento del Programma di cooperazione tecnica e scientifica
              tra il Governo della Repubblica Italiana
     e il Governo della Repubblica di Colombia per l'istituzione
  nella citta' di Santa Fe di Bogota' di un centro Colombo-Italiano
     di formazione professionale di tecnici nella progettazione
              di prodotti e di processi metalmeccanici
                  (Entrata in vigore: 3 marzo 1993)
AMPLIAMENTO  DEL  PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
COLOMBIA PER L'ISTITUZIONE NELLA CITTA' DI SANTA FE DI BOGOTA' DI  UN
CENTRO  COLOMBO ITALIANO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TECNICI NELLA
PROGETTAZIONE DI PRODOTTI E DI PROCESSI METALMECCANICI
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                  E
               IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA
In attuazione del Convegno  di  Cooperazione  Tecnica  e  Scientifica
sottoscritto  da  entrambi i Governi il 30 marzo 1971 e tenendo conto
che:
1.   Come realizzazione  del  Programma  di  Cooperazione  Tecnica  e
    Scientifica sottoscritto il 29 marzo 1985 dai Governi di Colombia
    ed  Italia  fu equipaggiato e messo in funzione il Centro Colombo
    Italiano di Formazione Professionale,  il  cui  obiettivo  e'  la
    formazione   di   Tecnici  Specializzati  nella  progettazione  e
    fabbricazione  di  prodotti  e  di  processi  metalmeccanici  con
    macchine utensili a controllo numerico computerizzato.
2.  In data 26 dicembre 1988, mediante lettera CTI/2/1113, il Governo
    colombiano  attraverso  il  Departamento  Nacional  de Planeacion
    sollecito' la cooperazione del Governo italiano per l'ampliamento
    del Programma di Cooperazione Tecnica e Scientifica per istituire
    nella citta' di Santa Fe di Bogota' un Centro Colombo Italiano di
    formazione  professionale  di  tecnici  nella  progettazione   di
    prodotti e processi metalmeccanici.
3.   In data 23 maggio 1990, mediante nota 1663 l'Ambasciata d'Italia
    informava     il     Governo     Colombiano     dell'approvazione
    dell'ampliamento del Programma da parte del Governo Italiano.
Hanno  concordato sottoscrivere il presente ampliamento del Programma
secondo i seguenti articoli:
                             ARTICOLO I
                               OGGETTO
1.    Le  due  Parti  uniranno  i  loro  sforzi  per  contribuire  al
    consolidamento   del   Programma   di   Cooperazione   Tecnica  e
    Scientifica sottoscritto il 29 marzo 1985, il  cui  obiettivo  e'
    adeguare,  equipaggiare  e  mettere in funzione il Centro Colombo
    Italiano, situato a Santa Fe di Bogota', per attendere a  livello
    nazionale   alla   specializzazione  di  istruttori,  tecnici  ed
    ingegneri nella programmazione ed uso di macchine; progettazione,
    sviluppo e fabbricazione di prodotti metalmeccanici, con macchine
    utensili  a  controllo  numerico   computerizzato   (CNC);   dare
    assistenza tecnica alle imprese e divulgare tecnologia CNC.
    Sono previste pertanto le seguenti attivita':
      1.1 Formazione in Colombia ed all'estero di istruttori del SENA
          nelle   tecnologie  complementari  del  controllo  numerico
          computerizzato.
      1.2 Acquisto e spedizione di utensili,  parti  di  ricambio  ed
          accessori   per   gli  equipaggiamenti  gia'  installati  e
          funzionanti nel Centro Colombo Italiano.
      1.3 Acquisto, spedizione, installazione, messa  in  servizio  e
          collaudo di nuove macchine ed equipaggiamenti descritti nel
          Piano di Operazioni.
      1.4  Trasferimento  di  tecnologia  a funzionari tanto del SENA
          come dell'industria, per  mezzo  di  esperti  e  consulenti
          inviati dalla Parte Italiana.
      1.5 Dare assistenza tecnica e divulgare tecnologia.
      1.6  Fomentare la cooperazione tecnica internazionale tra paesi
          in   via   di   sviluppo   nell'ambito   della   formazione
          professionale   sulle  tecnologie  del  Controllo  Numerico
          Computerizzato.
2.  La cooperazione tra le due Parti sara' effettiva per  un  periodo
    di  24  (ventiquattro)  mesi  contati  a  partire dall'entrata in
    vigore stabilita dall'Articolo XIV del presente Programma.
                             ARTICOLO II
                         ENTITA' ESECUTRICI
1.  La Parte Colombiana nomina il Servicio Nacional  de  Aprendizaje,
    SENA, come responsabile dell'esecuzione del presente Programma.
2.    In base alle richieste della Parte Colombiana da Parte Italiana
    l'esecuzione delle attivita' descritte nel Piano di Operazioni  a
    cui  si  fa  riferimento  nell'Articolo VII del Programma saranno
    svolte dalla Societa' ITALIAN M3T, eccettuate quelle  citate  nei
    paragrafi 3. e 5. che sono di pertinenza della Direzione Generale
    per  la  Cooperazione  allo  Sviluppo  del Ministero degli Affari
    Esteri italiano.
                            ARTICOLO III
                         CONTRIBUTO ITALIANO
1.   Macchine ed Attrezzature:
     1.1 ITALIAN M3T si impegna all'acquisto e spedizione  CIF  porto
         colombiano,  delle  macchine  e  delle  attrezzature di tipo
         industriale.  Questa  fornitura   comprendera'   i   manuali
         tecnici,  gli  accessori ed i ricambi selezionati unitamente
         dal SENA e da ITALIAN  M3T  e  che  permettano  un  adeguato
         funzionamento del Centro.
     1.2  ITALIAN  M3T si impegna a fornire, CIF porto colombiano gli
         accessori, i ricambi e gli utensili  per  le  macchine  gia'
         installate  nel  Centro  Colombo  Italiano,  basandosi sulle
         priorita' stabilite dalle entita' esecutrici.
         La lista delle macchine e  delle  attrezzature  suddette  e'
         riportata nel Piano di Operazioni.
     1.3  ITALIAN M3T si impegna a fornire i servizi di supervisione,
         assistenza  tecnica  ed  addestramento  per  il   montaggio,
         collaudo   e   messa   in  servizio  di  dette  macchine  ed
         attrezzature.
         I  costi  relativi a biglietti aerei, stipendi del personale
         ed assicurazione per l'invio dei tecnici italiani per questo
         servizio, saranno a carico dell'ITALIAN M3T, che assicurera'
         altresi' le istruzioni necessarie  per  la  manutenzione  di
         detta  dotazione  come  pure  i manuali d'uso e manutenzione
         delle attrezzature.
2.  Infrastruttura del Centro:
    La  ITALIAN  M3T  si  fara'  carico  dei   costi   corrispondenti
    all'elaborazione   dei  documenti  relativi  all'adeguamento  del
    Centro, dei disegni e delle specifiche tecniche, in modo da poter
    collocare ed installare le nuove apparecchiature.
3.  Esperti:
     3.1 La Direzione Generale della Cooperazione allo  Sviluppo  del
         Ministero  degli  Affari  Esteri  italiano  inviera'  per un
         periodo di due (2) anni un esperto in qualita' di  Direttore
         Tecnico  italiano, il quale si fara' garante dell'assistenza
         tecnica al Centro Colombo Italiano appoggiando continuamente
         l'opera del Direttore colombiano del Centro.
     3.2 La  stessa  Direzione  Generale  per  la  Cooperazione  allo
         Sviluppo  inviera' un massimo di quattro (4) Esperti (per un
         totale di circa 8 mesi/uomo),  per  il  trasferimento  della
         tecnologia    del    controllo    numerico    computerizzato
         (programmazione,  progettazione  assistita   del   computer,
         operazioni   con   macchine   CNC;   sistemi  flessibili  di
         manifattura  e  loro  processi;  politica  dell'automazione;
         assistenza    tecnica   nella   produzione   metalmeccanica;
         divulgazione   della   tecnologia   CNC    applicata    alla
         fabbricazione di beni durevoli, ecc.).
        La  direzione  Generale  per la Cooperazione allo Sviluppo si
         fara' carico di  tutti  i  costi  relativi  all'invio  degli
         Esperti:    stipendi, assicurazione, trasporto e quant'altro
         richieda la loro permanenza a Santa Fe di Bogota'.
4.  Formazione degli omologhi colombiani:
    ITALIAN  M3T  si  fara'  carico   altresi'   dell'organizzazione,
    gestione  dei corsi, vitto ed alloggio, biglietti aerei Colombia-
    Italia, trasporto locale in Italia e assicurazione.
5.  Fondo di accantonamento:
    La Direzione Generale  per  la  Cooperazione  allo  Sviluppo  del
    Ministero  degli  Affari  Esteri italiano istituisce un "Fondo di
    accantonamento"  con  il  fine  di  rispondere  a  necessita'  di
    manutenzione   straordinaria  per  mezzo  dell'invio  di  tecnici
    specializzati e di parti di ricambio non reperibili in Colombia.
    Il totale dei costi del  contributo  italiano  per  le  attivita'
    suddette     e'     di     Lit.     3.317.210.000    (tremiliardi
    trecentodiciassettemilioni duecentodiecimila Lire italiane).
                             ARTICOLO IV
                      IL CONTRIBUTO COLOMBIANO
Come contributo al Programma la Parte Colombiana per mezzo  del  SENA
si impegna:
1.      Trasporto   e   nazionalizzazione   delle  macchine  e  delle
    attrezzature:
    Farsi carico dei costi  della  mano  d'opera  necessaria  per  il
    posizionamento  e  l'installazione  delle  macchine  cosi' come i
    costi  relativi  al  ricevimento,  assicurazione,   trasporto   e
    nazionalizzazione   delle  attrezzature,  utensili,  accessori  e
    ricambi oggetto del presente Programma (Articolo III, punti 1.1 e
    1.2) dal porto colombiano di sbarco alle installazioni del Centro
    Colombo Italiano.
2.  Personale:
    2.1  Assicurare  un  adeguato  organigramma  che permetta un buon
         funzionamento del Centro.
    2.2 Inviare in Italia, per i corsi di  formazione,  i  funzionari
         selezionati in base ai profili inviati da ITALIAN M3T.
    2.3  Addestrare  in  Colombia  il  personale  che  posteriormente
         partecipera'  ai  corsi  in  Italia,  all'uso  della  lingua
         italiana,   del   computer,   delle  tecnologie  base  della
         progettazione e delle lavorazioni meccaniche.
    2.4  Farsi  carico  dei  costi  complementari  di  trasferta  dei
         funzionari  del SENA secondo le norme del Governo colombiano
         e la regolamentazione del SENA in materia.
3.  Obblighi nei confronti dei Tecnici ed Esperti italiani:
    3.1 Farsi carico dei costi di permanenza in Colombia, consistenti
         in vitto, alloggio e trasporto interno dei  Tecnici  inviati
         dalla  Parte Italiana per l'istallazione, messa in servizio,
         collaudo e assistenza in garanzia delle attrezzature.
    3.2 Farsi carico  dei  costi  di  trasporto  e  di  trasferta  in
         Colombia,  conformemente con le disposizioni del SENA, degli
         Esperti italiani che viaggeranno da Santa Fe di  Bogota'  ad
         altre  citta'  colombiane  per  lo  svolgimento di attivita'
         previste nell'esercizio delle loro funzioni.
4.  Infrastrutture del Centro:
    Coprire  le  spese  relative   all'adeguamento   necessario   per
    l'installazione    delle    attrezzature    che   permettano   il
    funzionamento del Centro, d'accordo con i documenti  che  saranno
    inviati   da  ITALIAN  M3T,  secondo  l'Articolo  III  Contributo
    italiano part. 2.
5.  Altri contributi:
    5.1 Fornire i materiali di consumo e gli utensili  necessari  per
         lo sviluppo delle attivita' del Centro e per la manutenzione
         delle  attrezzature  con  eccezione della dotazione a carico
         della parte italiana.
    5.2 Fornire gli opportuni mezzi finanziari  che  garantiscano  lo
         svolgimento delle attivita' del Centro.
    5.3  Acquistare le attrezzature necessarie per la dotazione di un
         Laboratorio   di   Controllo   Qualita',   basandosi   sulle
         specifiche  tecniche  o cataloghi tecnici inviati da ITALIAN
         M3T.
        Il totale dei costi del contributo  colombiano  per  le  voci
         sopraddette      e'      di            $      575.422.326.00
         (cinquecentosettantacinquemilioni   quattrocentoventiduemila
         trecentoventisei Pesos colombiani).
                             ARTICOLO V
              DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
1.    La  responsabilita'  della  direzione  del  Programma, da Parte
    Colombiana,   sara'   dell'Oficina   de    Cooperacion    Tecnica
    Internacional  del  SENA,  che  concorda  con le altre entita' la
    miglior utilizzazione dello  stesso.  La  Societa'  ITALIAN  M3T,
    nominera', a sua volta, uno dei suoi funzionari come Responsabile
    italiano del Programma.
2.  Il Responsabile italiano del Programma rappresentera' in Colombia
    la Societa' ITALIAN M3T e sara' responsabile, nei confronti delle
    Autorita' italiane del corretto uso della contribuzione italiana.
3.  Il Responsabile italiano del Programma operera' di comune accordo
    con l'Oficina de Cooperacion Tecnica Internacional del SENA.
4.    Il  SENA, fornira' al Responsabile italiano del Programma tutte
    quelle  informazioni  che  siano  ritenute  necessarie   per   lo
    svolgimento delle sue funzioni all'interno del Programma.
                             ARTICOLO VI
                      COMITATO DI COORDINAMENTO
1.  Sara' istituito un Comitato di Coordinamento costituito da:
     - Un rappresentante del Departamento Nacional de Planeacion
     - Un rappresentante della Division Industrial del SENA
     - Un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia
     -   Un   rappresentante   dell'Oficina  de  Cooperacion  Tecnica
       Internacional del SENA
     -  Il  Responsabile  italiano  del   Programma,   rappresentante
       dell'ITALIAN M3T
     -  Un  rappresentante  della  D.G.C.S.,  Ministero  degli Affari
       Esteri italiano, da nominare tra gli esperti italiani  addetti
       al Programma od altro analogo presenti in Colombia o nell'area
       circostante.
       I  rappresentanti  del  Departamento  Nacional de Planeacion e
       dell'Ambasciata  d'Italia  assumeranno   la   Presidenza   del
       Comitato alternativamente ogni sei (6) mesi.
2.  Le funzioni di questo Comitato saranno:
    - Effettuare una supervisione generale del Programma
    - Approvare il Piano di Operazioni
    - Esaminare ed approvare le modifiche del Piano di Operazioni
    - Esaminare gli stati di avanzamento
    -  Raccomandare  i  mezzi  necessari per assicurare un efficiente
       svolgimento delle attivita' del Programma.
3.  Il Comitato si riunira' per lo meno ogni sei (6) mesi e si potra'
    riunire straordinariamente su richiesta di uno dei suoi membri.
    Alle riunioni del Comitato potranno essere inviati con diritto di
    parola ma non di voto  il  Direttore  italiano  ed  il  Direttore
    colombiano del Centro.
                            ARTICOLO VII
                         PIANO DI OPERAZIONI
1.   Le entita' esecutrici, ITALIAN M3T e SENA stabiliranno di comune
    accordo  un  Piano  di  Operazioni  indicando  nel  dettaglio  il
    contributo di ciascuna delle Parti.
2.  Il Piano di Operazioni dovra' comprendere un preventivo specifico
    per  ogni  punto  di contributo di entrambe le Parti, la gestione
    del fondo di  accantonamento;  il  numero  ed  il  profilo  degli
    esperti  italiani; le funzioni del Direttore Tecnico italiano; la
    formazione in Italia';  le  missioni  colombiane  in  Italia;  un
    cronogramma   delle   attivita'  e  gli  altri  dettagli  che  si
    coonsiderano necessari per  un  adeguato  svolgimento  di  questo
    Programma.
3.    Il  Piano  di  Operazioni  formera'  parte integrante di questo
    Programma. Qualsiasi modifica o correzione si  voglia  introdurre
    dovra' essere approvato dal Comitato di Coordinamento.
                            ARTICOLO VIII
       CONDIZIONI DOGANALI DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE
                   E STATUS DEL PERSONALE ITALIANO
Il  personale,  le  macchine  e  le  attrezzature inviate dal Governo
italiano per questo Programma  godranno  di  privilegi  ed  immunita'
previste dagli Articoli IV e V del Convegno di Cooperazione Tecnica e
Scientifica sottoscritto tra i due Governi il 30 marzo 1971.
                             ARTICOLO IX
                              RELAZIONI
Nel  corso  del  Programma,  il  Centro  Colombo  Italiano elaborera'
relazioni semestrali sullo stato di avanzamento delle  attivita'.  Al
termine  del  Programma  si elaborera' una relazione finale. Tutte le
relazioni prodotte saranno in lingua spagnola  e  saranno  rimesse  a
tutti  gli  organismi  che compongono il Comitato di Coordinamento il
quale li inviera' ai Ministeri competenti per mezzo  dell'Oficina  de
Cooperacion Tecnica Internacional del SENA.
                             ARTICOLO X
                       INFORMAZIONI RISERVATE
Tutte  le  informazioni  prodotte  o  in  relazione  con il Programma
saranno di proprieta' del Servicio Nacional de  Aprendizaje,  SENA  e
non potranno essere trasmesse a terzi senza previa autorizzazione.
                             ARTICOLO XI
                           FORZA MAGGIORE
Nessuna  delle  Parti  sara'  responsabile  di  fronte  all'altra per
danneggiamenti o perdite di qualunque natura dei quali possa soffrire
l'altra  Parte  come  conseguenza  di  ritardi  o  inadempienze   del
Programma  per  cause  di forza maggiore o caso fortuito, debitamente
comprovate dal Comitato di Coordinamento.
                            ARTICOLO XII
                            SUBCONTRATTI
La Societa' ITALIAN M3T non potra' subcontrattare in tutto o in parte
l'esecuzione dei servizi  oggetto  del  presente  Programma.  Non  si
considera come subcontratto l'assegnazione di attivita' specializzate
ad  altre persone o entita' che non costituiscano parte preponderante
del Programma. La responsabilita' sara' in ogni caso  della  Societa'
ITALIAN M3T.
L'eventuale  assegnazione di attivita' ad altri da parte dell'ITALIAN
M3T sara'  sottoposta  alla  previa  autorizzazione  della  Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri italiano.
                            ARTICOLO XIII
                            CONTROVERSIE
Qualsiasi differenza concernente l'interpretazione o realizzazione di
questo   Programma   che  non  possa  essere  risolta  dalle  Entita'
Esecutrici dovra' essere presentata al Comitato di  Coordinamento  e,
nel  caso  non  sia risolta, ai rappresentanti dei rispettivi Governi
per la conciliazione.
                            ARTICOLO XIV
                     ENTRATA IN VIGORE E DURATA
Questo Programma, una volta firmato, entrera' in vigore il giorno nel
quale  la  Parte  Italiana  comunichi  all'altra   Parte   l'avvenuto
perfezionamento  dei  procedimenti  previsti dal proprio ordinamento,
avra' una durata  di  ventiquattro  (24)  mesi  e  sara'  tacitamente
rinnovato per il periodo necessario.
Firmato    in   Santa   Fe   di   Bogota',   addi'   trenta   ottobre
millenovecentonovantadue, in due testi originali  in  italiano  e  in
spagnolo, entrambi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA                     PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                      REPUBBLICA DI COLOMBIA
   Filippo Anfuso                          Wilma Zafra Turbay
Ambasciatore d'Italia              Viceministro degli Affari Esteri
                                   Incaricata delle funzioni del
                                   Gabinetto del Ministro degli
                                   Affari Esteri
 _________________________________________
|                                         |
|        PROYECTO DE AMPLIACION           |
|       PROGETTO DI AMPLIAMENTO           |
|       CENTRO COLOMBO ITALIANO           |
|         "AMERIGO VESPUCCI"              |
|                                         |
|_________________________________________|
                         PLAN DE OPERACIONES
                           PIANO OPERATIVO
                         SENA - ITALIAN M3T
                    SANTAFE DE BOGOTA - COLOMBIA
1. INFORMAZIONI GENERALI
 1.1 NOME DEL PROGRAMMA:
     Ampliamento  del Programma di Cooperazione Tecnica e Scientifica
     tra il Governo della Repubblica di Colombia e il  Governo  della
     Repubblica  Italiana per la costituzione nella citta' di Bogota'
     di un Centro Colombo-Italiano  di  formazione  professionale  di
     tecnici    nella    progettazione   di   prodotti   e   processi
     metalmeccanici.
 1.2 SEDE DEL PROGRAMMA:
     Regionale di Bogota' y Cundinamarca.
     Centro Colombo-Italiano "Amerigo Vespucci"
 1.3 ENTITA' GOVERNATIVE INTERESSATE:
     in Colombia:
     - Dipartimento Nazionale per la Pianificazione
     in Italia:
     - Ministero degli Affari Esteri
     Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
 1.4 ENTITA' ESECUTRICI
     in Colombia:
     - Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
     in Italia:
     - ITALIAN M3T
 1.5 OBIETTIVO DEL PROGRAMMA:
     Le parti uniranno gli sforzi per contribuire  al  consolidamento
     del  Programma di Cooperazione Tecnica e Scientifica, firmato il
     29 marzo del 1985, la cui finalita' era adeguare, equipaggiare e
     porre in marcia il Centro Colombo-Italiano, ubicato nella citta'
     di   Bogota'   per  attendere,  con  copertura  nazionale,  alla
     specializzazione  di  istruttori,  tecnici   ed   ingegneri   in
     programmazione  ed operazione con macchine, nella progettazione,
     sviluppo e fabbricazione di prodotti metalmeccanici con macchine
     e Controllo Numerico Computerizzato (CNC).
 1.6 DURATA DEL PROGRAMMA:
     24 mesi
 1.7 CONTRIBUTI:
     Apporto del Governo Colombiano:
     $ 575.422.326.00 di pesos
     Apporto del Governo Italiano:
     Lit. 3.317.210.000 di Lire Italiane.
2. DEFINIZIONE IN DETTAGLIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE
   Per  completare  il  Centro  Colombo  Italiano  e  renderlo   piu'
   funzionale ed operativo, i rappresentanti del SENA e della ITALIAN
   M3T  concordano di includere nell'ampliamento le seguenti macchine
   ed attrezzature:
 2.1 NUOVE MACCHINE ED ATTREZZATURE:
 2.1.1 FRESATRICE VERTICALE CON COPIATORE TRIDIMENSIONALE A CNC.
 2.1.2 TORNIO A CNC, CON TORRETTA MOTORIZZATA IN DUE POSTI
 2.1.3  RETTIFICATRICE  PER  SUPERFICI  CILINDRICHE  CON   MISURATORE
       ELETTRONICO
 2.1.4  MACCHINA  DI MISURA TRIDIMENSIONALE CON CONTROLLO ELETTRONICO
       ASSISTITO DA COMPUTER
 2.1.5 RUGOSIMETRO DIGITALE
 Dette macchine ed attrezzature avranno le seguenti caratteristiche:
    - Complete di accessori, utensili e ricambi
    - Alimentazione elettrica: tensione 220V, frequenza 60Hz
    - Con relativi manuali e materiale didattico
    - Schemi meccanici, elettrici, idraulici ed elettronici
 2.2 ACCESSORI, UTENSILI E PARTI DI RICAMBIO  PER  LE  MACCHINE  GIA'
     INSTALLATE NEL CENTRO
 2.2.1  Per la FRESATRICE OERLIKON FB2H
           * Supporto per albero portafresa
           * Albero portafresa completi: diametro 22-27-32 mm - 1"
           *  Interfaccia di comunicazione RS232 per connessione alla
             sala di Programmazione CNC
           * Ampliamento della memoria del CNC MACS 500 fino a 64 Kb
           * Ricambi elettronici
 2.2.2  Per la Rettificatrice in piano ROSA E.12
           * Set di carte elettroniche
           * Set di cuscinetti
           * Set di elettrovalvole
           * Bilanciatore dinamico
           * Testina di misura Marposs
 2.2.3  Per Affilatrice TACCHELLA mod. 4AM
           * Dispositivo completo per affilatura di raggi cod. U 4.13
           * Dispositivo  completo  per  rettifica  di  interni  cod.
             U.5.03/5
           * Serie completa di bride di fissaggio, cod. U.5/10/9
           * Plateau universale a sei scanalature, completo
           * Mandrino per interni completo cod. MP 5.04/1
 2.2.4  Per tornio DONZELLI T415 CNC
           * Autocentrante automatico a 4 griffe
           * n. 2 Contropunte girevoli
 2.2.5  Per centro di lavoro MANDELLI Regent 1001
           * n. 30 Portautensili, cono ISO 50 completi di utensili
           * n. 20 Cassette per CNC PLASMA
 2.2.6 Per Robot COMAU SMART
           * Set di carte elettroniche
 2.2.7  Per centro di lavoro COMAU MSR5
           * Set di ricambi meccanici, elettrici ed elettronici.
 2.2.8  Per tornio CNC COMAU GEMINI
           * Set di ricambi meccanici, elettrici ed elettronici.
 2.2.9  Per robot di misura SPERONI VIR 800
           * Set di palpatori con dispositivi di misura
 2.2.10 Per sistema CAD-CAM
           *  Plotter  a  tamburo  formato  AO,  con accessori per il
             collegamento con le stazioni VAX2000 e con il  materiale
             di consumo (carta, penne, ecc,)
           * Materiale di consumo per il plotter esistente
 2.2.11 Per il sistema de presotting SPERONI STP56
           *  Dispositivo  di  montaggio  degli utensili per il nuovo
             tornio e la nuova fresatrice.
 2.2.12 Per la sala di Programmazione Automatica dei CNC
           * Materiale di consumo per  i  plotter  esistenti  (penne,
             inchiostri, carta, ecc.)
           * n. 1 nuovo plotter A3
           * Postprocessors per il collegamento con il nuovo tornio e
             la nuova fresatrice.
           * n. 2 Personal Computer OLIVETTI ultima versione.
           * n. 2 Coprocessori matematici 8087
           * n. 1 Stampante EPSON 1050
           * n. 1 Stampante LASER HP
 2.2.13 Per i Controlli numerici ECS
           * n. 2 CNC Didattici ECS 2300
           * n. 1 CNC Didattico ECS 2300/2500
           * Set di carte elettroniche di ricambio per CNC ECS 2300 y
             2500
           * Corso di formazione per i CNC ECS 2300 e 2500
3. MACCHINE ED ATTREZZATURE DI FORNITURA COLOMBIANA
   In   base  all'articolo  IV  paragrafo  5.3  dell'Ampliamento  del
   Programma il SENA dovra' acquistare gli equipaggiamenti  necessari
   per  montare  un "LABORATORIO DI CONTROLLO QUALITA'", in base alle
   specifiche tecniche  inviate  dall'ITALIAN  M3T  e  in  base  alla
   regolamentazione nazionale Colombiana in materia.
4.  INSTALLAZIONE,  MONTAGGIO,  MESSA  IN  MARCIA  E  COLLAUDO  DELLE
   MACCHINE ED ATTREZZATURE.
   Il SENA si fara' carico dei costi di trasporto e nazionalizzazione
   delle macchine e delle attrezzature.
   Una volta che le macchine siano arrivate nel Centro,  ITALIAN  M3T
   fornira'   i   servizi  di  supervisione,  assistenza  tecnica  ed
   addestramento per il montaggio e la messa in marcia e collaudo  di
   dette macchine ed attrezzature.
   Per lo svolgimento di questa attivita' inviera' 12 tecnici piu' un
   supervisore   al   montaggio   per  una  presenza  totale  di  240
   giorni/uomo.
   Le  spese per i biglietti aerei, remunerazione e assicurazione per
   l'invio dei tecnici Italiani per detti servizi  saranno  a  carico