dell'ITALIAN M3T, che inviera' altresi', le istruzioni necessarie per la manutenzione della dotazione inviata cosi' come i manuali di uso e manutenzione delle macchine. Il SENA prendera' a proprio carico i costi della mano d'opera necessaria per la installazione delle macchine nonche' dei costi relativi al ricevimento, assicurazione, trasporto e nazionalizzazione delle attrezzature dal porto di Cartagena ai locali del Centro. Il SENA si fara' carico dei costi di permanenza in Colombia, consistenti in vitto, alloggio e trasporto interno del supervisore e dei tecnici stranieri inviati da ITALIAN M3T. 5. FONDO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE In base al Capitolo III paragrafo 5 dell'Ampliamento del programma il SENA sollecitera' alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano e alla ITALIAN M3T, i ricambi e/o i tecnici necessari richiesti dal Centro. Il SENA dovra' farsi carico dei seguenti costi: - Nazionalizzazione dei ricambi - Alloggiamento, alimentazione e trasporto interno dei tecnici Italiani, secondo l'articolo IV paragrafo 3.1. 6. FORMAZIONE IN ITALIA Si e' concordato di inviare in Italia tredici (13) funzionari Colombiani per un totale di 54 mesi/uomo. Di questi funzionari dodici (12) saranno del SENA e uno (1) di Fedemetal. ITALIAN M3T organizzera' i corsi che si descrivono di seguito: CORSO PER PROGETTISTI MECCANICI Partecipanti: 6 tecnici Durata: 5 mesi Data: dal 20 Luglio al 13 Dicembre 1991 CORSO PER MANUTENTORI ELETTRICI ED ELETTRONICI Partecipanti: 2 tecnici Durata: 5 mesi Data: dal 20 Luglio al 13 Dicembre 1991 CORSO PER PROGRAMMATORI M/C CNC Partecipanti: 3 tecnici Durata: 3 mesi Data: dal 10 Agosto al 8 Novembre 1991 CORSO PER MANUTENTORI MECCANICI Partecipanti: 2 tecnici Durata: 2,5 mesi Data: dal 3 Agosto al 18 Ottobre 1991 I programmi didattici ed il contenuto dei corsi saranno concordati tra il SENA e la ITALIAN M3T, cosi' come i profili dei funzionari Colombiani che parteciperanno ai corsi. ITALIAN M3T si fa carico dei costi di organizzazione, gestione dei corsi, alloggiamento, alimentazione, biglietti aerei Colombia/Italia, trasporto in Italia e assicurazione. Il SENA si fara' carico dei costi di viatico per detti tecnici in conformita' con le norme del Governo Colombiano e la regolamentazione del SENA. 7. COMITATO TECNICO DI CONSULENZA (COMITE TECNICO ASESOR) Il SENA garantira' la partecipazione delle Entita' Governative e private che appoggiano il lavoro di detto Comitato e invitera' le altre istituzioni del settore industriale perche' nominino i loro delegati per assicurare che lo sforzo sostenuto congiuntamente si ripercuota sulla modernizzazione della industria metalmeccanica e di conseguenza sulla formazione professionale, cosicche' il Centro offra in modo effettivo una risposta alle esigenze di nuovi posti di lavoro a differenti livelli di impiego ed alla nuova politica di apertura economica e di sviluppo tecnologico. Il SENA in base all'Accordo No. 26 del 9 settembre 1980, regola le norme per la costituzione dei Comitati tecnici di consulenza per ciascun Centro o programma di formazione Professionale. Detto Accordo sara' aggiornato in funzione della nuova Legge di Scienza e Tecnologia. Il SENA presentera' successivamente ad ITALIAN M3T, una volta realizzato un lavoro di consolidamento e verifica interna con le Entita' interessate: le funzioni specifiche, i membri e il piano di lavoro per detto Comitato. 8. ALTRI CONTRIBUTI FINANZIARI Il SENA ricerchera' quei meccanismi amministrativi che garantiscano un adeguato uso dei mezzi finanziari Colombiani. Questi mezzi dovranno essere destinati alla manutenzione delle attrezzature, parti di ricambio, tecnici ed esperti richiesti dal centro, materiali per la produzione, addestramento e tutto quant'altro preveda la regolamentazione della Legge di Scienza e Tecnologia. Il SENA informera' ITALIAN M3T, quando detti meccanismi saranno regolamentati. 9. CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA' Il SENA e ITALIAN M3T hanno definito un cronogramma che racchiude tutte le attivita' descritte nei paragrafi antecedenti, dove si indicano le attivita' da realizzare, la durata delle stesse e l'entita' responsabile. Detto cronogramma costituisce l'allegato A. 10. CONTRIBUTI Di seguito sono specificate nel dettaglio, le contribuzioni delle due parti. ALLEGATO A. CRONOGRAMMA ATTIVITA' _______________________ _______________________ | 1 9 9 1 | 1 9 9 1 |___ ___ ___ ___ ___ ___|___ ___ ___ ___ ___ ___ | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___ | | | | | | | | | | | | | |VIGORE DEL CONTRATTO|___| | | | | | | | | | | |MIN.AA.EE ITALIAN |MAE| | | | | | | | | | | |M3T |___| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___ |PROGETTAZIONE | | | | | | | | | | | | |TECNICA INVIO | |___|___| | | | | | | | | |DISEGNI E SPECIFICHE| |IT M3T | | | | | | | | | |TECNICHE | |___ ___| | | | | | | | | |____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___ |ORDENI PER MACCHINE | | | | | | | | | | | | |ED ATTREZZATURE |___|___| | | | | | | | | | |DA ITALIAN M3T AI | IT.M3 | | | | | | | | | | |COSTRUTTORI |___ ___| | | | | | | | | | |____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___ |ESECUZIONE | | | | | | | | | | | | |ADEGUAMENTO OPERE | | |___|___| | | | | | | | |CIVILI | | | SENA | | | | | | | | |____________________|___|___|___ ___|___|___|___|___|___|___|___|___ | |___|___|___|___|___|___| | | | | | |FORMAZIONE IN ITALIA| ITALIAN M3T - SENA | | | | | | | |___ ___ ___ ___ ___ ___| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___ |COSTRUZIONE MACCHINE| | | | | | | | | | | | |ED ATTREZZATURE RESA| |___|___|___|___| | | | | | | |F.O.B. PORTO | | ITALIAN M3T | | | | | | | |ITALIANO | | COSTRUTTORI | | | | | | | | | |___ ___ ___ ___| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___ |RESA C.I.F. PORTO | | | | | | | | | | | | |COLOMBIANO | | | |___|___|___|___| | | | | | | | | | ITALIAN M3T | | | | | | | | | |___ ___ ___ ___| | | | | | | | | | | | | | | | | | |____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___ |RICEVIMENTO+ | | | | | | | | | | | | |NAZIONALIZZAZIONE + | | | | | | | | | | | | |+ TRASPORTO AL C.C.I| | | | |___|___|___|___| | | | | | | | | | SENA | | | | | | | | | |___ ___ ___ ___| | | | | | | | | | | | | | | | | |____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___ |MONTAGGIO E MESSA | | | | | | | | | | | | |IN MARCIA | | | | | |___|___|___|___|___| | | | | | | | | ITALIANM3T SENA | | | | | | | | |___ ___ ___ ___ ___| | | | | | | | | | | | | | | |____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___ CONTRIBUTO DELLA COLOMBIA IN VALUTA NAZIONALE PER IL PROGRAMMA _____________________________________________________________________ | | | | CONCETTO | U / M | 1 ANNO | 2 ANNO | 3 ANNO _________________|_________|_____________|_____________|_____________ | | | | 1. PERSONALE | | | | NAZIONALE | | | | | | | | + Coordinatori |12x3 = 36| 5.780.820.00| 6.936.984.00| 8.532.490.00 nazionali e | | | | locali | | | | | | | | * Supervisori |12x3 = 36| 5.498.800.00| 6.598.560.00|8.116.228.00 | | | | * Istruttori, | | | | professionisti | | | | e tecnici |12x3 = 36|30.540.000.00|31.150.800.00|38.315.484.00 | | | | * Amministrazio- | | | | ne e servizi |12x3 = 36|14.160.000.00|16.992.000.00|20.900.160.00 | | | | _________________|_________|_____________|_____________|_____________ | | | | SUB-TOTALE | 144 U/M |55.979.620.00|61.678.344.00|75.864.362.00 _________________|_________|_____________|_____________|_____________ | | | | II. INSTALLAZIONI| | | | (previsioni | | 6.000.000.00| 4.000.000.00| per amplia- | | | | menti e | | | | modifiche) | | | | | | | | * Attrezzature | |50.000.000.00|20.000.000.00| e materiali | | | | complementari | | | | - Ufficio | | | | controllo | | | | qualita' | | | | | | | | * nazionalizza- | | | | zione e | | | | trasporto | | | | nazionale | |85.000.000.00|45.000.000.00|15.000.000.00 _________________|_________|_____________|_____________|_____________ __________________________________ | CONCETTO | TOTALE _________________|________________ | 1. PERSONALE | NAZIONALE | | + Coordinatori | 21.250.294.00 nazionali e | locali | | * Supervisori | 20.213.583.00 | * Istruttori, | professionisti | e tecnici |100.006.284.00 | * Amministrazio- | 52.052.160.00 ne e servizi | | _________________|________________ | SUB-TOTALE |193.522.326.00 _________________|________________ | II. INSTALLAZIONI| 10.000.000.00 (previsioni | per amplia- | menti e | modifiche) | * Attrezzature | e materiali | 70.000.000.00 complementari -| Ufficio | controllo | qualita' | | * nazionalizza- | zione e | trasporto |145.000.000.00 nazionale | _________________|________________ _____________________________________________________________________ | | | | CONCETTO |U / M | 1 ANNO | 2 ANNO | 3 ANNO _________________|______|______________|______________|______________ | | | | * Materiali e | | 15.000.000.00| 12.000.000.00| 6.000.000.00 strumenti e | | | | di misura e | | | | accessori | | | | nazionali e | | | | locali | | | | | | | | * Software. | | 14.000.000.00| 10.000.000.00| 6.000.000.00 _________________|______|______________|______________|______________ | | | | SUB-TOTALE | |170.000.000.00| 91.000.000.00| 27.000.000.00 _________________|______|______________|______________|______________ | | | | III. DOTAZIONI E | | | | E MOBILIO | | 10.000.000.00| 6.000.000.00| 4.000.000.00 _________________|______|______________|______________|______________ IV. MATERIALE | | | | DIDATTICO | | 2.200.000.00| 800.000.00| 200.000.00 _________________|______|______________|______________|______________ | | | | V. ESPERTI | | | | | | | | * Alloggio, | | 9.200.000.00| 3.000.000.00| 1.200.000.00 alimentazione e| | | | trasporto | | | | | | | | * Diaria | | | | nazionale | | 5.500.000.00| 1.200.000.00| 600.000.00 _________________|______|______________|______________|______________ | | | | SUB-TOTALE | | 14.700.000.00| 4.200.000.00| 1.800.000.00 _________________|______|______________|______________|______________ | | | | VI SPESE GENERALI| | | | | | | | * Altre spese | | 4.000.000.00| 10.000.000.00| 6.000.000.00 generali (per | | | | esempio: | | | | manutenz.) | | | | _________________|______|______________|______________|______________ ________________________________ | CONCETTO | TOTALE _________________|______________ | * Materiali e | 33.000.000.00 strumenti e | di misura e | accessori | | * Software. | 30.000.000.00 _________________|______________ | SUB-TOTALE |288.000.000.00 _________________|______________ | III. DOTAZIONI E | E MOBILIO | 20.000.000.00 _________________|______________ IV. MATERIALE | DIDATTICO | 3.200.000.00 _________________|______________ | V. ESPERTI | | * Alloggio, | 13.400.000.00 alimentazione e| trasporto | | * diaria | nazionale | 7.300.000.00 _________________|______________ | SUB-TOTALE | 20.700.000.00 _________________|______________ | VI SPESE GENERALI| | * Altre spese | 20.000.000.00 generali (per | esempio: | manutenz.) | _________________|______________ PREVENTIVO DEL PROGETTO CONTRIBUTIVO COLOMBIANO IN VALUTA NAZIONALE PER IL PROGRAMMA A CARICO DEL SENA, REGIONE DI BOGOTA' _____________________________________________________________________ | | | | CONCETTO |U / M | 1 ANNO | 2 ANNO | 3 ANNO _________________|______|______________|______________|______________ | | | | Imprevisti | | | 12.000.000.00| 18.000.000.00 (15% inflazione) | | | | _________________|______|______________|______________|______________ | | | | SUB-TOTALE | | 4.000.000.00| 22.000.000.00| 24.000.000.00 _________________|______|______________|______________|______________ | | | | TOTALE | | | | _________________|______|______________|______________|______________ ________________________________ | CONCETTO | TOTALE _________________|______________ | Imprevisti | 30.000.000.00 (15% inflazione) | _________________|______________ | SUB-TOTALE | 50.000.000.00 _________________|______________ | TOTALE |575.422.326.00 _________________|______________ CONTRIBUTO DELLA FONTE ESTERNA PER IL PROGRAMMA A carico del Governo italiano, in lire ___________________________________________________________________ | | (IN DUE ANNI) | | CONCETTO | TOTALE DEL CONTRIBUTO | |_________________________________|_________________________________| | | | | I. DIRETTORE ED ESPERTI: | | | Direttore italiano | | | Esperti a tempo determinato | | | | Lit. 530.000.000 | |_________________________________|_________________________________| | | | | II. STUDI IN ITALIA: | | | Corsi di formazione | | | Materiale didattico | | | | Lit. 400.000.000 | |_________________________________|_________________________________| | | | | III. ATTREZZATURE | | | Dettagli di ingegneria | Lit. 207.210.000 | | | | | Dotazione in attrezzature | | | Spese doganali della parte | | | colombiana | Lit. 1.801.000.000 | | | | | Istallazione, montaggio e | Lit. 229.000.000 | | posa in opera | | |_________________________________|_________________________________| PREVENTIVO DEL PROGETTO CONTRIBUTO DELLA FONTE ESTERNA PER IL PROGRAMMA A carico del Governo italiano, in lire ___________________________________________________________________ | | (IN DUE ANNI) | | CONCETTO | TOTALE DEL CONTRIBUTO | |_________________________________|_________________________________| | | | | IV. FONDO SPECIALE | | | | | | Manutenzione straordinaria | | | Tecnici specializzati | | | Ricambi | Lit. 150.000.000.00 | |_________________________________|_________________________________| | | | | CONTRIBUTO TOTALE ITALIANO | Lit. 3.317.210.000.00 | |_________________________________|_________________________________| 451. Londra, 1 ottobre 1993 Scambio di Note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla proroga dell'Accordo per la collaborazione nell'utilizzo della sorgente di neutroni per spallazione ISIS per le ricerche in materia condensata (Entrata in vigore: 1 ottobre 1993) TRADUZIONE NON UFFICIALE 1 ottobre 1993 Eccellenza, ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana in materia di collaborazione sull'utilizzo della sorgente di neutroni per la spallazione ISIS per la ricerca sulla materia condensata (qui di seguito denominato "Accordo ISIS"), firmato a Londra il 9 ottobre 1989. Ho l'onore di proporre che, nonostante le disposizioni dell'Articolo 7 dell'Accordo ISIS, esso si considerera' prorogato e sara' in vigore fino al 31 dicembre 1995. Se la precedente proposta e' accettabile per il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano un Accordo fra i Governi, che entrera' in vigore alla data della Sua risposta. Ho l'onore di trasmettere a Sua Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. R.B. BONE (Per il Segretario di Stato) Sua Eccellenza Conte Giacomo Attolico Ambasciata Italiana 14, Three Kings Yard Davies Street London W1Y 2 EH Londra, 1 ottobre 1993 Caro Mr. Bone, ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera del 1 ottobre 1993, il cui testo e' qui di seguito riportato: "Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana in materia di collaborazione sull'utilizzo della sorgente di neutroni per la spallazione ISIS per la ricerca sulla materia condensata (qui di seguito denominato "Accordo ISIS"), firmato a Londra il 9 ottobre 1989. Ho l'onore di proporre che, nonostante le disposizioni dell'Articolo 7 dell'Accordo ISIS, esso si considerera' prorogato e sara' in vigore fino al 31 dicembre 1995. Se la precedente proposta e' accettabile per il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano un Accordo fra i Governi, che entrera' in vigore alla data della Sua risposta." Ho l'onore di affermare che le proposte di cui sopra sono state accettate dal Governo della Repubblica Italiana. Desidero trasmetterLe i sensi della mia piu' alta considerazione. Sinceramente, Giacomo Attolico Mr. R. B. Bone (Per il Segretario di Stato) Foreign and Commonwealth Office London SW1A 2AH 452. New York, 8 ottobre - 3 dicembre 1993 Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite concernente i privilegi e le immunita' dei partecipanti alla Riunione sulle energie rinnovabili per l'ambiente e lo sviluppo (Castel Gandolfo, 6-8 dicembre 1993) (Entrata in vigore: 3 dicembre 1993) TRADUZIONE NON UFFICIALE NAZIONI UNITE 93 -DM- 381 8 Ottobre 1993 Eccellenza, Ho l'onore di far riferimento ai colloqui svoltisi tra i rappresentanti dell'Ente italiano per la Nuova Tecnologia, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) ed i rappresentanti del Dipartimento delle Nazioni Unite per il Sostegno allo sviluppo ed i Servizi di gestione relativi alla convocazione di un Convegno sulle energie rinnovabili per l'ambiente e lo sviluppo: formazione di capacita' produttiva post-UNCED nei paesi in via di sviluppo (6-8 Dicembre 1993, Castel Gandolfo, Italia). Il convegno del Gruppo di esperti mira a formulare un programma di attivita' di cooperazione tecnica destinate ad aiutare i paesi in via di sviluppo in particolare i meno progrediti, ad istituire adeguati meccanismi istituzionali a livello sia nazionale che regionale, a rafforzare la capacita' produttiva autoctona tra i funzionari pubblici e privati addetti allo sviluppo ed all'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, nonche' a formulare un piano di lavoro vertente sulla creazione di una rete di centri ottimali di portata internazionale nel campo delle fonti rinnovabili di energia. L'UN/DDSMS e l'ENEA sono responsabili di tutte le questioni organizzative e finanziarie relative a detto Convegno. --------------------------- Sua Eccellenza Amb. Francesco Paolo FULCI Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite New York, N.Y. L'UN/DDSMS fornira' materiale per la preparazione del programma e per le intese organizzative necessarie per il Convegno. Tutti gli inviti e la selezione degli esperti e dei rappresentanti dei paesi donatori e dei vari enti, nonche' delle altre agenzie dell'ONU, saranno effettuati dalle Nazioni Unite in consultazione con l'ENEA. La maggior parte dei fabbisogni finanziari sara' a carico del Fondo Societario delle Nazioni Unite per le Fonti Nuove e Rinnovabili di Energia e del bilancio ordinario del DDSMS, compresi i biglietti di viaggio via aerea, le diarie giornaliere (DSA) ed i costi della sistemazione in alberghi locali per gli esperti ed i delegati dell'ONU. Anche l'ENEA fornira' materiale per l'organizzazione del Convegno e prendera' i provvedimenti del caso per quanto riguarda i locali e le pertinenze necessarie, comprese le sale di conferenza, e le attrezzature ed il materiale ausiliario richiesto. Con il presente scambio di lettere, ho l'onore di proporre al Suo Governo che i seguenti termini si applichino al Convegno: a) (i) La Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite sara' applicabile relativamente al Convegno. I partecipanti invitati dalle Nazioni Unite godranno dei privilegi e delle immunita' previsti per gli esperti delle Nazioni Unite in missione dall'Articolo VI della Convenzione. I funzionari delle Nazioni Unite partecipanti, o che svolgono funzioni inerenti al Convegno godranno dei privilegi e delle immunita' previste in base agli Articoli V e VII della Convenzione. Ai funzionari delle Agenzie specializzate che partecipano al Convegno, saranno concessi i privilegi e le immunita' previste in base agli articoli VI e VIII della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Istituzioni specializzate. (ii) Fatte salve le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, tutti i partecipanti e le persone che esercitano funzioni in connessione con il convegno, beneficeranno dei privilegi e delle immunita', dei servizi e delle agevolazioni che potranno essere loro necessari ai fini dell'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti al Convegno. b) Tutti i partecipanti e tutte le persone che svolgono funzioni inerenti al convegno, avranno diritto ad entrare e ad uscire senza impedimenti dall'Italia. I visti ed i permessi d'ingresso, laddove richiesti, saranno concessi gratuitamente. Per le domande presentate quattro settimane prima dell'apertura del Convegno, i visti dovranno essere concessi non piu' tardi di due settimane prima dell'inizio del Convegno. Se la domanda e' presentata meno di quattro settimane prima dell'inizio del Convegno, i visti dovranno essere concessi il piu' rapidamente possibile ed al piu' tardi tre giorni prima dell'apertura. c) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, ad eccezione delle controversie per le quali vigono specifiche norme della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite o di ogni altro accordo applicabile, sara' sottoposta, salvo se le Parti decidano diversamente, ad un Tribunale di tre arbitri, di cui uno sara' nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, uno dal Governo, ed il terzo, che sara' il Presidente, dai primi due arbitri. Se una Parte non nomina un arbitro entro tre mesi dal momento in cui l'altra Parte ha notificato il nome del suo arbitro, o se i primi due arbitri non nominano il Presidente entro tre mesi dalla designazione o dalla nomina del secondo tra di loro, detto arbitro sara' nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una e dell'altra Parte alla controversia. Salvo se diversamente stabilito dalle Parti, il Tribunale adottera' il proprio regolamento procedurale, provvedera' a rimborsare i suoi membri ed a ripartire le spese tra le Parti, e prendera' tutte le sue decisioni a maggioranza di due terzi. La sua decisione su tutte le questioni di procedura e di merito sara' definitiva, anche se pronunciata in contumacia di una delle Parti, e vincolante per entrambe le Parti. Propongono inoltre che all'atto del ricevimento della Sua conferma per iscritto della presente, il presente scambio di lettere costituisca l'accordo tra le Nazioni Unite ed il Governo italiano sulla fornitura di servizi da parte del Governo di Vostra Eccellenza per il summenzionato Convegno. Voglia gradire, Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. Ji Chaozhu Vice-Segretario Generale Dipartimento per il sostegno allo sviluppo ed i servizi gestionali Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite New York, 3 Dicembre 1993 Ho l'onore di far riferimento alla Sua lettera n. 93-DM-381 dell'8 Ottobre, 1993 relativa alla convocazione di un Convegno sulle energie rinnovabili per l'ambiente e lo sviluppo: capacita' produttiva post-UNCED nei paesi in via di sviluppo (6-8 Dicembre 1993, Castel Gandolfo, Italia). Le comunico la mia approvazione sul fatto che la Sua lettera e la presente risposta siano considerate come uno scambio di lettere costituente accordo tra le Nazioni Unite ed il Governo italiano sui termini da applicare, come segue, al suddetto Convegno: a) (i) La Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite sara' applicabile relativamente al Convegno. I partecipanti invitati dalle Nazioni Unite godranno dei privilegi e delle immunita' previsti per gli esperti delle Nazioni Unite in missione dall'Articolo VI della Convenzione. I funzionari delle Nazioni Unite partecipanti, o che svolgono funzioni inerenti al Convegno godranno dei privilegi e delle immunita' previste in base agli Articoli V e VII della Convenzione. Ai funzionari delle Agenzie specializzate che partecipano al Convegno, saranno concessi i privilegi e le immunita' previste in base agli articoli VI e VIII della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Istituzioni specializzate. (ii) Fatte salve le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, tutti i partecipanti e le persone che esercitano funzioni in connessione con il convegno, beneficeranno dei privilegi e delle immunita', dei servizi e delle agevolazioni che potranno essere loro necessari ai fini dell'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti al Convegno. ------------------------------- Signor Ji Chaozu Vice-segretario Geenrale Dipartimento per lo Sviluppo Economico e Sociale Stanza DC1 - 1220 1, United Nations Plaza New York, N.Y. 10017 b) Tutti i partecipanti e tutte le persone che svolgono funzioni inerenti al convegno, avranno diritto ad entrare e ad uscire senza impedimenti dall'Italia. I visti ed i permessi d'ingresso, laddove richiesti, saranno concessi gratuitamente. Per le domande presentate quattro settimane prima dell'apertura del Convegno, i visti dovranno essere concessi non piu' tardi di due settimane prima dell'inizio del Convegno. Se la domanda e' presentata meno di quattro settimane prima dell'inizio del Convegno, i visti dovranno essere concessi il piu' rapidamente possibile ed al piu' tardi tre giorni prima dell'apertura. c) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, ad eccezione delle controversie per le quali vigono specifiche norme della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite o di ogni altro accordo applicabile, sara' sottoposta, salvo se le Parti decidano diversamente, ad un Tribunale di tre arbitri, di cui uno sara' nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, uno dal Governo, ed il terzo, che sara' il Presidente, dai primi due arbitri. Se una Parte non nomina un arbitro entro tre mesi dal momento in cui l'altra Parte ha notificato il nome del suo arbitro, o se i primi due arbitri non nominano il Presidente entro tre mesi dalla designazione o dalla nomina del secondo tra di loro, detto arbitro sara' nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra Parte alla controversia. Salvo se diversamente stabilito dalle Parti, il Tribunale adottera' il proprio regolamento procedurale, provvedera' a rimborsare i suoi membri ed a ripartire le spese tra le Parti, e prendera' tutte le sue decisioni a maggioranza di due terzi. La sua decisione su tutte le questioni di procedura e di merito sara' definitiva, anche se pronunciata in contumacia di una delle Parti, e vincolante per entrambe le Parti. Propongono inoltre che all'atto del ricevimento della Sua conferma per iscritto della presente, il presente scambio di lettere costituisca l'accordo tra le Nazioni Unite ed il Governo italiano sulla fornitura di servizi da parte del Governo di Vostra Eccellenza per il summenzionato Convegno. Mi avvalgo dell'occasione per farLe pervenire i sensi della mia piu' alta considerazione. Francesco Paolo Fulci AMBASCIATORE 453. Roma, 23 giugno 1993 - 21 luglio 1994 Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America concernente il Memorandum d'Intesa del 14-22 giugno 1993 tra la NASA e l'ASI, relativo alla missione Cassini, con Allegato (Entrata in vigore: 21 luglio 1994) 077/11093 Ministero degli Affari Esteri Roma, 21 luglio 1994 NOTA VERBALE Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di riferirsi alla Nota N. 286 del 23 giugno 1993, con cui l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America propone di recepire in un accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America il testo del Memorandum of Understanding del 22 giugno 1993 tra la Na- tional Aeronautics and Space Administration e l'Agenzia Spaziale Italiana - allegato alla Nota stessa - relativo alla Missione Cassini. Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di informare l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America che il Governo della Repubblica Italiana accetta le proposte contenute nella predetta Nota, compreso l'allegato Memorandum of Understanding, e che tale scambio di Note rappresenta un accordo tra i due Governi che entrera' in vigore alla data della presente Nota. Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America i sensi della sua piu' alta considerazione. --------------------------- AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA ROMA TRADUZIONE NON UFFICIALE Ambasciata degli Stati Uniti d'America N. 286 L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, ed ha l'onore di far riferimento al recente dibattito tra i rappresentanti del Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana relativamente ai termini ed alle condizioni alle quali la cooperazione per la "Missione Cassini" sara' realizzata dalla NASA e dall'Agenzia spaziale italiana (ASI). L'Ambasciata propone che la cooperazione tra i due Governi sulla Missione Cassini avvenga secondo i termini e le condizioni stabilite nel Memorandum d'Intesa allegato, stipulato il 22 giugno 1993 tra la NASA e l'ASI. Se la precedente proposta e' accettabile per il Governo della Repubblica Italiana, l'Ambasciata propone che la presente Nota, compreso il Memorandum d'Intesa allegato, e la Nota di risposta affermativa del Ministero costituiscano un accordo tra i due Governi che entrera' in vigore alla data della risposta del Ministero e che rimarra' in vigore fino alla cessazione del Memorandum d'Intesa, in conformita' con i termini in esso contenuti. L'Ambasciata degli Stati Uniti si avvale della presente opportunita' per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua piu' alta considerazione. Ambasciata degli Stati Uniti d'America Roma, 23 giugno 1993 Allegato: Memorandum d'Intesa MEMORANDUM D'INTESA tra l'AMMINISTRAZIONE NAZIONALE STATUNITENSE DELL'AERONAUTICA E DELLO SPAZIO e l'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA concernente la MISSIONE CASSINI L'Amministrazione Nazionale Statunitense dell'Aeronautica e dello Spazio (in seguito detta "NASA") e l'Agenzia Spaziale Italiana (in seguito detta "ASI"); RICORDANDO la cooperazione di lunga data tra la NASA e l'ASI nell'attuazione dei programmi scientifici spaziali e tenuto conto dei risultati dello studio della Fase B del Programma Cassini, intrapreso congiuntamente dalla NASA e dall'ASI; PREMESSO CHE la NASA ha sottoscritto un Memorandum d'Intesa con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) con il quale la NASA fornira' l'Orbitante Saturniano Cassini e l'ESA fornira' la Sonda Huygens; e CONSIDERATO che la cooperazione per la missione Cassini tra la NASA e l'ASI accentuera' la valenza scientifica di detta missione e assicurera' reciproci vantaggi, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 - OBIETTIVO 1. L'obiettivo del presente Memorandum d'Intesa (MOU) consiste nel definire le modalita' e i mezzi di attuazione della cooperazione tra NASA ed ASI (in seguito dette "le Parti") nell'ambito del Programma Cassini, che prevede lo sviluppo e l'utilizzo del veicolo spaziale Orbitante Saturniano Cassini/ della Sonda Huygens, nonche' la missione descritta al successivo Articolo 3. 2. Il presente MOU prevede la cooperazione tra le Parti nella progettazione e nello sviluppo di quattro componenti dell'Orbitante Saturniano Cassini, e precisamente: il complesso Antenna-1 ad alto/basso guadagno; il sottosistema strumentale a radiofrequenza; il radar Cassini; e lo spettrometro di rilevamento nell'infrarosso e nel visibile (VIMS). Esso descrive altresi' le competenze d'interfaccia gestionali, tecniche e operative da suddividersi tra le Parti, necessarie per garantire la continuita' e la compatibilita' tra le rispettive attivita'; i ruoli e le responsabilita' delle Parti, nonche' gli impegni giuridici e finanziari delle stesse. 3. L'attuazione programmatica e tecnica del MOU sara' descritta nel Piano di Attuazione del Progetto (PIP) Cassini del Laboratorio di Propulsione a Reazione (JPL)/ASI, che dovra' essere elaborato ai sensi dell'Articolo 6. Articolo 2 - DEFINIZIONI Ai fini del presente MOU, si applicano le seguenti definizioni: 1. Cassini: La missione congiunta, senza presenza umana, su Saturno e sul suo satellite Titano, dalla progettazione della missione fino a tutte le fasi della sua realizzazione, comportante la partecipazione della NASA, dell'ASI e dell'ESA. 2. Programma Cassini: la missione programmatica Cassini in seno alla NASA. 3. Progetto Cassini: l'attuazione della missione Cassini presso il Laboratorio di Propulsione a Reazione. 4. Veicolo spaziale Cassini: il veicolo spaziale composito Orbitante Saturniano Cassini/Sistema di sonda Huygens da utilizzare nella missione Cassini. 5. Orbitante Saturniano Cassini: il veicolo spaziale utilizzato nella missione Cassini per il volo fino a Saturno, per compiere un'orbita all'interno del sistema saturniano e effettuarvi i rilevamenti previsti, nonche' per il trasporto della Sonda Huygens su Titano. Articolo 3 - MISSIONE 1. Il veicolo spaziale Cassini esplorera' il sistema di Saturno, che contiene una moltitudine di corpi ricchi di componenti volatili, ed effettuera' una registrazione dei processi che hanno modificato tali corpi. Il veicolo spaziale Cassini si comporra' di un Orbitante Saturniano fornito dalla NASA e di un Sistema di Sonda Huygens fornito dall'ESA. L'Orbitante Saturniano trasportera' la Sonda Huygens su Titano e compira' ripetuti voli ravvicinati attorno a Titano onde effettuare uno studio intensivo di questo satellite di Saturno. La missione eseguira' inoltre osservazioni approfondite di numerosi altri satelliti di Saturno, degli anelli saturniani, dell'atmosfera e della magnetosfera. Lungo il percorso verso Saturno, il veicolo spaziale passera' attraverso la fascia degli asteroidi e successivamente volera' attorno a Giove. Prima di Saturno non sono previste operazioni scientifiche, salvo un limitato controllo strumentale di crociera e, all'incirca a 3 anni dal lancio, misurazioni dell'onda di gravita'. 2. Le Parti elaboreranno, manterranno e si scambieranno programmi di attuazione coordinata. Detti programmi, comprendenti le date previste per le seguenti tappe principali, potranno essere riveduti durante il periodo di validita' del Programma Cassini. I programmi di attuazione coordinata saranno all'occorrenza aggiornati in modo da adeguarli alle suddette modifiche e formalmente conservati in un'idonea documentazione di programma, come previsto nel PIP Cassini JPL/ASI. 3. La NASA prevede di lanciare il veicolo spaziale Cassini nell'ottobre 1997 su di un veicolo da lancio IV/Centauro. La traiettoria del volo richiedera' poco piu' di sette anni dal lancio fino all'inserimento nell'orbita di Saturno. Una volta raggiunto il sistema di Saturno, la durata massima della missione e' prevista in quattro anni. 4. Alla data della firma del presente MOU, per la missione Cassini sono previste le seguenti scadenze: Data nominale di lancio del veicolo spaziale Cassini 6 ottobre 1997 Volo attorno a Giove 30 dicembre 2000 Arrivo su Saturno 25 giugno 2004 Ingresso della sonda nell'atmosfera di Titano 27 novembre 2004 Termine massimo della missione di volo 25 giugno 2008 Articolo 4 - RESPONSABILITA' DELLA NASA Per attuare la cooperazione in questione, la NASA si assumera' le seguenti responsabilita': 1. Complesso Antenna ad alto guadagno/Antenna-1 a basso guadagno (HGA/LGA1): A. Fornire il direttore tecnico responsabile del sottosistema dell'antenna, cui competera' la responsabilita' principale nella definizione delle caratteristiche, nella gestione delle interfacce e per il monitoraggio dell'avanzamento della realizzazione dell'HGA/LGA1. B. Fornire un Documento relativo alle caratteristiche del complesso Antenna ad alto guadagno/Antenna-1 a basso guadagno e indicare le tappe principali del programma. 2. Sottosistema strumentale di radiofrequenza (RFIS) A. Fornire il direttore responsabile degli strumenti radio scientifici, cui competera' la responsabilita' principale nella definizione complessiva della strumentazione radio scientifica, di cui fa parte il RFIS. B. Fornire il Documento relativo alle caratteristiche del sottosistema strumentale a radiofrequenza, che comprendera' le caratteristiche del trasmettitore nella banda S e del traduttore della banda Ka. C. Fornire il monitoraggio della Deep Space Network per l'esperimento radio scientifico nella banda S e in quella Ka. D. Fornire un eccitatore della banda Ka modello d'ingegneria e un amplificatore del tubo a onde progressive (TWTA) della banda K, modello banda Ku, il trasmettitore e il ricevitore con oscillatore locale stabile, il generatore digitale di segnali acustici, l'alimentazione del sottosistema elettronico RF e il rilevatore radiometrico della banda Ku). D. Fornire un tabellone per circuiti elettronici sperimentali: un model d'ingegneria del sottosistema RF della banda KU (che e' perfezionabile a un ricambio di volo), un'unita' di volo, pezzi di ricambio per i moduli e i componenti di volo a passo lungo, nonche' l'attrezzatura di supporto per il JP" E. Partecipare con la NASA allo sviluppo dell'elaboratore dati al suolo del RADAR Cassini. 4. Spettrometro di rilevamento nel visibile e nell'infrarosso (VIMS) A. Fornire il vice-capoprogetto del VIMS, che sara' responsabile in particolare del canale nel visibile. B. Fornire un direttore strumenti del VIMS per l'hardware a carico dell'ASI. C. Fornire il vice-esperto di sistemi VIMS. D. Partecipare con la NASA alla definizione, all'inserimento, al collaudo e alla taratura degli strumenti. d'ingegneria, da inserire nel modello d'ingegneria del RFIS. E. Fornire un eccitatore di volo: su banda Ka e un complesso TWTA di volo: su banda Ka da inserire nel RFIS di volo. F. Fornire due serie di piastre montacarichi per il montaggio degli insiemi del modello di ingegneria e l'altra per il montaggio degli insiemi di volo del RFIS. G. Fornire interfacce telemetriche e di comando in volo per il RFIS. 3. Radar Cassini (RADAR) A. Fornire il direttore responsabile dell'organizzazione funzionale per la strumentazione del RADAR, cui competera' la responsabilita' principale nella definizione globale del RADAR, ivi comprese la tecnica dei sistemi, l'integrazione, il collaudo e le operazioni della missione. B. Procedere alla messa a punto di un sottosistema digitale, di un tabellone per circuiti sperimentali, di un modello su telaio grande di volo, di pezzi di ricambio per i moduli ed i componenti di volo a passo lungo, e delle attrezzature di supporto. C. Procedere all'elaborazione dei dati al suolo del RADAR. 4. Spettrometro di rilevamento nel visibile e nell'infrarosso (VIMS). A. Fornire il direttore del progetto VIMS, cui competera' la responsabilita' principale nella definizione globale e nella consegna della strumentazione VIMS, compresi l'integrazione, il collaudo e le operazioni della missione Cassini. B. Fornire il direttore della strumentazione per l'hardware a carico della NASA. C. Fornire l'esperto in sistemi VIMS. 5. Generali A. Progettare, fabbricare, inserire e collaudare il Sistema Operativo della Missione Cassini. B. Definire e mantenere il comando della configurazione, in collaborazione con l'ASI, delle interfacce tecniche e di programma tra le Parti. C. Integrare il veicolo spaziale Cassini, effettuare su di esso collaudi del sistema e ambientali, e installarlo sul veicolo di lancio. D. Fornire un veicolo di lancio su Titano IV/Centauro e le rela- tive attrezzature di lancio compatibili con gli obiettivi della missione scientifica e con le risultanti caratteristiche tecniche. E. Assicurare la conformita' del veicolo spaziale Cassini con le interfacce del veicolo di lancio su Titano IV/Centauro e con i requisiti di sicurezza. F. Lanciare il veicolo spaziale Cassini e inserirlo nella traiettoria prevista. G. Fornire il supporto Deep Space Network e dirigere le operazioni di volo per il veicolo spaziale Cassini per l'intera durata della missione. H. Fornire all'ASI un supporto di collegamento alla gestione del programma, secondo condizioni da concordarsi. I. Fornire un monitoraggio tecnico presso la sede del capo- commessa dell'ASI. J. Fornire un supporto tecnico al capo-commessa dell'ASI in base a condizioni da concordarsi. K. Fornire una descrizione della garanzia del prodotto presso la sede del capo-commessa dell'ASI durante la fase della fabbricazione e del collaudo. Articolo 5 - RESPONSABILITA' DELL'ASI Per realizzare la cooperazione prevista, l'ASI si assumera' le responsabilita' elencate qui di seguito: 1. Complesso Antenna ad alto guadagno/Antenna-1 a basso guadagno di Cassini (HGA/LGA1). A. Elaborare un piano di attuazione HGA/LGA1 e le relative scadenze, da sottoporre all'approvazione della NASA. B. Elaborare le specifiche per le prestazioni dell'HGA/HGA1 e dei suoi componenti, da sottoporre all'approvazione della NASA. C. Distaccare un rappresentante del gruppo di progettazione del veicolo spaziale presso il Laboratorio di Propulsione a Reazione (JPL) della NASA durante la progettazione e lo sviluppo. D. Effettuare verifiche trimestrali presso la sede del capo- commessa in cui saranno presentate le scadenze e gli avanzamenti tecnici. E. Effettuare verifiche formali del progetto preliminare del HGA/LGA1 del sottosistema, del progetto critico e della fase precedente al caricamento per un comitato di revisione congiunto NASA/ASI. F. Partecipare ai controlli di livello del progetto, quali quelli inerenti la situazione, la progettazione e lo stato di preparazione. G. Fornire un modello strutturale/termico del HGA/HGA1 al JPL, a supporto del collaudo del modello sperimentale dinamico (DTM) del veicolo spaziale e del collaudo del vuoto acustico e termico del veicolo spaziale. H. Fornire un modello d'ingegneria (EM) del HGA/HGA1 al JPL per il collaudo della compatibilita' del sistema con il veicolo spaziale. L'EM potra' essere utilizzato per il collaudo dell'idoneita' da parte del capo-commessa. I. Fornire al JPL una (1) accettazione di volo collaudata ed una calibrazione RF HGA/LGA1. L'EM sara' utilizzato come riserva per il volo. J. Fornire tutta l'attrezzatura necessaria per il supporto della gestione a terra del HGA/HGA1. K. Fornire al JPL il supporto eventualmente necessario durante le operazioni di collaudo e di integrazione. 2. Sottosistema della strumentazione e radiofrequenza (RFIS) di Cassini: A. Elaborare i piani di realizzazione del trasmettitore della banda S e del traduttore della banda Ka e i relativi scadenzari, da sottoporre all'approvazione della NASA. B. Elaborare le caratteristiche del trasmettitore della banda S, del traduttore della banda Ka e dei componenti a microonde, da sottoporre all'approvazione della NASA. C. Fornire un rappresentante al gruppo per la strumentazione radio scientifica presso il Laboratorio di Propulsione a Reazione della NASA. Costui fungera' anche da rappresentante presso il gruppo di progettazione del veicolo spaziale durante la fase di progettazione e sviluppo. D. Effettuare controlli trimestrali presso la sede del capo- commessa, durante i quali saranno presentati gli avanzamenti tecnici e le varie scadenze. E. Effettuare controlli formali del progetto preliminare e del progetto critico sui complessi RFIS forniti dall'ASI per un comitato di revisione del progetto. F. Partecipare ai controlli di livello del progetto, quali le verifiche della situazione, della progettazione e dello stato di preparazione. G. Fornire modelli d'ingegneria del trasmettitore della banda S e del traduttore della banda Ka, da inserire in un modello di ingegneria RFIS. H. Fornire le prove di idoneita' del volo ed i pezzi di ricambio dei trasmettitori della banda S e dei traduttori della banda Ka. Le parti di ricambio potranno essere complessi EM perfezionati. I. Elaborare le caratteristiche dei componenti a microonde del RFIS, da sottoporre all'approvazione della NASA. J. Effettuare i controlli sul progetto preliminare, sul progetto critico e sul precaricamento, da sottoporre a un comitato di revisione NASA/ASI. K. Fornire idonei componenti a microonde RFIS per il volo e i pezzi di ricambio RFIS. " Inserire i complessi RFIS, compresi quelli forniti dalla NASA, e fornire al JPL un RFIS EM, un RFIS di volo, e complessi di ricambio a passo lungo. (I complessi di ricambio ASI del trasmettitore della banda S, il traduttore della banda Ka, e i componenti a microonde possono essere gruppi EM perfezionati, installati, nel RFIS EM.). M. Fornire al JPL le necessarie attrezzature di supporto per l'inserimento nel sistema e i collaudi ambientali S/C. N. Assicurare un supporto al JPL durante i collaudi delle interfacce RFIS con il sottosistema di radiofrequenza, durante l'inserimento del RFIS nel veicolo spaziale, e durante i collaudi operativi e la calibrazione della strumentazione radio scientifica. O. Partecipare al RFIS e continuare ad esserne responsabile durante il collaudo del sistema del veicolo spaziale. 3. Radar (RADAR): A. Fornire il vice-responsabile dell'organizzazione funzionale della strumentazione del RADAR. B. Partecipare, con la NASA alla definizione globale del RADAR del Cassini, ivi compresi l'ingegneria, l'inserimento, il collaudo e le operazioni della missione. C. Provvedere allo sviluppo del sottosistema RF della Banda Ku (comprendente il selettore della E. Elaborare e fornire il sottosistema del canale nel visibile. F. Fornire al JPL il VIMS del canale nel visibile v-v un EM, che sia perfezionabile a un ricambio di volo, e un'unita' di volo, perfettamente idonea e collaudata. 5. Generali A. Fornire un direttore residente di collegamento tecnico, da insediare presso il Laboratorio di Propulsione a Reazione. Articolo 6 - GESTIONE 1. La NASA ha creato un Ufficio per il Programma Cassini presso la propria sede, con a capo il Direttore del Programma Cassini, che e' responsabile di quanto segue: gestione globale del programma; collegamento e coordinamento con altri enti governativi e non governativi statunitensi; elaborazione, previa opportuna consultazione con l'ASI, delle direttrici e delle principali tappe della politica programmatica della NASA per quanto concerne la missione Cassini; e supervisione dell'esecuzione del progetto onde assicurare la conformita' della missione Cassini con quanto convenuto nel Piano di Attuazione del Progetto (PIP) Cassini JPL/ASI descritto al successivo paragrafo 5. 2. La NASA ha costituito un Ufficio Progetto presso il Laboratorio di Propulsione a Reazione (JPL), con a capo il Direttore del Progetto Cassini. Questi e' responsabile della gestione globale del progetto e della realizzazione della missione Cassini, ivi compreso quanto segue: progettazione globale, fabbricazione, collaudo e montaggio dell'Orbitante Saturniano Cassini, nonche' inserimento, lancio e funzionamento del veicolo spaziale Cassini. Il Direttore del Progetto Cassini sara' inoltre responsabile dello sviluppo, dell'inserimento e del funzionamento degli strumenti scientifici; a lui spettera' la decisione finale su tutte le questioni inerenti l'ingegneria e il sottosistema scientifico; e, in conformita' con il PIP Cassini JPL/ASI, la decisione finale in materia di gestione finanziaria degli strumenti a carico della NASA, dei ricercatori principali, dei coricercatori, dei capigruppo e dei membri dei gruppi di strumenti e mezzi; e degli esperti interdisciplinari. 3. L'ASI costituira' un Ufficio del Programma presso la propria sede, diretto da un Direttore del Programma ASI. Costui sara' responsabile della gestione generale di questi elementi e dell'esecuzione di quei compiti spettanti all'ASI che il presente MOU prevede a supporto della missione Cassini. Il Direttore del Programma ASI nominera' un Direttore del Progetto ASI. 4. Tutte le decisioni relative al programma e al progetto saranno reciprocamente comunicate dai Direttori del Progetto. Il Direttore del Progetto Cassini e il Direttore del Progetto ASI appronteranno e concorderanno il PIP Cassini JPL/ASI descritto al successivo paragrafo 5. Qualora la NASA o l'ASI richiedano la revisione delle voci contenute nel PIP, la controparte dovra' accettare tale richiesta; eventuali modifiche al PIP saranno concordate tra il Direttore del Progetto Cassini e il Direttore del Progetto ASI. L'originale del PIP sara' conservato dal JPL, che sara' responsabile del controllo della sua configurazione. 5. Il PIP Cassini JPL/ASI conterra' indicazioni dettagliate circa le modalita' di esecuzione di tale progetto congiunto. Esso conterra' tra l'altro i seguenti elementi sotto specificati. A. Piani e documenti sui requisiti previsti: (1) Organizzazioni di gestione. (2) Documento sulle caratteristiche dell'antenna ad alto guadagno/antenna-1 a basso guadagno. (3) Documento sulle caratteristiche del sottosistema strumentale a radio frequenza (RFIS). (4) Documento sulle caratteristiche di progetto e funzionali del sottosistema elettronico a radiofrequenza (parte della strumentazione del RADAR). (5) Specifiche di progetto e prestazioni del sottosistema del canale nel visibile del VIMS. B. Procedura per una rapida attuazione delle modifiche apportate alle caratteristiche. C. Definizione di tutto l'hardware da consegnare, comprese le attrezzature di supporto al suolo e le relative procedure opera- tive. Saranno definiti i materiali che l'ASI dovra' consegnare alla NASA e viceversa. D. Individuazione dei modelli analitici e del software da consegnare. E. Norme per il controllo della configurazione. F. Norme per il monitoraggio, il controllo e la verifica della garanzia di qualita', della sicurezza ambientale e delle caratteristiche di affidabilita'. G. Disposizioni per la redazione, a scadenze regolari, di rapporti di avanzamento scritti e orali. H. Disposizioni per una tempestiva trasmissione di piani, procedure e rapporti da parte dell'appaltatore, compresi quelli che richiedano l'approvazione del Progetto Cassini. I. Procedure per una pronta soluzione di questioni da risolvere, per i problemi dello sviluppo, per i rapporti sui problemi/insuccessi (P/FRs) e per le discrepanze. J. Scadenze dei principali controlli, rapporti di avanzamento e consegne di hardware. K. Definizione e pianificazione della partecipazione ai controlli. " Qualunque altra informazione tecnica e gestionale che il Direttore del Progetto Cassini e il Direttore del Progetto ASI, di concerto con il Direttore del Programma NASA e con il Direttore del Programma ASI, riterranno necessaria ai fini del controllo del Progetto. Articolo 7 - INDAGINI SCIENTIFICHE 1. La NASA ha designato lo Scienziato del Programma Cassini che rappresenta gli interessi della Scienza presso l'Ufficio del Programma Cassini. Lo Scienziato del Programma Cassini, di concerto con il Gruppo Scientifico del Progetto Cassini (PSG) e con lo Scienziato del Progetto Cassini, e' responsabile della formulazione degli obiettivi scientifici del progetto. Lo Scienziato del Programma Cassini e' responsabile dell'esame e dell'approvazione di eventuali cambiamenti di scienziati partecipanti alla missione Cassini. Lo Scienziato del Programma Cassini e' responsabile dello scambio di comunicazioni relativamente a questioni scientifiche tra l'Ufficio del Programma Cassini e gli uffici del Progetto Cassini e del Programma/Progetto ASI. Lo Scienziato del Programma Cassini e' altresi' tenuto a far si che le ricerche Cassini siano svolte coerentemente con gli obiettivi specifici e con l'assegnazione di risorse indicate nella scelta delle ricerche. Lo Scienziato del Programma Cassini e' un vicepresidente del Gruppo Scientifico del progetto Cassini (V. il successivo paragrafo 3) ed e' membro di diritto di qualsiasi gruppo di lavoro permanente del PSG. Lo Scienziato del Programma Cassini partecipa ai dibattiti concernenti l'ottimizzazione dei risultati scientifici della missione e la risoluzione di esigenze scientifiche contrastanti. 2. La NASA ha designato lo Scienziato del Progetto Cassini che deve rispondere al Direttore del Progetto Cassini per la massimizzazione dei risultati scientifici della missione, tenuto conto dei vincoli di quest'ultima. Lo Scienziato del Progetto Cassini svolge molteplici ruoli per garantire che: (1) i gruppi scientifici, i gruppi di ricercatori e gli scienziati interdisciplinari siano correttamente supportati; (2) gli altri elementi del progetto si assumano le proprie responsabilita' nel supportare gli aspetti scientifici della missione; (3) i gruppi scientifici, i gruppi di ricercatori e gli scienziati interdisciplinari adempiano correttamente alle proprie responsabilita'; e (4) le esigenze scientifiche contrastanti vengano risolte. Lo Scienziato del Progetto Cassini presiede il PSG Cassini (V. il successivo paragrafo 3) ed e' membro di diritto di tutti i gruppi scientifici e di qualsiasi gruppo di lavoro permanente del PGS. 3. Un Gruppo Scientifico del Progetto Cassini (PSG), costituito dalla NASA e dall'ESA, fornira' una consulenza scientifica tramite lo Scienziato del Progetto Cassini e lo Scienziato del Progetto ESA durante le operazioni di sviluppo e di volo della missione Cassini. Tutti i Ricercatori Principali della strumentazione di volo della Sonda Huygens e dell'Orbitante Saturniano Cassini, nonche' i Capigruppo Strumentazione e Mezzi e gli Scienziati Interdisciplinari sono membri del PSG Cassini. Tra gli altri membri del PSG Cassini figurano: lo Scienziato del Progetto Cassini (Presidente) e lo Scienziato del Progetto ESA (Vicepresidente), nonche' lo Scienziato del programma Cassini (Vicepresidente). 4. La NASA scegliera' i Gruppi Scientifici Cassini per la strumentazione dei mezzi radio scientifici, del RADAR e del VIMS, in conformita' con le procedure fissate dalla NASA per la scelta delle ricerche scientifiche. L'ASI, in coordinamento con la NASA, designera' degli scienziati italiani per i gruppi Cassini radio scientifici, RADAR e VIMS. Articolo 8 - DIRITTI E DIVULGAZIONE DI DATI SCIENTIFICI 1. L'uso di dati scientifici Cassini per l'analisi scientifica e l'esercizio dei diritti di prima pubblicazione sono riservati ai ricercatori della missione per un periodo di dodici mesi, a datare dalla ricezione dei dati scientifici e di eventuali dati sul veicolo spaziale connessi, in una forma idonea per l'analisi. 2. I ricercatori della missione Cassini comunicheranno i dati agli altri ricercatori della missione Cassini, ivi compresi gli Scienziati Interdisciplinari e gli Scienziati Partecipanti, in modo da massimizzare i risultati scientifici della missione in base alle procedure che verranno stabilite dal PSG Cassini. Dopo il periodo dei diritti di prima pubblicazione, i dati scientifici e ausiliari relativi al veicolo spaziale Cassini saranno depositati presso il Centro Nazionale Dati Scientifici Spaziali (NSSDC), ovvero presso un'altra sede idonea quale il Sistema Dati Planetario, come stabilito dalla NASA. Detti dati saranno quindi messi a disposizione della comunita' scientifica internazionale tramite il Centro Mondiale Dati per i Razzi e i Satelliti, o tramite altri centri idonei, come indicato dalla NASA. 3. I risultati scientifici delle ricerche della missione Cassini saranno messi a disposizione della comunita' scientifica in generale mediante pubblicazione su giornali specializzati o tramite altri canali idonei di comunicazione. Dette pubblicazioni e detti rapporti comprenderanno un opportuno riconoscimento delle prestazioni fornite dalla Parti. Per gli elementi definiti nel presente accordo, i ricercatori Cassini forniranno alla NASA e all'ASI un idoneo numero di copie delle pubblicazioni e dei rapporti. Copie di tutte le pubblicazioni e di tutti i rapporti saranno inseriti nel Centro Nazionale Dati Scientifici Spaziali (NSSDC) della NASA e nella biblioteca dati dell'ASI. Qualora tali pubblicazioni o rapporti siano protetti da un copyright, la NASA e l'ASI godranno del diritto gratuito di riprodurre, distribuire, elaborare lavori derivati e di utilizzare i lavori con copyright per propri fini. 4. La NASA e l'ASI avranno diritto ad utilizzare i dati (elaborati e non) in qualunque momento, nell'espletamento dei rispettivi compiti, ma senza che cio' pregiudichi i diritti di prima pubblicazione dei ricercatori della missione, che sono previsti dal precedente paragrafo 1. 5. La definizione di eventuali disposizioni aggiuntive che disciplinino i diritti sui dati, la gestione dei dati, l'archiviazione dei dati, e la divulgazione dei dati sara' congiuntamente realizzata dagli Uffici del programma e del Progetto in collaborazione con il PSG Cassini. Articolo 9 - DIRITTI INERENTI I DATI TECNICI 1. I piani di volo, i manuali per gli utenti del veicolo spaziale e i dati relativi alle interfacce, all'inserimento, alla sicurezza e ai collaudi saranno scambiati senza restrizioni di sorta per quanto concerne il loro uso o la loro divulgazione. 2. Inoltre, ciascuna della parti si scambiera' i dati tecnici e i materiali necessari per adempiere ai propri compiti ai sensi degli Articoli 4 e 5 (a seconda delle esigenze), salvo nel caso in cui una delle parti ritenga necessario scambiare dati che siano controllati per l'esportazione o considerati da quella Parte di proprieta' esclusiva, e dei quali si auspichi la tutela; in tal caso, la Parte che li fornisce apporra' sui dati tecnici una nota indicante che essi dovranno essere utilizzati e divulgati dalla Parte ricevente e dai suoi appaltatori e subappaltatori per il solo scopo di adempiere ai propri compiti ai sensi del presente MOU. La nota indichera' altresi' che i dati tecnici non dovranno essere divulgati o ritrasmessi a qualsiasi altra Parte, governo, o ente senza aver prima ricevuto il permesso scritto dalla Parte che li ha forniti. Nessun contraente sara' tenuto a proteggere dati tecnici privi di tale nota. 3. Una delle Parti fornira', su richiesta, alla Parte richiedente quei dati tecnici e operativi prontamente disponibili che possano essere utili alla Parte richiedente per analizzare e/o risolvere problemi potenziali o effettivi in materia di hardware o di prestazioni del veicolo spaziale. Qualora venga formulata una tale richiesta, i dati forniti saranno soggetti ai vincoli di tutela e alle altre condizioni previste al precedente paragrafo 2. 4. Il trasferimento di dati tecnici e di materiali tra la NASA e l'ASI ai fini dello svolgimento di attivita' previste dal presente MOU e' soggetto alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di controllo delle esportazioni. Articolo 10 - CONTROLLI 1. Per gli elementi di cui agli Articoli 4 e 5, la NASA partecipera' ai controlli di livello del sistema dell'ASI e l'ASI partecipera' ai controlli di livello del sistema della NASA, come precisato nel PIP Cassini JPL/ASI. A. La partecipazione sara' generalmente limitata ai Direttori del Programma e del Progetto e all'altro personale del Progetto competente, nonche' ad altri esperti tecnici dell'ASI e della NASA, come concordato tra i Direttori del Progetto. B. Ogni controllo terra' conto dei risultati di precedenti controlli pertinenti. 2. La determinazione del fatto che gli elementi forniti dall'ASI (previsti dall'Articolo 5) sono pronti per l'inserimento nell'Orbitante Saturniano di Cassini si basera' su una serie di verifiche definite nel PIP. Tali verifiche saranno dirette dall'ASI con una rappresentanza della NASA idonea e concordata. La determinazione finale del fatto che tali elementi siano pronti per l'inserimento nell'Orbitante Saturniano Cassini spetta al Direttore del Progetto Cassini della NASA, in base alle raccomandazioni formulate dagli appositi Comitati di Controllo. 3. La determinazione finale del fatto che il veicolo spaziale Cassini sia complessivamente pronto al lancio spettera' alla NASA. Tale determinazione si basera' su controlli periodici delle caratteristiche del veicolo, della progettazione, dei collaudi, della configurazione, della verifica, nonche sui controlli della preparazione al volo. I controlli saranno presieduti dalla NASA, con un'idonea rappresentanza dell'ASI, e verteranno sul concetto, sul progetto e sulla preparazione al volo del veicolo spaziale Cassini. La NASA e l'ASI presenteranno dati di ingegneria e programmatici come precisato nel PIP, nel Documento di Controllo delle Interfacce JPL/ASI, o su richiesta del Direttore del Progetto Cassini della NASA. 4. I controlli saranno effettuati in modo da essere compatibili con le procedure NASA per l'Orbitante Saturniano Cassini e in conformita' con le scadenze convenute. Articolo 11 - STANDARD, SPECIFICHE E LINGUA Gli standard e le specifiche saranno elaborati come parte del PIP Cassini JPL/ASI e costituiranno i requisiti per i controlli del progetto Cassini congiunto. Tutte le comunicazioni scritte ufficiali e la documentazione ufficiale saranno in inglese. Articolo 12 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE Ciascuna delle Parti si accollera' i costi per adempiere ai propri compiti, ivi comprese le spese di viaggio e di trasferta del proprio personale, nonche' quelle per il trasporto di tutte le attrezzature di cui tale Parte e' responsabile. L'obbligo delle Parti di adempiere ai propri compiti e' soggetto alla disponibilita' di fondi e alle rispettive procedure di finanziamento. Articolo 13 - SDOGANAMENTO E VISTI 1. La NASA e l'ASI faranno del proprio meglio per provvedere allo sdoganamento gratuito di tutte le attrezzature e di quant'altro necessario per l'attuazione di tale cooperazione. 2. La NASA e l'ASI faranno del proprio meglio per agevolare il rilascio dei visti necessari per il personale della NASA e dell'ASI, ivi compresi gli appaltatori e i ricercatori partecipanti alla missione Cassini. Articolo 14 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO La comunicazione al pubblico di informazioni concernenti la presente cooperazione potra' essere effettuata da ciascuna delle Parti relativamente alle proprie attivita' come essa giudichera' opportuno e, nella misura in cui fosse coinvolta la partecipazione della controparte, previa idonea consultazione. Articolo 15 - RESPONSABILITA' 1. Le parti sanciscono con il presente accordo la rinuncia incrociata di responsabilita' tra le Parti e le persone fisiche o giuridiche ad esse connesse, onde favorire la partecipazione all'esplorazione dello spazio, all'uso e all'investimento. La rinuncia incrociata di responsabilita' sara' largamente intesa a conseguire tale obiettivo. 2. In base all'uso fattone nel presente articolo, il termine: (a) "Parte" significa un firmatario del presente MOU; (b) "persona collegata" significa: (i) un appaltatore o un subappaltatore di una Parte a qualsiasi livello; (ii) un utente o un cliente di una delle Parti a qualsiasi livello; ovvero (iii) un appaltatore o un subappaltatore di un utente o di un cliente di una delle Parti a qualsiasi livello. Gli "appaltatori" e i "subappaltatori" comprendono fornitori di ogni genere. (c) "Danno" significa: (i) danno fisico o qualunque menomazione alla salute di una qualsiasi persona, ovvero morte: (ii) danno, perdita, o perdita dell'uso di un qualsiasi bene; (iii) perdita di redditi o benefici; o (iv) altri danni diretti, indiretti o conseguenziali. (d) "Carico utile" significa ogni materiale da lanciare o utilizzare su o in un veicolo da lancio sacrificabile (ELV); e (e) "Operazioni spaziali protette" significa tutte le attivita' connesse con il veicolo da lancio e con il carico utile effettuate a terra, nello spazio extra-atmosferico o in transito tra la Terra e lo spazio extra-atmosferico nell'esecuzione del presente MOU. Le operazioni spaziali protette iniziano con la firma del MOU e terminano una volta completate tutte le attivita' eseguite ad attuazione del MOU. Esse comprendono tra l'altro, senza che cio' sia limitativo: (1) Ricerca, progetto, sviluppo, collaudo, fabbricazione, montaggio, inserimento, funzionamento o uso di: veicoli di lancio sacrificabili (ELV), veicoli di trasferimento, carichi utili, apparecchiature di supporto connesse, mezzi e servizi; e (2) tutte le attivita' connesse con il supporto a terra, il collaudo, l'addestramento, la simulazione, o le apparecchiature di guida e controllo, e i mezzi e servizi connessi. Le "Operazioni Spaziali protette" escludono attivita' a terra che siano effettuate al ritorno dallo spazio per sviluppare ulteriormente il prodotto o il procedimento di un carico utile destinato a un uso diverso dalle attivita' connesse con gli ELV necessarie a completare l'applicazione del presente accordo. 3. (a) Ciascuna delle Parti si impegna a una rinuncia incrociata di responsabilita', in base alla quale ognuna delle Parti rinuncia a qualsiasi rivendicazione nei confronti di qualsiasi ente o persona tra quelli sotto elencati dal punto 3 (a) al punto 3 (c) del presente articolo a causa di danni derivanti dalle operazioni spaziali protette. Tale rinuncia incrociata si applichera' a qualsiasi richiesta di danni, qualunque ne sia la configurazione giuridica, compresi tra l'altro ma senza che cio' sia limitativo, il delitto e il torto (ivi compresa la negligenza di qualsiasi grado e genere) e il contratto, nei confronti di: (i) l'altra Parte; (ii) una persona collegata all'altra Parte; o (iii) i dipendenti di qualsiasi entita' tra quelle di cui ai punti 3 (a) (i) e 3 (a) (ii) del presente articolo. (b) Inoltre ciascuna delle Parti estendera' la rinuncia incrociata di responsabilita', come precedentemente esposto nel presente articolo, alle persone fisiche o giuridiche ad essa collegate, richiedendo loro per contratto o in altro modo di accettare la rinuncia a qualsiasi rivendicazione nei confronti delle persone fisiche o giuridiche di cui ai punti dal 3 (a) (i) al 3 (a) (iii) del presente articolo. (c) Per dissipare eventuali dubbi, detta rinuncia incrociata di responsabilita' comprende una rinuncia incrociata di responsabilita' derivante dalla Convenzione sulla Responsabilita' Internazionale per Danni Causati da Oggetti Spaziali, in cui la persona fisica o giuridica o la cosa che provochi il danno sia coinvolta in operazioni spaziali protette e la persona fisica o giuridica o la cosa danneggiata sia danneggiata a causa del suo coinvolgimento in operazioni spaziali protette. (d) Nonostante le altre disposizioni del presente articolo, detta rinuncia incrociata non si applichera' a: (i) rivendicazioni tra una delle Parti e una persona fisica o giuridica ad essa pienamente collegata o tra persone ad essa pienamente collegate; (ii) rivendicazioni avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, sopravvissuti o surrogati nei diritti per lesioni o morte di detta persona fisica; (iii) rivendicazioni per danni causati da cattiva gestione internazionale; (iv) rivendicazione di proprieta' intellettuali; (v) rivendicazioni contrattuali tra le parti basate su espresse disposizioni contrattuali dell'accordo; ovvero (vi) richieste di danni basate su un'inadempienza delle Parti o delle persone fisiche o giuridiche ad esse collegate per sottrarsi alla rinuncia incrociata. (e) Nulla di quanto contenuto nel presente articolo dovra' essere inteso come se desse adito a una base di rivendicazione o di azione legale laddove questa non esista in alcun altro modo. Articolo 16 - USO DEI BREVETTI: AUTORIZZAZIONE, CONSENSO E RISARCIMENTO 1. Onde evitare qualsiasi possibile interruzione nell'espletamento delle attivita' previste dal presente MOU, la NASA concede con il presente atto, l'autorizzazione e il consenso del Governo degli Stati Uniti (senza che cio' pregiudichi eventuali diritti a un risarcimento) per l'uso e la produzione di qualsiasi invenzione coperta da un brevetto degli Stati Uniti nell'espletamento dei compiti dell'ASI ai sensi del presente MOU, ivi compreso l'espletamento di detti compiti da parte di appaltatori o subappaltatori dell'ASI. 2. Qualora il Governo statunitense sostenga una qualsiasi spesa per l'uso delle invenzioni coperte da brevetti statunitensi privati, sia sotto forma di royalties dovute ai sensi di una esistente licenza di brevetto del Governo statunitense, sia sotto forma di un uso non autorizzato di detti brevetti (violazione del brevetto), e tale spesa venga sostenuta a seguito dell'espletamento dei compiti dell'ASI e/o di un appaltatore o subappaltatore dell'ASI ai sensi del presente MOU, ovvero a seguito dell'uso da parte della NASA, ai sensi del presente MOU, dei materiali o dei procedimenti forniti dall'ASI ai sensi del presente MOU, l'ASI si impegna a risarcire il Governo degli Stati Uniti per detta spesa, ivi compresi i costi di violazione dei brevetti e il rimborso di eventuali royalties. L'ASI fornira' inoltre le informazioni e l'assistenza di cui dispone al Governo degli Stati Uniti ai fini di una sua difesa contro qualsiasi azione legale o rivendicazione in merito a detta royalties o violazione di brevetti. Articolo 17 - REGISTRAZIONE, GIURISDIZIONE E CONTROLLO La NASA registrera' l'Orbitante Saturniano Cassini come oggetto spaziale in conformita' con la Convenzione sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio Extra-Atmosferico del 14 gennaio 1975 (Convenzione sulla Registrazione). Le Parti convengono che, ai sensi del MOU concernente la missione Cassini NASA/ESA, l'ESA registrera' la Sonda Huygens Cassini come oggetto spaziale in conformita' con la Convenzione sulla Registrazione. La NASA e l'ESA conserveranno la giurisdizione e il controllo sull'oggetto spaziale da esse registrato, salvo quanto diversamente e specificamente previsto dal MOU della Missione Cassini della NASA/ESA o dalle sue disposizioni attuative. Articolo 18 - DIRITTI DI INVENZIONE E DI BREVETTO Nessuna disposizione del presente MOU potra' essere interpretata nel senso di concedere o di implicare eventuali diritti o interessi in brevetti o invenzioni delle Parti o dei rispettivi appaltatori o subappaltatori. Articolo 19 - EMENDAMENTI Il presente MOU potra' essere emendato previo accordo scritto delle Parti. Articolo 20 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Le Parti si consulteranno in merito a qualunque questione che possa comportare conseguenze negative per la loro attivita' di collaborazione. Eventuali controversie circa l'interpretazione o l'attuazione delle disposizioni del presente programma di collaborazione saranno dapprima sottoposte ai direttori del programma; ove esse non fossero risolte entro 10 giorni lavorativi, verranno sottoposte all'Amministratore Associato della NASA per le Scienze e le Applicazioni Spaziali e al Direttore Generale dell'ASI, che dovranno cercare di comporle. Le controversie per le quali non si addivenga a una composizione a questo livello saranno documentate e, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi, saranno sottoposte all'Amministratore della NASA e al Presidente dell'ASI, per soluzione. Articolo 21 - CLAUSOLA SPECIALE Qualora l'ASI rinunci a sviluppare uno o piu' degli elementi di cui all'Articolo 5, per un qualsivoglia motivo, ovvero qualora gli elementi completati non siano conformi alle specifiche convenute e ai tempi previsti: 1. l'ASI restituira' alla NASA, senza spese e con la massima sollecitudine, tutti i disegni, l'hardware e la documentazione concernenti i suddetti elementi; 2. la NASA avra' diritto a utilizzare i disegni, l'hardware e la documentazione suddetti unicamente ai fini del completamento e del funzionamento del veicolo spaziale Cassini e di qualsiasi altro gruppo analogo di veicoli spaziali successivamente sviluppati; e 3. l'ASI si impegna a fornire, tra l'hardware, qualsiasi elemento brevettato di cui non detenga i diritti trasmissibili di riproduzione. Articolo 22 - ENTRATA IN VIGORE E SCADENZA Il presente MOU entrera' in vigore alla data dello scambio di note diplomatiche che ne confermino le disposizioni. Restera' in vigore per 12 anni dal lancio del veicolo spaziale Cassini, salvo rescissione mediante accordo scritto delle Parti o preavviso scritto di 1 anno di una delle Parti. Potra' essere prorogato per quegli ulteriori periodi che potranno essere reciprocamente concordati mediante uno scambio di note diplomatiche. f.to: firma illeggibile f.to firma illeggibile per L'AMMINISTRAZIONE NAZIONALE per L'AGENZIA SPAZIALE DELL'AERONAUTICA E DELLO SPAZIO ITALIANA data: 14 giugno 1993 data: 22 giugno 1993 454. Maputo, 29 luglio 1994 Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico (Club di Parigi del 23 marzo 1993) con due Annessi (*) (Entrata in vigore: 29 luglio 1994) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 23 Marzo 1993 dai Paesi partecipanti alla riunione del "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne la ristrutturazione: a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dal Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di merci e di servizi e l'esecuzione di lavori nonche' a Convenzioni finanziarie concluse anteriormente al 1 febbraio 1994 - che prevedono un pagamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno - e che beneficiano di una garanzia assicurativa dello Stato italiano concessa in base alla legislazione italiana; b) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali, dovuti nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 Dicembre 1994 e non pagati, relativi a crediti di aiuto di cui alle Convenzioni finanziarie tra il Banco del Mozambico, agente per conto del Governo della Repubblica del Mozambico ed il MEDIOCREDITO CENTRALE firmate anteriormente al 1 febbraio 1984; c) dei debiti, per capitale ed interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (di seguito denominata "SACE") dal Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 Dicembre 1994, e non pagati, relativi agli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico conclusi il 23 luglio 1985 e l'11 gennaio 1988, in attuazione dei Processi Verbali del Club di Parigi, in data 25 ottobre 1984 e 16 giugno 1987. d) dei debiti per capitale ed interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE del Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 Dicembre 1994 e non pagati, relativi agli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico conclusi il 23 luglio 1985 e l'11 gennaio 1988 in attuazione dei Processi Verbali del Club di Parigi del 25 ottobre 1984 e del 16 giugno 1987; e) dei debiti per interessi dovuti alla "SACE" dal Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994 e non pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico concluso il 24 luglio 1992 in attuazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 14 giugno 1990; f) dei debiti per interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE del Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994 e non pagati relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, concluso il 24 luglio 1992 in attuazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 14 giugno 1990. I summenzionati debiti sono elencati negli Annessi A ("SACE") e B (MEDIOCREDITO) al presente Accordo. Tali Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti. _____________ * Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici. ARTICOLO II a) I debiti di cui al precedente Articolo I, a) e c) saranno trasferiti - nelle valute indicate nei rispettivi contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica del Mozambico (in appresso denominato "Governo" alla "SACE" come segue: - 1/7/1994 0,85% - 1/1/1995 0,89% - 1/7/1995 0,94% - 1/1/1996 0,98% - 1/7/1996 1,02% - 1/1/1997 1,07% - 1/7/1997 1,11% - 1/1/1998 1,16% - 1/7/1998 1,21% - 1/1/1999 1,26% - 1/7/1999 1,31% - 1/1/2000 1,36% - 1/7/2000 1,41% - 1/1/2001 1,47% - 1/7/2001 1,52% - 1/1/2002 1,58% - 1/7/2002 1,64% - 1/1/2003 1,70% - 1/7/2003 1,76% - 1/1/2004 1,82% - 1/7/2004 1,88% - 1/1/2005 1,95% - 1/7/2005 2,01% - 1/1/2006 2,08% - 1/7/2006 2,15% - 1/1/2007 2,22% - 1/7/2007 2,29% - 1/1/2008 2,36% - 1/7/2008 2,44% - 1/1/2009 2,51% - 1/7/2009 2,59% - 1/1/2010 2,67% - 1/7/2010 2,75% - 1/1/2011 2,84% - 1/7/2011 2,92% - 1/1/2012 3,00% - 1/7/2012 3,10% - 1/1/2013 3,19% - 1/7/2013 3,28% - 1/1/2014 3,37% - 1/7/2014 3,47% - 1/1/2015 3,57% - 1/7/2015 3,67% - 1/1/2016 3,77% - 1/7/2016 3,87% - 1/1/2017 3,99% b) I debiti di cui al precedente Articolo I, b) e d) saranno trasferiti dal "Governo" al MEDIOCREDITO CENTRALE nelle valute indi- cate nelle convenzioni finanziarie - come segue: - 1/7/2006 0,29% - 1/1/2007 0,36% - 1/7/2007 0,43% - 1/1/2008 0,51% - 1/7/2008 0,60% - 1/1/2009 0,69% - 1/7/2009 0,78% - 1/1/2010 0,88% - 1/7/2010 0,99% - 1/1/2011 1,10% - 1/7/2011 1,22% - 1/1/2012 1,34% - 1/7/2012 1,47% - 1/1/2013 1,60% - 1/7/2013 1,74% - 1/1/2014 1,89% - 1/7/2014 2,05% - 1/1/2015 2,22% - 1/7/2015 2,39% - 1/1/2016 2,57% - 1/7/2016 2,76% - 1/1/2017 2,96% - 1/7/2017 3,18% - 1/1/2018 3,40% - 1/7/2018 3,63% - 1/1/2019 3,87% - 1/7/2019 4,13% - 1/1/2020 4,40% - 1/7/2020 4,68% - 1/1/2021 4,97% - 1/7/2021 5,28% - 1/1/2022 5,61% - 1/7/2022 5,95% - 1/1/2023 6,31% - 1/7/2023 6,68% - 1/1/2024 7,07% Articolo III I debiti per interessi di cui nel precedente Articolo I, e) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei rispettivi contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal "Governo" alla "SACE" in 10 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 1 luglio 1999 e l'ultima il 1 gennaio 2004. Articolo IV I debiti per interessi di cui nel precedente Articolo I, f) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dal "Governo" al MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 1 luglio 1999 e l'ultima il 1 gennaio 2004. ARTICOLO V 1) Il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente, gli interessi di ritardato pagamento che saranno calcolati su ogni debito non pagato alla data della scadenza. 2) Tali interessi matureranno durante il periodo dalla data della scadenza fino al saldo completo del debito e saranno calcolati come segue: i) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, a) e c), al tasso dello 0,77% annuo e dell'1,0% annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in dollari USA ed in marchi tedeschi; ii) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, b), d) ed f), al tasso dell'1,5% annuo; iii) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, e) al tasso del 5,8% annuo e del 6,0% annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in dollari USA ed in marchi tedeschi. 3) I sopracitati interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a partire dal 1 luglio 1994. ARTICOLO VI Il "Governo" s'impegna a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, rispettivamente, non oltre il 31 Marzo 1994 tutti gli importi dovuti alla data del 23 Marzo 1993 e non ancora pagati alla "SACE" ed al Mediocredito Centrale relativi a debiti non previsti dal presente Accordo. Su tali importi saranno applicati gli interessi di mora. Articolo VII Nel caso, per qualunque ragione, di ritardato pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Accordo, il "Governo" paghera' e trasferira' gli interessi calcolati come segue: - per i debiti dovuti alla "SACE", sulla base del corrispondente LIBOR a sei mesi, rilevato alla data della scadenza degli stessi, ed incrementato di 0,5 punti percentuali; - per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,0 annuo. ARTICOLO VIII Il presente Accordo non pregiudica ne' gli obblighi giuridici stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono nel presente Accordo i debiti del Mozambico. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di tali contratti e/o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date delle scadenze. _____________ * Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici. ARTICOLO IX Le disposizioni del presente Accordo diverranno applicabili per il periodo dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1994, purche' le condizioni previste alla Sezione IV, paragrafo 4 del Processo Verbale firmato a Parigi il 23 Marzo 1993 siano state soddisfatte. ARTICOLO X Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. Fatto a Maputo, il 29 luglio 1994, in duplice esemplare in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autenticate. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Mozambico 455. Mosca, 20 settembre 1994 Accordo di riscadenzamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa (Club di Parigi 2 aprile 1993), con Allegati (*) (Entrata in vigore: 20 settembre 1994) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base dell'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2 aprile 1993 (l'"Accordo di Parigi"), hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento: a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa nel periodo fra il 2 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1993 compreso e non regolati, relativi a contratti o convenzioni finanziarie concluse con, o garantite dal Governo dell'ex Unione Sovietica, ovvero concluse con o garantite da qualsiasi altra entita' legalmente autorizzata nel periodo precedente al 1 gennaio 1991 - con regolamento dilazionato superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana; b) degli arretrati dei debiti indicati al precedente paragrafo a), in essere al 1 gennaio 1993 e non ancora regolati; c) degli interessi di ritardato regolamento maturati al 1 gennaio 1993 sui debiti indicati al precedente paragrafo b), calcolati, dalla data di scadenza originaria al 1 gennaio 1993 compreso, ai rispettivi tassi di interesse previsti all'Articolo VI del presente Accordo; d) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993 compreso e non regolati, relativi a contratti o convenzioni finanziarie concluse con, o garantite dal Governo dell'ex Unione Sovietica, ovvero concluse con o garantite da qualsiasi altra entita' legalmente autorizzata nel periodo precedente al 4 gennaio 1992 - con regolamento dilazionato non superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana; e) degli arretrati dei debiti indicati al precedente paragrafo d), in essere al 31 dicembre 1992 e ancora non regolati; f) degli interessi di ritardato regolamento maturati al 31 dicembre 1992 compreso sui debiti di cui al precedente paragrafo e), calcolati dalla data di scadenza originaria al 31 dicembre 1992 compreso ai rispettivi tassi di interesse previsti all'Articolo VI del presente Accordo; g) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa nel periodo fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1993 compreso e non regolati, relativi a contratti o convenzioni finanziarie concluse con, o garantite dal Governo dell'ex Unione Sovietica, ovvero concluse con o garantite da qualsiasi altra entita' legalmente autorizzata fra il 1 gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1991 compreso - con regolamento dilazionato superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana; I debiti sopra menzionati sono elencati agli Allegati 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 1 e), 1 f), e 1 g) al presente Accordo; tali debiti sono soggetti al presente Accordo nella misura in cui sono menzionati nella Dichiarazione rilasciata dal Governo della Federazione Russa il 2 aprile 1993. Gli Allegati in oggetto possono essere modificati con il consenso reciproco delle due parti. La VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito indicata come "VEB") e la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") completeranno quanto prima la riconciliazione di tutti i debiti non riconciliati. Ciascuno di questi debiti sara' aggiunto agli Allegati e sara' soggetto al presente Accordo non appena la riconciliazione concordata sara' stata completata. _____________ * Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I a), b) e c) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 1 gennaio 1999 e l'ultima il 1 luglio 2003. ARTICOLO III I debiti di cui al precedente Articolo I d) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000. ARTICOLO IV I debiti di cui al precedente Articolo I e) e f) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10 rate semestrali e successive, la prima delle quali scadra' il 1 gennaio 1995 e l'ultima il 1 luglio 1999. ARTICOLO V I debiti di cui al precedente Articolo I g) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000. ARTICOLO VI 1) Il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare alla SACE gli interessi dei debiti di cui al presente Accordo, in conformita' con il successivo paragrafo 2). 2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza originaria fino a quella di completa estinzione, al tasso del 7,93% p.a., del 5,75% p.a., del 6,14% p.a., del 4,94% p.a., del 5,98% p.a., del 6,06%p.a. per quanto riguarda i debiti esigibili, rispettivamente, in Lire Italiane, Dollari USA, ECU, Franchi Svizzeri, Franchi Francesi, Marchi Tedeschi, restando inteso che, nel caso in cui i contratti e convenzioni finanziarie prevedano espressamente la corresponsione di interessi di ritardato pagamento, tali interessi matureranno al tasso specificato alla data di scadenza originaria alla data di indennizzo indicata nella polizza assicurativa SACE, ed in seguito matureranno ai tassi fissi precedentemente menzionati fino alla data di completa estinzione. 3) Detti interessi saranno versati, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, semestralmente il gennaio - 1 luglio), restando inteso che il primo regolamento degli interessi venga effettuato il 15 ottobre 1994, insieme con i relativi interessi maturati dal 15 settembre 1994 al 14 ottobre 1994, ai tassi specificati nell'Articolo VI (2). ARTICOLO VII 1) a) Il 60% degli interessi di cui al precedente Articolo VI, maturati nel 1993, verranno capitalizzati al 31 dicembre 1993 e regolati, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000. b) Per il regolamento differito di tale 60%, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare alla SACE gli interessi dal 1 gennaio 1994 fino a completa estinzione, da calcolare ai rispettivi tassi di interesse previsti al precedente Articolo VI, paragrafo 2). c) Gli interessi di cui al precedente paragrafo b) verranno versati, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, semestralmente (1 gennaio - 1 luglio), restando inteso che il primo regolamento venga effettuato il 15 ottobre 1994, insieme con i relativi interessi maturati dal 15 settembre 1994 al 14 ottobre 1994, ai tassi specificati nell'Articolo VI (2). 2) Il rimanente 40% degli interessi maturati nell'anno 1993 sara' regolato il 15 ottobre 1994, insieme con i relativi interessi maturati dal 15 settembre 1994 al 14 ottobre 1994, ai tassi specificati nell'Articolo VI (2). ARTICOLO VIII Il Governo della Federazione Russa si impegna a versare alla SACE, non oltre il 15 ottobre 1994, tutti gli importi non menzionati nel presente Accordo, dovuti alla SACE al 31 dicembre 1993 e non regolati, insieme con gli interessi su ciascuno di detti importi, maturati dalla data di scadenza originaria fino a quella di completa estinzione, al relativo tasso LIBOR a sei mesi prevalente alla data di scadenza, maggiorato di un margine dello 0,5% annuo. ARTICOLO IX Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti ai sensi dei precedenti Articoli II, III, IV, V, VI, e VII, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, versera' alla SACE interessi calcolati ai rispettivi tassi previsti al precedente Articolo VI, paragrafo 2), maggiorati di 0,5 punti percentuali p.a.. ARTICOLO X Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi a meno che i Paesi Creditori Partecipanti dichiarino l'Accordo di Parigi nullo e senza effetto, in conformita' con i suoi termini. ARTICOLO XI Tranne nel caso in cui appositamente previsto nello stesso, il presente Accordo non pregiudica' i diritti e i doveri assunti dai singoli creditori ai sensi dei contratti originari. ARTICOLO XII I versamenti di cui al presente Accordo saranno effettuati sui conti correnti della SACE presso la Banca Nazionale del Lavoro "Filiale di Roma", senza deduzioni o trattenute per, ovvero dovute a tesse imposte all'interno della Federazione Russa. ARTICOLO XIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Mosca il 20 settembre 1994 in due esemplari in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA FEDERAZIONE RUSSA (FIRMA) (FIRMA) 456. Mosca, 20 settembre 1994 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiane e il Governo della Federazione Russa concernente il riscadenzamento del debito relativo all'Accordo Italo-Sovietico del 12 gennaio 1991 (Club di Parigi 2 aprile 1993), con Annessi (*) (Entrata in vigore: 20 settembre 1994) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base dell'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2 aprile 1993 (l'"Accordo di Parigi"), hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo riguarda il differimento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa, nel periodo fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1993 compreso e non regolati, relativi a crediti finanziari concessi al Governo dell'URSS sulla base dell'Accordo concluso il 12 gennaio 1991. I debiti sopra menzionati figurano in Allegato al presente Accordo e sono soggetti al presente Accordo nella misura in cui sono inclusi nella Dichiarazione rilasciata dal Governo della Federazione Russa il 2 aprile 1993. Tali Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due parti. _____________ * Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I saranno regolati nella valuta stabilita nelle convenzioni finanziarie (ECU) dal Governo della Federazione Russa, tramite la VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito denominata VEB), al Tesoro italiano, in conformita' con le istruzioni fornite di volta in volta, in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000. ARTICOLO III 1) Il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare al Tesoro italiano gli interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I. 2) Tali interessi matureranno nel periodo che intercorre fra la data di scadenza contrattuale originaria fino alla completa estinzione dei debiti e saranno calcolati al tasso del 6,14% annuo. 3) Tali interessi saranno regolati in ECU ogni sei mesi (1 gennaio - 1 luglio), restando inteso che il primo versamento venga effettuato il 15 ottobre 1994 insieme con gli interessi relativi al periodo 15 settembre 1994 - 14 ottobre 1994 al tasso indicato all'Articolo IV (1) (b). ARTICOLO IV 1) a) Il 60% degli interessi di cui al precedente Articolo III, maturati nell'anno 1993, verra' capitalizzato al 31 dicembre 1993 e regolato in ECU dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, al Tesoro italiano in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000. b) Per il regolamento differito del 60% il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare al Tesoro italiano gli interessi dal 1 gennaio 1994 fino a completa estinzione, da calcolare al tasso del 6,14% annuo. c) Gli interessi di cui al precedente paragrafo b) saranno versati in ECU ogni sei mesi (1 gennaio - 1 luglio), restando inteso che il primo di questi versamenti venga effettuato il 15 ottobre 1994, insieme con gli interessi relativi al periodo 15 settembre 1994 - 14 ottobre 1994, al tasso specificato all'Articolo IV (1) (b). 2) Il restante 40% degli interessi maturati dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993 compreso sara' regolato il 15 ottobre 1994, insieme con gli interessi relativi al periodo 15 settembre 1994 - 14 ottobre 1994, al tasso specificato all'Articolo IV (1) (b). ARTICOLO V Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III, e IV, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, versera' al Tesoro italiano gli interessi calcolati al tasso previsto al precedente Articolo III 2), maggiorato di 0,5 punti percentuali p.a.. ARTICOLO VI Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi a meno che i Paesi Creditori Partecipanti dichiarino l'Accordo di Parigi nullo o senza effetto, in conformita' con i suoi termini. ARTICOLO VII Tranne nel caso in cui sia appositamente previsto nello stesso, il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri assunti dai singoli creditori ai sensi dei contratti originari. ARTICOLO VIII Tutti i versamenti di cui al presente Accordo saranno effettuati sui conti correnti di volta in volta specificati dal Tesoro italiano senza deduzioni o trattenute per, ovvero dovute a tasse imposte all'interno della Federazione Russa. ARTICOLO IX Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Mosca il 20 settembre 1994 in due esemplari in lingua inglese, entrambi i testi facente ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA FEDERAZIONE RUSSA (FIRMA) (FIRMA) 457. Roma, 22 settembre 1994 Protocollo sulle consultazioni tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan (Entrata in vigore: 22 settembre 1994) PROTOCOLLO SULLE CONSULTAZIONI TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan, d'ora innanzi chiamate "le Parti": desiderosa di promuovere lo sviluppo di relazioni di amicizia e di cooperazione tra i due paesi; considerando le consultazioni tra i due Ministeri degli Affari Esteri un importante elemento nel quadro delle relazioni bilaterali tra l'Italia e il Kazakhstan; hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I Le Parti terranno consultazioni su base regolare - a diversi livelli - su questioni di natura bilaterale e internazionale di mutuo interesse. ARTICOLO II Le Parti svilupperanno - nel quadro delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni Internazionali come anche di Conferenze Internazionali - i reciproci contatti e gli scambi di informazioni su questioni di mutuo interesse e favoriranno lo sviluppo dei rapporti tra i loro rappresentanti presso le Organizzazioni Internazionali. ARTICOLO III Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le Istituzioni dei due Paesi che sono attive nei campi degli studi e della ricerca sulle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle Istituzioni collegate con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri. ARTICOLO IV Il presente Protocollo entrera' in vigore dal momento della sua firma e sara' valido per un periodo di due anni. Esso sara' automaticamente rinnovato per successivi periodi di due anni a meno che una delle due Parti comunichi, per iscritto, all'altra la sua intenzione di denunciarlo, non piu' tardi di sei mesi prima della data di scadenza del periodo considerato. Fatto a Roma il 22 settembre 1994, in due copie, in lingua italiana, kazaka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Il testo inglese sara' quello di riferimento. PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN 458. Roma, 17 ottobre 1994 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua concernente il consolidamento del debito estero Nicaraguense di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 17 dicembre 1991, con Allegati (*) (Entrata in vigore: 17 ottobre 1994) ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO NICARAGUENSE DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 17 DICEMBRE 1991 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero nicaraguense firmato a Parigi il 17 dicembre 1991, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento: a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza nel periodo 01/01/1992-31/03/1993 e non regolati, del Governo del Nicaragua, del suo settore pubblico o della Banca Centrale del Nicaragua o dagli stessi garantiti, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori, nonche' ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno, derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 01/11/1988, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE"); b) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo a), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 31/12/1991; c) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo b), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 31/12/1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III, paragrafo 2); d) dei debiti arretrati al 31/12/1991, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo del Nicaragua, del suo settore pubblico o della Banca Centrale del Nicaragua o dagli stessi garantiti, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori, nonche' ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato inferiore od uguale ad un anno, derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 17/12/1991, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della "SACE"; e) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo d), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 31/12/1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III, paragrafo 2); f) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza nel periodo 01/01/1992-31/03/1993 e non regolati, derivanti dalle Convenzioni finanziarie stipulate fra il Mediocredito Centrale ed il Governo del Nicaragua prima del 01/11/1988; g) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo f), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 31/12/1991; h) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo g), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 31/12/1991, calcolati al tasso di interesse indicato al successivo Articolo III paragrafo 5). I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti. _____________ * Per motivi tecnici non si pubblicano gli allegati (costituiti da tabelle SACE) ARTICOLO II 1. I debiti di cui al precedente ARTICOLO I, paragrafi a), b), c), d), e) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi - dalla Banca Centrale del Nicaragua, agente in nome e per conto del Governo del Nicaragua (in seguito denominata "Banca"), alla "SACE" come segue: - 1/7/1995 4,68% - 1/1/1996 1,07% - 1/7/1996 1,11% - 1/1/1997 1,16% - 1/7/1997 1,21% - 1/1/1998 1,26% - 1/7/1998 1,31% - 1/1/1999 1,36% - 1/7/1999 1,41% - 1/1/2000 1,47% - 1/7/2000 1,52% - 1/1/2001 1,58% - 1/7/2001 1,64% - 1/1/2002 1,70% - 1/7/2002 1,76% - 1/1/2003 1,82% - 1/7/2003 1,88% - 1/1/2004 1,95% - 1/7/2004 2,01% - 1/1/2005 2,08% - 1/7/2005 2,15% - 1/1/2006 2,22% - 1/7/2006 2,29% - 1/1/2007 2,36% - 1/7/2007 2,44% - 1/1/2008 2,51% - 1/7/2008 2,59% - 1/1/2009 2,67% - 1/7/2009 2,75% - 1/1/2010 2,84% - 1/7/2010 2,92% - 1/1/2011 3,00% - 1/7/2011 3,10% - 1/1/2012 3,19% - 1/7/2012 3,28% - 1/1/2013 3,37% - 1/7/2013 3,47% - 1/1/2014 3,57% - 1/7/2014 3,67% - 1/1/2015 3,77% - 1/7/2015 3,87% - 1/1/2016 3,99% 2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo f), g), h), saranno rimborsati - nella valuta indicata nelle rispettive convenzioni - dalla "Banca" al Mediocredito Centrale come segue: - 01/07/2005 0,29% - 01/01/2006 0,36% - 01/07/2006 0,43% - 01/01/2007 0,51% - 01/07/2007 0,60% - 01/01/2008 0,69% - 01/07/2008 0,78% - 01/01/2009 0,88% - 01/07/2009 0,99% - 01/01/2010 1,10% - 01/07/2010 1,22% - 01/01/2011 1.34% - 01/07/2011 1,47% - 01/01/2012 1,60% - 01/07/2012 1,74% - 01/01/2013 1,89% - 01/07/2013 2,05% - 01/01/2014 2,22% - 01/07/2014 2,39% - 01/01/2015 2,57% - 01/07/2015 2,76% - 01/01/2016 2,96% - 01/07/2016 3,18% - 01/01/2017 3,40% - 01/07/2017 3,63% - 01/01/2018 3,87% - 01/07/2018 4,13% - 01/01/2019 4,40% - 01/07/2019 4,68% - 01/01/2020 4,97% - 01/07/2020 5,28% - 01/01/2021 5,61% - 01/07/2021 5,95% - 01/01/2022 6,31% - 01/07/2022 6,68% - 01/01/2023 7,07% ARTICOLO III 1) Il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed al Mediocredito Centrale, nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi, gli interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento 2) Gli interessi dovuti sino al 31/12/1991 sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi b), d), saranno calcolati ai tassi di interesse dell'1,72% p.a., del 2,91% p.a. e del 3,20% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, in ECU ed in Lire Italiane. Resta inteso che tali interessi saranno regolati alla "SACE" come indicato al precedente Articolo II, paragrafo 1). 3) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c), d), e), dovuti dal 01/01/1992 al 31/03/1993, saranno calcolati ai tassi di interesse dell'1,72% p.a. del 2,91% p.a. e del 3,20% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, in ECU ed in Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" come segue: - 50% il 01/01/1995; - 50% il 01/06/1995. Per tale differimento, il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi calcolati dal 01/04/1993 sino al regolamento totale di tali debiti ai tassi di interesse dell'8% p.a., del 10% p.a e del 10,50% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, in ECU ed in Lire Italiane. Tali interessi saranno regolati il 01/01/1995 e il 01/06/1995. 4) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c), d), e), dal 01/04/1993 fino alla data di regolamento totale dei debiti stessi saranno calcolati ai tassi di interesse dell'1,72% p.a, del 2,91% p.a. e del 3,20% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, in ECU ed in Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" in rate semestrali (1 gennaio - 1 luglio), la prima delle quali scadra' il 01/01/1995. 5) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo g), sino al 31/12/1991 saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a.. Resta inteso che tali interessi saranno regolati al Mediocredito Centrale come indicato al precedente Articolo II, paragrafo 2). 6) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi f), g), h), dal 01/01/1992 al 31/03/1993 saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a. e saranno regolati al Mediocredito Centrale come segue: - 50% il 01/01/1995; - 50% il 01/06/1995. Per tale differimento, il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a pagare ed a trasferire al Mediocredito Centrale gli interessi calcolati dal 01/04/1993 sino al regolamento totale di tali debiti al tasso di interesse del 2.50% p.a.. Tali interessi saranno regolati il 01/01/1995 ed il 01/06/1995. 7) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi f), g), h), dal 01/04/1993 fino alla data di regolamento totale dei debiti stessi, saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a. e saranno regolati al Mediocredito Centrale in rate semestrali (1 gennaio - 1 luglio), la prima delle quali scadra' il 01/01/1995. ARTICOLO IV 1) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore della "SACE", di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date previste, il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a trasferire con sollecitudine alla "SACE" stessa, interessi pari al LIBOR a 6 mesi quotato per ciascuna valuta alla data di scadenza del debito, maggiorato dell'1%. 2) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore del Mediocredito Centrale, di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date previste, il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a trasferire con sollecitudine al Mediocredito Centrale stesso, interessi nella misura del 2,50% p.a. ARTICOLO V Il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a regolare il piu' presto possibile e comunque non oltre il 01/01/1995 i debiti insoluti al 17/12/1991 e non rientranti nel presente Accordo relativi sia ad operazioni assicurate dalla "SACE" sia a convenzioni finanziarie stipulate con il Mediocredito Centrale. ARTICOLO VI Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti nicaraguensi menzionati dall'Articolo I dell'Accordo stesso. ARTICOLO VII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Roma il 17 ottobre 1994 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Nicaragua 459. Citta' del Guatemala, 19 ottobre 1994 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala concernente il consolidamento del debito estero di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 25 marzo 1993, con Allegati (*) (Entrata in vigore: 19 ottobre 1994) ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL GUATEMALA DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 25 MARZO 1993 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero del Guatemala firmato a Parigi il 25 marzo 1993, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento: a) dei debiti arretrati al 31 marzo 1993 e non ancora regolati, per capitale ed interessi contrattuali, derivanti da Crediti di Aiuto di cui alle Convenzioni finanziarie stipulate fra il MEDIOCREDITO CENTRALE ed il Governo della Repubblica del Guatemala prima del 1 Gennaio 1991; b) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo a), dovuti alla scadenza di ciascun debito sino al 31 marzo 1993, calcolati al tasso di interesse indicato al successivo Articolo III. I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti. ------------- * Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati - in dollari USA - dal Governo della Repubblica del Guatemala (in seguito denominato "GOVERNO") al Mediocredito Centrale in 20 semestralita' uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 1 aprile 2003 e l'ultima il 1 ottobre 2012. Sull'ammontare totale di ciascun debito, il cui pagamento viene ristrutturato ai sensi del presente Accordo, il "GOVERNO" s'impegna a rimborsare ed a trasferire al MEDIOCREDITO CENTRALE interessi calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo a) e dal 1 aprile 1993 per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo b) fino alla data di regolamento totale dei debiti stessi, al tasso di interesse del 1,50% p.a. Gli interessi suddetti saranno regolati in dollari USA in rate semestrali (1 aprile - 1 ottobre), la prima delle quali scadra' il 1 aprile 1994. ARTICOLO IV Per l'eventuale ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date previste, il "GOVERNO" si impegna a trasferire con sollecitudine al MEDIOCREDITO CENTRALE interessi nella misura del 2,50% p.a. ARTICOLO V Le disposizioni del presente Accordo cesseranno di essere applicate qualora la condizione prevista alla Sezione IV, paragrafo 3 del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 25 marzo 1993 non risulti adempiuta alla data del 1 gennaio 1994. ARTICOLO VI Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Citta' del Guatemala il 19 ottobre 1994 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Guatemala UMBERTO ZAMBONI EMBAJADOR DE ITALIA