(all. 1 - art. 1) (parte 2)
   dell'ITALIAN  M3T, che inviera' altresi', le istruzioni necessarie
   per la manutenzione della dotazione inviata cosi' come  i  manuali
   di uso e manutenzione delle macchine.
   Il  SENA  prendera'  a  proprio  carico i costi della mano d'opera
   necessaria per la installazione delle macchine nonche'  dei  costi
   relativi    al    ricevimento,    assicurazione,    trasporto    e
   nazionalizzazione delle attrezzature dal  porto  di  Cartagena  ai
   locali del Centro.
   Il  SENA  si  fara'  carico  dei  costi di permanenza in Colombia,
   consistenti in vitto, alloggio e trasporto interno del supervisore
   e dei tecnici stranieri inviati da ITALIAN M3T.
5. FONDO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE
   In base al Capitolo III paragrafo 5 dell'Ampliamento del programma
   il SENA sollecitera' alla Direzione Generale per  la  Cooperazione
   allo  Sviluppo  del  Ministero degli Affari Esteri Italiano e alla
   ITALIAN M3T, i ricambi  e/o  i  tecnici  necessari  richiesti  dal
   Centro.
   Il SENA dovra' farsi carico dei seguenti costi:
      - Nazionalizzazione dei ricambi
      -  Alloggiamento, alimentazione e trasporto interno dei tecnici
        Italiani, secondo l'articolo IV paragrafo 3.1.
6. FORMAZIONE IN ITALIA
   Si e' concordato di inviare  in  Italia  tredici  (13)  funzionari
   Colombiani per un totale di 54 mesi/uomo.
   Di  questi  funzionari  dodici  (12) saranno del SENA e uno (1) di
   Fedemetal.
   ITALIAN M3T organizzera' i corsi che si descrivono di seguito:
   CORSO PER PROGETTISTI MECCANICI
   Partecipanti: 6 tecnici
   Durata: 5 mesi
   Data: dal 20 Luglio al 13 Dicembre 1991
   CORSO PER MANUTENTORI ELETTRICI ED ELETTRONICI
   Partecipanti: 2 tecnici
   Durata: 5 mesi
   Data: dal 20 Luglio al 13 Dicembre 1991
   CORSO PER PROGRAMMATORI M/C CNC
   Partecipanti: 3 tecnici
   Durata: 3 mesi
   Data: dal 10 Agosto al 8 Novembre 1991
   CORSO PER MANUTENTORI MECCANICI
   Partecipanti: 2 tecnici
   Durata: 2,5 mesi
   Data: dal 3 Agosto al 18 Ottobre 1991
   I programmi didattici ed il contenuto dei corsi saranno concordati
   tra il SENA e la ITALIAN M3T, cosi' come i profili dei  funzionari
   Colombiani che parteciperanno ai corsi.
   ITALIAN M3T si fa carico dei costi di organizzazione, gestione dei
   corsi,     alloggiamento,     alimentazione,    biglietti    aerei
   Colombia/Italia, trasporto in Italia e assicurazione.
   Il SENA si fara' carico dei costi di viatico per detti tecnici  in
   conformita'   con   le   norme   del   Governo   Colombiano  e  la
   regolamentazione del SENA.
7. COMITATO TECNICO DI CONSULENZA
   (COMITE TECNICO ASESOR)
   Il  SENA  garantira' la partecipazione delle Entita' Governative e
   private che appoggiano il lavoro di detto Comitato e invitera'  le
   altre  istituzioni del settore industriale perche' nominino i loro
   delegati per assicurare che lo sforzo sostenuto congiuntamente  si
   ripercuota  sulla modernizzazione della industria metalmeccanica e
   di conseguenza sulla formazione professionale, cosicche' il Centro
   offra in modo effettivo una risposta alle esigenze di nuovi  posti
   di  lavoro  a differenti livelli di impiego ed alla nuova politica
   di apertura economica e di sviluppo tecnologico.
   Il SENA in base all'Accordo No. 26 del 9 settembre 1980, regola le
   norme per la costituzione dei Comitati tecnici di  consulenza  per
   ciascun Centro o programma di formazione Professionale.
   Detto  Accordo  sara'  aggiornato in funzione della nuova Legge di
   Scienza e Tecnologia.
   Il SENA presentera' successivamente  ad  ITALIAN  M3T,  una  volta
   realizzato  un  lavoro di consolidamento e verifica interna con le
   Entita' interessate: le funzioni specifiche, i membri e  il  piano
   di lavoro per detto Comitato.
8. ALTRI CONTRIBUTI FINANZIARI
   Il   SENA   ricerchera'   quei   meccanismi   amministrativi   che
   garantiscano un adeguato uso dei mezzi finanziari Colombiani.
   Questi mezzi dovranno essere  destinati  alla  manutenzione  delle
   attrezzature,  parti di ricambio, tecnici ed esperti richiesti dal
   centro,  materiali  per  la  produzione,  addestramento  e   tutto
   quant'altro  preveda  la regolamentazione della Legge di Scienza e
   Tecnologia.
   Il SENA informera' ITALIAN M3T, quando  detti  meccanismi  saranno
   regolamentati.
9. CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA'
   Il  SENA e ITALIAN M3T hanno definito un cronogramma che racchiude
   tutte le attivita' descritte nei paragrafi  antecedenti,  dove  si
   indicano  le  attivita'  da  realizzare,  la durata delle stesse e
   l'entita' responsabile.
   Detto cronogramma costituisce l'allegato A.
10. CONTRIBUTI
    Di seguito sono specificate nel dettaglio, le contribuzioni delle
   due parti.
                                                          ALLEGATO A.
                        CRONOGRAMMA ATTIVITA'
                      _______________________ _______________________
                     |          1 9 9 1      |          1 9 9 1
                     |___ ___ ___ ___ ___ ___|___ ___ ___ ___ ___ ___
                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
                     | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 ____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|VIGORE DEL CONTRATTO|___|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|MIN.AA.EE ITALIAN   |MAE|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|M3T                 |___|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
|PROGETTAZIONE       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|TECNICA INVIO       |   |___|___|   |   |   |   |   |   |   |   |
|DISEGNI E SPECIFICHE|   |IT M3T |   |   |   |   |   |   |   |   |
|TECNICHE            |   |___ ___|   |   |   |   |   |   |   |   |
|____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
|ORDENI PER MACCHINE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|ED ATTREZZATURE     |___|___|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|DA ITALIAN M3T AI   | IT.M3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|COSTRUTTORI         |___ ___|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
|ESECUZIONE          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|ADEGUAMENTO OPERE   |   |   |___|___|   |   |   |   |   |   |   |
|CIVILI              |   |   | SENA  |   |   |   |   |   |   |   |
|____________________|___|___|___ ___|___|___|___|___|___|___|___|___
|                    |___|___|___|___|___|___|   |   |   |   |   |
|FORMAZIONE IN ITALIA| ITALIAN M3T - SENA    |   |   |   |   |   |
|                    |___ ___ ___ ___ ___ ___|   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
|COSTRUZIONE MACCHINE|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|ED ATTREZZATURE RESA|   |___|___|___|___|   |   |   |   |   |   |
|F.O.B. PORTO        |   |  ITALIAN M3T  |   |   |   |   |   |   |
|ITALIANO            |   |  COSTRUTTORI  |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |___ ___ ___ ___|   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
|RESA C.I.F. PORTO   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|COLOMBIANO          |   |   |   |___|___|___|___|   |   |   |   |
|                    |   |   |   |  ITALIAN M3T  |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |___ ___ ___ ___|   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
|RICEVIMENTO+        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|NAZIONALIZZAZIONE + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|+ TRASPORTO AL C.C.I|   |   |   |   |___|___|___|___|   |   |   |
|                    |   |   |   |   |     SENA      |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |___ ___ ___ ___|   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
|MONTAGGIO E MESSA   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|IN MARCIA           |   |   |   |   |   |___|___|___|___|___|   |
|                    |   |   |   |   |   |  ITALIANM3T SENA  |   |
|                    |   |   |   |   |   |___ ___ ___ ___ ___|   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
   CONTRIBUTO DELLA COLOMBIA IN VALUTA NAZIONALE PER IL PROGRAMMA
_____________________________________________________________________
                 |         |             |             |
    CONCETTO     |  U / M  |    1 ANNO   |    2 ANNO   |   3 ANNO
_________________|_________|_____________|_____________|_____________
                 |         |             |             |
1. PERSONALE     |         |             |             |
   NAZIONALE     |         |             |             |
                 |         |             |             |
+ Coordinatori   |12x3 = 36| 5.780.820.00| 6.936.984.00| 8.532.490.00
  nazionali e    |         |             |             |
  locali         |         |             |             |
                 |         |             |             |
* Supervisori    |12x3 = 36| 5.498.800.00| 6.598.560.00|8.116.228.00
                 |         |             |             |
* Istruttori,    |         |             |             |
  professionisti |         |             |             |
  e tecnici      |12x3 = 36|30.540.000.00|31.150.800.00|38.315.484.00
                 |         |             |             |
* Amministrazio- |         |             |             |
  ne e servizi   |12x3 = 36|14.160.000.00|16.992.000.00|20.900.160.00
                 |         |             |             |
_________________|_________|_____________|_____________|_____________
                 |         |             |             |
 SUB-TOTALE      | 144 U/M |55.979.620.00|61.678.344.00|75.864.362.00
_________________|_________|_____________|_____________|_____________
                 |         |             |             |
II. INSTALLAZIONI|         |             |             |
    (previsioni  |         | 6.000.000.00| 4.000.000.00|
    per amplia-  |         |             |             |
    menti e      |         |             |             |
    modifiche)   |         |             |             |
                 |         |             |             |
* Attrezzature   |         |50.000.000.00|20.000.000.00|
  e materiali    |         |             |             |
  complementari  |         |             |             |
- Ufficio        |         |             |             |
  controllo      |         |             |             |
  qualita'       |         |             |             |
                 |         |             |             |
* nazionalizza-  |         |             |             |
  zione e        |         |             |             |
  trasporto      |         |             |             |
  nazionale      |         |85.000.000.00|45.000.000.00|15.000.000.00
_________________|_________|_____________|_____________|_____________
__________________________________
                 |
    CONCETTO     |     TOTALE
_________________|________________
                 |
1. PERSONALE     |
   NAZIONALE     |
                 |
+ Coordinatori   | 21.250.294.00
  nazionali e    |
  locali         |
                 |
* Supervisori    | 20.213.583.00
                 |
* Istruttori,    |
  professionisti |
  e tecnici      |100.006.284.00
                 |
* Amministrazio- | 52.052.160.00
  ne e servizi   |
                 |
_________________|________________
                 |
 SUB-TOTALE      |193.522.326.00
_________________|________________
                 |
II. INSTALLAZIONI| 10.000.000.00
    (previsioni  |
    per amplia-  |
    menti e      |
    modifiche)   |
* Attrezzature   |
  e materiali    | 70.000.000.00
  complementari -|
  Ufficio        |
  controllo      |
  qualita'       |
                 |
* nazionalizza-  |
  zione e        |
  trasporto      |145.000.000.00
  nazionale      |
_________________|________________
_____________________________________________________________________
                 |      |              |              |
    CONCETTO     |U / M |     1 ANNO   |     2 ANNO   |    3 ANNO
_________________|______|______________|______________|______________
                 |      |              |              |
* Materiali e    |      | 15.000.000.00| 12.000.000.00|  6.000.000.00
  strumenti e    |      |              |              |
  di misura e    |      |              |              |
  accessori      |      |              |              |
  nazionali e    |      |              |              |
  locali         |      |              |              |
                 |      |              |              |
* Software.      |      | 14.000.000.00| 10.000.000.00|  6.000.000.00
_________________|______|______________|______________|______________
                 |      |              |              |
 SUB-TOTALE      |      |170.000.000.00| 91.000.000.00| 27.000.000.00
_________________|______|______________|______________|______________
                 |      |              |              |
III. DOTAZIONI E |      |              |              |
     E MOBILIO   |      | 10.000.000.00|  6.000.000.00|  4.000.000.00
_________________|______|______________|______________|______________
IV. MATERIALE    |      |              |              |
DIDATTICO        |      |  2.200.000.00|    800.000.00|    200.000.00
_________________|______|______________|______________|______________
                 |      |              |              |
V. ESPERTI       |      |              |              |
                 |      |              |              |
* Alloggio,      |      |  9.200.000.00|  3.000.000.00|  1.200.000.00
  alimentazione e|      |              |              |
  trasporto      |      |              |              |
                 |      |              |              |
* Diaria         |      |              |              |
  nazionale      |      |  5.500.000.00|  1.200.000.00|    600.000.00
_________________|______|______________|______________|______________
                 |      |              |              |
 SUB-TOTALE      |      | 14.700.000.00|  4.200.000.00|  1.800.000.00
_________________|______|______________|______________|______________
                 |      |              |              |
VI SPESE GENERALI|      |              |              |
                 |      |              |              |
* Altre spese    |      |  4.000.000.00| 10.000.000.00|  6.000.000.00
  generali (per  |      |              |              |
  esempio:       |      |              |              |
  manutenz.)     |      |              |              |
_________________|______|______________|______________|______________
________________________________
                 |
    CONCETTO     |   TOTALE
_________________|______________
                 |
* Materiali e    | 33.000.000.00
  strumenti e    |
  di misura e    |
  accessori      |
                 |
* Software.      | 30.000.000.00
_________________|______________
                 |
 SUB-TOTALE      |288.000.000.00
_________________|______________
                 |
III. DOTAZIONI E |
     E MOBILIO   | 20.000.000.00
_________________|______________
IV. MATERIALE    |
    DIDATTICO    |  3.200.000.00
_________________|______________
                 |
V. ESPERTI       |
                 |
* Alloggio,      | 13.400.000.00
  alimentazione e|
  trasporto      |
                 |
* diaria         |
  nazionale      |  7.300.000.00
_________________|______________
                 |
 SUB-TOTALE      | 20.700.000.00
_________________|______________
                 |
VI SPESE GENERALI|
                 |
* Altre spese    | 20.000.000.00
  generali (per  |
  esempio:       |
  manutenz.)     |
_________________|______________
PREVENTIVO DEL PROGETTO CONTRIBUTIVO COLOMBIANO IN VALUTA NAZIONALE
PER IL PROGRAMMA A CARICO DEL SENA, REGIONE DI BOGOTA'
_____________________________________________________________________
                 |      |              |              |
    CONCETTO     |U / M |     1 ANNO   |     2 ANNO   |    3 ANNO
_________________|______|______________|______________|______________
                 |      |              |              |
Imprevisti       |      |              | 12.000.000.00| 18.000.000.00
(15% inflazione) |      |              |              |
_________________|______|______________|______________|______________
                 |      |              |              |
 SUB-TOTALE      |      |  4.000.000.00| 22.000.000.00| 24.000.000.00
_________________|______|______________|______________|______________
                 |      |              |              |
 TOTALE          |      |              |              |
_________________|______|______________|______________|______________
________________________________
                 |
    CONCETTO     |   TOTALE
_________________|______________
                 |
Imprevisti       | 30.000.000.00
(15% inflazione) |
_________________|______________
                 |
 SUB-TOTALE      | 50.000.000.00
_________________|______________
                 |
 TOTALE          |575.422.326.00
_________________|______________
           CONTRIBUTO DELLA FONTE ESTERNA PER IL PROGRAMMA
               A carico del Governo italiano, in lire
 ___________________________________________________________________
|                                 |         (IN DUE ANNI)           |
|             CONCETTO            |     TOTALE DEL CONTRIBUTO       |
|_________________________________|_________________________________|
|                                 |                                 |
| I. DIRETTORE ED ESPERTI:        |                                 |
|    Direttore italiano           |                                 |
|    Esperti a tempo determinato  |                                 |
|                                 |       Lit. 530.000.000          |
|_________________________________|_________________________________|
|                                 |                                 |
| II. STUDI IN ITALIA:            |                                 |
|     Corsi di formazione         |                                 |
|     Materiale didattico         |                                 |
|                                 |       Lit. 400.000.000          |
|_________________________________|_________________________________|
|                                 |                                 |
| III. ATTREZZATURE               |                                 |
|      Dettagli di ingegneria     |       Lit. 207.210.000          |
|                                 |                                 |
|      Dotazione in attrezzature  |                                 |
|      Spese doganali della parte |                                 |
|      colombiana                 |       Lit. 1.801.000.000        |
|                                 |                                 |
|      Istallazione, montaggio e  |       Lit. 229.000.000          |
|      posa in opera              |                                 |
|_________________________________|_________________________________|
                       PREVENTIVO DEL PROGETTO
           CONTRIBUTO DELLA FONTE ESTERNA PER IL PROGRAMMA
               A carico del Governo italiano, in lire
 ___________________________________________________________________
|                                 |         (IN DUE ANNI)           |
|             CONCETTO            |     TOTALE DEL CONTRIBUTO       |
|_________________________________|_________________________________|
|                                 |                                 |
| IV. FONDO SPECIALE              |                                 |
|                                 |                                 |
|     Manutenzione straordinaria  |                                 |
|     Tecnici specializzati       |                                 |
|     Ricambi                     |       Lit. 150.000.000.00       |
|_________________________________|_________________________________|
|                                 |                                 |
| CONTRIBUTO TOTALE ITALIANO      |       Lit. 3.317.210.000.00     |
|_________________________________|_________________________________|
                                451.
                       Londra, 1 ottobre 1993
               Scambio di Note costituenti un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
  e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
      relativo alla proroga dell'Accordo per la collaborazione
    nell'utilizzo della sorgente di neutroni per spallazione ISIS
                per le ricerche in materia condensata
                 (Entrata in vigore: 1 ottobre 1993)
                                             TRADUZIONE NON UFFICIALE
1 ottobre 1993
Eccellenza,
   ho  l'onore  di  fare  riferimento  all'Accordo fra il Governo del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il  Governo  della
Repubblica  Italiana in materia di collaborazione sull'utilizzo della
sorgente di neutroni per la spallazione ISIS  per  la  ricerca  sulla
materia  condensata  (qui  di  seguito  denominato  "Accordo  ISIS"),
firmato a Londra il 9 ottobre 1989.
   Ho  l'onore  di   proporre   che,   nonostante   le   disposizioni
dell'Articolo  7  dell'Accordo ISIS, esso si considerera' prorogato e
sara' in vigore fino al 31 dicembre 1995.
   Se la precedente proposta e'  accettabile  per  il  Governo  della
Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la
risposta  di  Sua  Eccellenza costituiscano un Accordo fra i Governi,
che entrera' in vigore alla data della Sua risposta.
   Ho l'onore di trasmettere a Sua Eccellenza i sensi della mia  piu'
alta considerazione.
                                                          R.B. BONE
                                       (Per il Segretario di Stato)
Sua Eccellenza
Conte Giacomo Attolico
Ambasciata Italiana
14, Three Kings Yard
Davies Street
London W1Y 2 EH
                                               Londra, 1 ottobre 1993
Caro Mr. Bone,
   ho  l'onore  di  riferirmi alla Sua lettera del 1 ottobre 1993, il
cui testo e' qui di seguito riportato:
   "Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo  fra  il  Governo  del
Regno  Unito  di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Governo della
Repubblica Italiana in materia di collaborazione sull'utilizzo  della
sorgente  di  neutroni  per  la spallazione ISIS per la ricerca sulla
materia  condensata  (qui  di  seguito  denominato  "Accordo  ISIS"),
firmato a Londra il 9 ottobre 1989.
   Ho   l'onore   di   proporre   che,   nonostante  le  disposizioni
dell'Articolo 7 dell'Accordo ISIS, esso si considerera'  prorogato  e
sara' in vigore fino al 31 dicembre 1995.
   Se  la  precedente  proposta  e'  accettabile per il Governo della
Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la
risposta di Sua Eccellenza costituiscano un Accordo  fra  i  Governi,
che entrera' in vigore alla data della Sua risposta."
   Ho  l'onore  di  affermare che le proposte di cui sopra sono state
accettate dal Governo della Repubblica Italiana.
   Desidero trasmetterLe i sensi della mia piu' alta considerazione.
   Sinceramente,
                                                   Giacomo Attolico
Mr. R. B. Bone (Per il Segretario di Stato)
Foreign and Commonwealth Office
London SW1A 2AH
                                452.
                New York, 8 ottobre - 3 dicembre 1993
              Scambio di Lettere costituenti un Accordo
  tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle
      Nazioni Unite concernente i privilegi e le immunita' dei
 partecipanti alla Riunione sulle energie rinnovabili per l'ambiente
                            e lo sviluppo
                (Castel Gandolfo, 6-8 dicembre 1993)
                (Entrata in vigore: 3 dicembre 1993)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
NAZIONI UNITE
93 -DM- 381
                                                    8 Ottobre 1993
Eccellenza,
   Ho   l'onore  di  far  riferimento  ai  colloqui  svoltisi  tra  i
rappresentanti dell'Ente italiano per la Nuova Tecnologia,  l'Energia
e  l'Ambiente  (ENEA)  ed  i  rappresentanti  del  Dipartimento delle
Nazioni Unite per il Sostegno allo sviluppo ed i Servizi di  gestione
relativi  alla  convocazione di un Convegno sulle energie rinnovabili
per l'ambiente e lo  sviluppo:  formazione  di  capacita'  produttiva
post-UNCED  nei  paesi  in via di sviluppo (6-8 Dicembre 1993, Castel
Gandolfo, Italia). Il convegno del Gruppo di esperti mira a formulare
un programma  di  attivita'  di  cooperazione  tecnica  destinate  ad
aiutare  i paesi in via di sviluppo in particolare i meno progrediti,
ad  istituire  adeguati  meccanismi  istituzionali  a   livello   sia
nazionale   che  regionale,  a  rafforzare  la  capacita'  produttiva
autoctona tra i funzionari pubblici e privati addetti  allo  sviluppo
ed  all'utilizzazione  delle  fonti  rinnovabili  di  energia  per la
protezione  dell'ambiente  e  lo  sviluppo  sostenibile,  nonche'   a
formulare  un piano di lavoro vertente sulla creazione di una rete di
centri ottimali di  portata  internazionale  nel  campo  delle  fonti
rinnovabili di energia.
   L'UN/DDSMS  e  l'ENEA  sono  responsabili  di  tutte  le questioni
organizzative e finanziarie relative a detto Convegno.
   ---------------------------
   Sua Eccellenza
   Amb. Francesco Paolo FULCI
   Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
   Rappresentante Permanente d'Italia
   presso le Nazioni Unite
   New York, N.Y.
   L'UN/DDSMS fornira' materiale per la preparazione del programma  e
per  le  intese  organizzative  necessarie per il Convegno. Tutti gli
inviti e la selezione degli esperti e dei  rappresentanti  dei  paesi
donatori  e  dei  vari  enti,  nonche'  delle altre agenzie dell'ONU,
saranno effettuati dalle Nazioni Unite in consultazione  con  l'ENEA.
La  maggior  parte dei fabbisogni finanziari sara' a carico del Fondo
Societario delle Nazioni Unite per le Fonti Nuove  e  Rinnovabili  di
Energia  e  del bilancio ordinario del DDSMS, compresi i biglietti di
viaggio via aerea, le diarie  giornaliere  (DSA)  ed  i  costi  della
sistemazione  in  alberghi  locali  per  gli  esperti  ed  i delegati
dell'ONU.
   Anche l'ENEA fornira' materiale per l'organizzazione del  Convegno
e  prendera'  i provvedimenti del caso per quanto riguarda i locali e
le pertinenze necessarie,  comprese  le  sale  di  conferenza,  e  le
attrezzature ed il materiale ausiliario richiesto.
   Con  il presente scambio di lettere, ho l'onore di proporre al Suo
Governo che i seguenti termini si applichino al Convegno:
a) (i) La Convenzione sui Privilegi  e  le  Immunita'  delle  Nazioni
       Unite sara' applicabile relativamente al Convegno.
       I  partecipanti  invitati  dalle  Nazioni  Unite  godranno dei
       privilegi e delle immunita' previsti  per  gli  esperti  delle
       Nazioni  Unite in missione dall'Articolo VI della Convenzione.
       I funzionari delle Nazioni Unite partecipanti, o che  svolgono
       funzioni  inerenti  al Convegno godranno dei privilegi e delle
       immunita' previste  in  base  agli  Articoli  V  e  VII  della
       Convenzione.    Ai  funzionari delle Agenzie specializzate che
       partecipano al Convegno, saranno concessi  i  privilegi  e  le
       immunita'  previste  in  base  agli  articoli  VI e VIII della
       Convenzione sui Privilegi e  le  Immunita'  delle  Istituzioni
       specializzate.
(ii) Fatte salve le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le
       Immunita'  delle  Nazioni  Unite,  tutti  i  partecipanti e le
       persone  che  esercitano  funzioni  in  connessione   con   il
       convegno,  beneficeranno  dei privilegi e delle immunita', dei
       servizi  e  delle  agevolazioni  che  potranno   essere   loro
       necessari  ai  fini  dell'esercizio  indipendente  delle  loro
       funzioni inerenti al Convegno.
b) Tutti i partecipanti e tutte  le  persone  che  svolgono  funzioni
       inerenti  al  convegno, avranno diritto ad entrare e ad uscire
       senza  impedimenti  dall'Italia.  I  visti   ed   i   permessi
       d'ingresso, laddove richiesti, saranno concessi gratuitamente.
       Per    le   domande   presentate   quattro   settimane   prima
       dell'apertura del Convegno, i visti dovranno  essere  concessi
       non   piu'  tardi  di  due  settimane  prima  dell'inizio  del
       Convegno.  Se  la  domanda  e'  presentata  meno  di   quattro
       settimane  prima  dell'inizio  del  Convegno, i visti dovranno
       essere concessi il piu' rapidamente possibile ed al piu' tardi
       tre giorni prima dell'apertura.
c) Ogni controversia relativa  all'interpretazione  o  all'attuazione
       del  presente  Accordo, ad eccezione delle controversie per le
       quali vigono specifiche norme della Convenzione sui  Privilegi
       e  le  Immunita'  delle  Nazioni Unite o di ogni altro accordo
       applicabile, sara' sottoposta,  salvo  se  le  Parti  decidano
       diversamente, ad un Tribunale di tre arbitri, di cui uno sara'
       nominato  dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, uno dal
       Governo, ed il terzo, che sara' il Presidente, dai  primi  due
       arbitri. Se una Parte non nomina un arbitro entro tre mesi dal
       momento  in  cui  l'altra  Parte ha notificato il nome del suo
       arbitro, o se i primi due arbitri non nominano  il  Presidente
       entro  tre  mesi dalla designazione o dalla nomina del secondo
       tra di loro, detto arbitro sara' nominato dal Presidente della
       Corte Internazionale di  Giustizia  su  richiesta  dell'una  e
       dell'altra  Parte  alla  controversia.  Salvo  se diversamente
       stabilito  dalle  Parti,  il  Tribunale  adottera'  il proprio
       regolamento  procedurale,  provvedera'  a  rimborsare  i  suoi
       membri ed a ripartire le spese tra le Parti, e prendera' tutte
       le  sue decisioni a maggioranza di due terzi. La sua decisione
       su  tutte  le  questioni  di  procedura  e  di  merito   sara'
       definitiva,  anche  se  pronunciata in contumacia di una delle
       Parti, e vincolante per entrambe le Parti.
       Propongono inoltre che  all'atto  del  ricevimento  della  Sua
       conferma  per  iscritto della presente, il presente scambio di
       lettere costituisca l'accordo  tra  le  Nazioni  Unite  ed  il
       Governo  italiano  sulla  fornitura  di  servizi  da parte del
       Governo di Vostra Eccellenza per il summenzionato Convegno.
       Voglia  gradire,  Eccellenza  i  sensi  della  mia  piu'  alta
       considerazione.
                             Ji Chaozhu
                      Vice-Segretario Generale
             Dipartimento per il sostegno allo sviluppo
                       ed i servizi gestionali
Rappresentanza Permanente d'Italia
presso le Nazioni Unite
                                          New York, 3 Dicembre 1993
   Ho l'onore di far riferimento alla Sua lettera n. 93-DM-381 dell'8
Ottobre, 1993 relativa alla convocazione di un Convegno sulle energie
rinnovabili  per  l'ambiente  e  lo  sviluppo:  capacita'  produttiva
post-UNCED nei paesi in via di sviluppo (6-8  Dicembre  1993,  Castel
Gandolfo,  Italia).  Le comunico la mia approvazione sul fatto che la
Sua lettera e la presente risposta siano considerate come uno scambio
di lettere costituente accordo tra le Nazioni  Unite  ed  il  Governo
italiano sui termini da applicare, come segue, al suddetto Convegno:
a)  (i)  La  Convenzione  sui  Privilegi e le Immunita' delle Nazioni
       Unite sara' applicabile relativamente al Convegno.
       I partecipanti  invitati  dalle  Nazioni  Unite  godranno  dei
       privilegi  e  delle  immunita'  previsti per gli esperti delle
       Nazioni Unite in missione dall'Articolo VI della  Convenzione.
       I  funzionari delle Nazioni Unite partecipanti, o che svolgono
       funzioni inerenti al Convegno godranno dei privilegi  e  delle
       immunita'  previste  in  base  agli  Articoli  V  e  VII della
       Convenzione. Ai funzionari  delle  Agenzie  specializzate  che
       partecipano  al  Convegno,  saranno  concessi i privilegi e le
       immunita' previste in base  agli  articoli  VI  e  VIII  della
       Convenzione  sui  Privilegi  e  le Immunita' delle Istituzioni
       specializzate.
(ii) Fatte salve le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le
       Immunita' delle Nazioni  Unite,  tutti  i  partecipanti  e  le
       persone   che   esercitano  funzioni  in  connessione  con  il
       convegno, beneficeranno dei privilegi e delle  immunita',  dei
       servizi   e   delle  agevolazioni  che  potranno  essere  loro
       necessari  ai  fini  dell'esercizio  indipendente  delle  loro
       funzioni inerenti al Convegno.
-------------------------------
Signor Ji Chaozu
Vice-segretario Geenrale
Dipartimento per lo Sviluppo
Economico e Sociale
Stanza DC1 - 1220
1, United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017
b)  Tutti  i  partecipanti  e  tutte le persone che svolgono funzioni
       inerenti al convegno, avranno diritto ad entrare e  ad  uscire
       senza   impedimenti   dall'Italia.   I  visti  ed  i  permessi
       d'ingresso, laddove richiesti, saranno concessi gratuitamente.
       Per   le   domande   presentate   quattro   settimane    prima
       dell'apertura  del  Convegno, i visti dovranno essere concessi
       non  piu'  tardi  di  due  settimane  prima  dell'inizio   del
       Convegno.   Se  la  domanda  e'  presentata  meno  di  quattro
       settimane prima dell'inizio del  Convegno,  i  visti  dovranno
       essere concessi il piu' rapidamente possibile ed al piu' tardi
       tre giorni prima dell'apertura.
c)  Ogni  controversia  relativa all'interpretazione o all'attuazione
       del presente Accordo, ad eccezione delle controversie  per  le
       quali  vigono specifiche norme della Convenzione sui Privilegi
       e le Immunita' delle Nazioni Unite o  di  ogni  altro  accordo
       applicabile,  sara'  sottoposta,  salvo  se  le Parti decidano
       diversamente, ad un Tribunale di tre arbitri, di cui uno sara'
       nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, uno  dal
       Governo,  ed  il terzo, che sara' il Presidente, dai primi due
       arbitri. Se una Parte non nomina un arbitro entro tre mesi dal
       momento in cui l'altra Parte ha notificato  il  nome  del  suo
       arbitro,  o  se i primi due arbitri non nominano il Presidente
       entro tre mesi dalla designazione o dalla nomina  del  secondo
       tra di loro, detto arbitro sara' nominato dal Presidente della
       Corte  Internazionale  di  Giustizia  su  richiesta dell'una o
       dell'altra Parte  alla  controversia.  Salvo  se  diversamente
       stabilito  dalle  Parti,  il  Tribunale  adottera'  il proprio
       regolamento  procedurale,  provvedera'  a  rimborsare  i  suoi
       membri ed a ripartire le spese tra le Parti, e prendera' tutte
       le  sue decisioni a maggioranza di due terzi. La sua decisione
       su  tutte  le  questioni  di  procedura  e  di  merito   sara'
       definitiva,  anche  se  pronunciata in contumacia di una delle
       Parti, e vincolante per entrambe le Parti.
       Propongono inoltre che  all'atto  del  ricevimento  della  Sua
conferma  per iscritto della presente, il presente scambio di lettere
costituisca l'accordo tra le Nazioni Unite  ed  il  Governo  italiano
sulla  fornitura di servizi da parte del Governo di Vostra Eccellenza
per il summenzionato Convegno.
       Mi avvalgo dell'occasione per farLe pervenire  i  sensi  della
mia piu' alta considerazione.
                        Francesco Paolo Fulci
                            AMBASCIATORE
                                453.
                Roma, 23 giugno 1993 - 21 luglio 1994
      Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo degli Stati Uniti d'America
      concernente il Memorandum d'Intesa del 14-22 giugno 1993
  tra la NASA e l'ASI, relativo alla missione Cassini, con Allegato
                 (Entrata in vigore: 21 luglio 1994)
                                               077/11093
 Ministero degli Affari Esteri
                                               Roma, 21 luglio 1994
NOTA VERBALE
   Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  presenta  i suoi complimenti
all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di riferirsi
alla Nota N. 286 del 23 giugno 1993, con cui l'Ambasciata degli Stati
Uniti d'America propone di recepire in  un  accordo  tra  il  Governo
della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America il
testo  del  Memorandum of Understanding del 22 giugno 1993 tra la Na-
tional Aeronautics and  Space  Administration  e  l'Agenzia  Spaziale
Italiana  -  allegato  alla  Nota  stessa  -  relativo  alla Missione
Cassini.
   Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  ha  l'onore   di   informare
l'Ambasciata  degli  Stati  Uniti  d'America  che  il  Governo  della
Repubblica Italiana accetta  le  proposte  contenute  nella  predetta
Nota,  compreso  l'allegato  Memorandum  of Understanding, e che tale
scambio di Note rappresenta un accordo tra i due Governi che entrera'
in vigore alla data della presente Nota.
   Il Ministero degli Affari  Esteri  si  avvale  dell'occasione  per
rinnovare  all'Ambasciata  degli  Stati Uniti d'America i sensi della
sua piu' alta considerazione.
---------------------------
AMBASCIATA
DEGLI STATI UNITI
D'AMERICA
ROMA
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
               Ambasciata degli Stati Uniti d'America
N. 286
   L'Ambasciata  degli  Stati  Uniti  d'America   presenta   i   suoi
complimenti   al  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica
Italiana, ed ha l'onore di far riferimento al recente dibattito tra i
rappresentanti del Governo degli Stati Uniti d'America ed il  Governo
della Repubblica italiana relativamente ai termini ed alle condizioni
alle quali la cooperazione per la "Missione Cassini" sara' realizzata
dalla NASA e dall'Agenzia spaziale italiana (ASI).
   L'Ambasciata  propone  che la cooperazione tra i due Governi sulla
Missione Cassini avvenga secondo i termini e le condizioni  stabilite
nel  Memorandum d'Intesa allegato, stipulato il 22 giugno 1993 tra la
NASA e l'ASI.
   Se  la  precedente  proposta  e'  accettabile per il Governo della
Repubblica Italiana,  l'Ambasciata  propone  che  la  presente  Nota,
compreso  il  Memorandum  d'Intesa  allegato,  e  la Nota di risposta
affermativa del Ministero costituiscano un accordo tra i due  Governi
che  entrera'  in vigore alla data della risposta del Ministero e che
rimarra' in vigore fino alla cessazione del Memorandum  d'Intesa,  in
conformita' con i termini in esso contenuti.
   L'Ambasciata   degli   Stati   Uniti   si  avvale  della  presente
opportunita' per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri  i  sensi
della sua piu' alta considerazione.
   Ambasciata degli Stati Uniti d'America
   Roma, 23 giugno 1993
   Allegato:
   Memorandum d'Intesa
                         MEMORANDUM D'INTESA
                                 tra
              l'AMMINISTRAZIONE NAZIONALE STATUNITENSE
                   DELL'AERONAUTICA E DELLO SPAZIO
                                  e
                     l'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
                           concernente la
                          MISSIONE CASSINI
L'Amministrazione  Nazionale  Statunitense  dell'Aeronautica  e dello
Spazio (in seguito detta "NASA")
e
l'Agenzia Spaziale Italiana (in seguito detta "ASI");
RICORDANDO la  cooperazione  di  lunga  data  tra  la  NASA  e  l'ASI
nell'attuazione dei programmi scientifici spaziali e tenuto conto dei
risultati dello studio della Fase B del Programma Cassini, intrapreso
congiuntamente dalla NASA e dall'ASI;
PREMESSO  CHE  la  NASA  ha  sottoscritto  un Memorandum d'Intesa con
l'Agenzia Spaziale Europea  (ESA)  con  il  quale  la  NASA  fornira'
l'Orbitante Saturniano Cassini e l'ESA fornira' la Sonda Huygens; e
CONSIDERATO che la cooperazione per la missione Cassini tra la NASA e
l'ASI   accentuera'  la  valenza  scientifica  di  detta  missione  e
assicurera' reciproci vantaggi,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
                       Articolo 1 - OBIETTIVO
1. L'obiettivo del presente Memorandum d'Intesa  (MOU)  consiste  nel
   definire  le  modalita' e i mezzi di attuazione della cooperazione
   tra NASA ed ASI (in seguito  dette  "le  Parti")  nell'ambito  del
   Programma  Cassini,  che  prevede  lo  sviluppo  e  l'utilizzo del
   veicolo  spaziale  Orbitante  Saturniano  Cassini/   della   Sonda
   Huygens, nonche' la missione descritta al successivo Articolo 3.
2.  Il  presente  MOU  prevede  la  cooperazione  tra  le Parti nella
   progettazione   e   nello   sviluppo   di    quattro    componenti
   dell'Orbitante  Saturniano  Cassini,  e precisamente: il complesso
   Antenna-1 ad alto/basso guadagno; il  sottosistema  strumentale  a
   radiofrequenza; il radar Cassini; e lo spettrometro di rilevamento
   nell'infrarosso  e  nel visibile (VIMS). Esso descrive altresi' le
   competenze  d'interfaccia  gestionali,  tecniche  e  operative  da
   suddividersi tra le Parti, necessarie per garantire la continuita'
   e  la  compatibilita'  tra  le  rispettive attivita'; i ruoli e le
   responsabilita' delle  Parti,  nonche'  gli  impegni  giuridici  e
   finanziari delle stesse.
3.  L'attuazione  programmatica e tecnica del MOU sara' descritta nel
   Piano di Attuazione del Progetto (PIP) Cassini del Laboratorio  di
   Propulsione  a  Reazione (JPL)/ASI, che dovra' essere elaborato ai
   sensi dell'Articolo 6.
                      Articolo 2 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente MOU, si applicano le seguenti definizioni:
1. Cassini: La missione congiunta, senza presenza umana, su Saturno e
   sul suo satellite Titano, dalla progettazione della missione  fino
   a   tutte   le   fasi  della  sua  realizzazione,  comportante  la
   partecipazione della NASA, dell'ASI e dell'ESA.
2. Programma Cassini: la missione programmatica Cassini in seno  alla
   NASA.
3.  Progetto  Cassini:  l'attuazione della missione Cassini presso il
   Laboratorio di Propulsione a Reazione.
4. Veicolo spaziale Cassini: il veicolo spaziale composito  Orbitante
   Saturniano  Cassini/Sistema  di  sonda Huygens da utilizzare nella
   missione Cassini.
5. Orbitante Saturniano Cassini: il veicolo spaziale utilizzato nella
   missione  Cassini  per  il  volo  fino  a  Saturno,  per  compiere
   un'orbita  all'interno  del  sistema  saturniano  e  effettuarvi i
   rilevamenti previsti, nonche' per il trasporto della Sonda Huygens
   su Titano.
                        Articolo 3 - MISSIONE
1. Il veicolo spaziale Cassini esplorera' il sistema di Saturno,  che
   contiene  una  moltitudine di corpi ricchi di componenti volatili,
   ed effettuera' una registrazione dei processi che hanno modificato
   tali corpi.  Il  veicolo  spaziale  Cassini  si  comporra'  di  un
   Orbitante  Saturniano  fornito dalla NASA e di un Sistema di Sonda
   Huygens fornito dall'ESA. L'Orbitante Saturniano  trasportera'  la
   Sonda  Huygens  su  Titano  e  compira'  ripetuti voli ravvicinati
   attorno a Titano onde effettuare uno studio  intensivo  di  questo
   satellite  di  Saturno. La missione eseguira' inoltre osservazioni
   approfondite di numerosi altri satelliti di Saturno, degli  anelli
   saturniani, dell'atmosfera e della magnetosfera. Lungo il percorso
   verso  Saturno,  il veicolo spaziale passera' attraverso la fascia
   degli asteroidi e successivamente volera' attorno a  Giove.  Prima
   di  Saturno  non  sono  previste operazioni scientifiche, salvo un
   limitato controllo strumentale di crociera e, all'incirca a 3 anni
   dal lancio, misurazioni dell'onda di gravita'.
2. Le Parti elaboreranno, manterranno e si scambieranno programmi  di
   attuazione  coordinata.  Detti  programmi,  comprendenti  le  date
   previste  per  le  seguenti  tappe  principali,  potranno   essere
   riveduti  durante il periodo di validita' del Programma Cassini. I
   programmi  di   attuazione   coordinata   saranno   all'occorrenza
   aggiornati   in  modo  da  adeguarli  alle  suddette  modifiche  e
   formalmente conservati in un'idonea documentazione  di  programma,
   come previsto nel PIP Cassini JPL/ASI.
3.   La   NASA  prevede  di  lanciare  il  veicolo  spaziale  Cassini
   nell'ottobre 1997 su di  un  veicolo  da  lancio  IV/Centauro.  La
   traiettoria  del  volo  richiedera'  poco  piu'  di sette anni dal
   lancio fino all'inserimento  nell'orbita  di  Saturno.  Una  volta
   raggiunto  il sistema di Saturno, la durata massima della missione
   e' prevista in quattro anni.
4.  Alla  data  della firma del presente MOU, per la missione Cassini
   sono previste le seguenti scadenze:
   Data nominale di lancio del veicolo spaziale
   Cassini                                            6 ottobre  1997
   Volo attorno a Giove                              30 dicembre 2000
   Arrivo su Saturno                                 25 giugno   2004
   Ingresso della sonda nell'atmosfera
   di Titano                                         27 novembre 2004
   Termine massimo della missione di volo            25 giugno   2008
               Articolo 4 - RESPONSABILITA' DELLA NASA
Per attuare la cooperazione in questione, la  NASA  si  assumera'  le
seguenti responsabilita':
1.  Complesso  Antenna  ad  alto  guadagno/Antenna-1 a basso guadagno
   (HGA/LGA1):
   A. Fornire il  direttore  tecnico  responsabile  del  sottosistema
      dell'antenna,  cui  competera'  la  responsabilita'  principale
      nella definizione delle caratteristiche, nella  gestione  delle
      interfacce   e   per  il  monitoraggio  dell'avanzamento  della
      realizzazione dell'HGA/LGA1.
   B.  Fornire  un  Documento  relativo  alle   caratteristiche   del
      complesso Antenna ad alto guadagno/Antenna-1 a basso guadagno e
      indicare le tappe principali del programma.
2. Sottosistema strumentale di radiofrequenza (RFIS)
   A.   Fornire  il  direttore  responsabile  degli  strumenti  radio
      scientifici, cui competera' la responsabilita' principale nella
      definizione complessiva della strumentazione radio scientifica,
      di cui fa parte il RFIS.
   B.  Fornire  il  Documento  relativo  alle   caratteristiche   del
      sottosistema  strumentale a radiofrequenza, che comprendera' le
      caratteristiche  del  trasmettitore  nella  banda   S   e   del
      traduttore della banda Ka.
   C.   Fornire   il   monitoraggio  della  Deep  Space  Network  per
      l'esperimento radio scientifico nella banda S e in quella Ka.
   D. Fornire un eccitatore della banda Ka modello d'ingegneria e  un
      amplificatore del tubo a onde progressive (TWTA) della banda K,
      modello   banda  Ku,  il  trasmettitore  e  il  ricevitore  con
      oscillatore locale stabile, il generatore digitale  di  segnali
      acustici,  l'alimentazione del sottosistema elettronico RF e il
      rilevatore radiometrico della banda Ku).
   D. Fornire un tabellone per circuiti elettronici sperimentali:  un
      model d'ingegneria del sottosistema RF della banda KU  (che  e'
      perfezionabile a un ricambio di volo), un'unita' di volo, pezzi
      di  ricambio per i moduli e i componenti di volo a passo lungo,
      nonche' l'attrezzatura di supporto per il JP"
   E. Partecipare con la NASA allo sviluppo dell'elaboratore dati  al
      suolo del RADAR Cassini.
4. Spettrometro di rilevamento nel visibile e nell'infrarosso (VIMS)
   A.  Fornire  il vice-capoprogetto del VIMS, che sara' responsabile
      in particolare del canale nel visibile.
   B. Fornire un direttore strumenti del VIMS per l'hardware a carico
      dell'ASI.
   C. Fornire il vice-esperto di sistemi VIMS.
   D.  Partecipare  con la NASA alla definizione, all'inserimento, al
      collaudo e alla taratura degli strumenti.
      d'ingegneria, da inserire nel modello d'ingegneria del RFIS.
   E. Fornire un eccitatore di volo: su banda Ka e un complesso  TWTA
      di volo: su banda Ka da inserire nel RFIS di volo.
   F.  Fornire  due  serie  di  piastre montacarichi per il montaggio
      degli insiemi del  modello  di  ingegneria  e  l'altra  per  il
      montaggio degli insiemi di volo del RFIS.
   G.  Fornire  interfacce  telemetriche  e di comando in volo per il
      RFIS.
3. Radar Cassini (RADAR)
   A.   Fornire   il   direttore   responsabile   dell'organizzazione
      funzionale  per  la strumentazione del RADAR, cui competera' la
      responsabilita' principale nella definizione globale del RADAR,
      ivi  comprese  la  tecnica  dei  sistemi,  l'integrazione,   il
      collaudo e le operazioni della missione.
   B. Procedere alla messa a punto di un sottosistema digitale, di un
      tabellone  per  circuiti  sperimentali, di un modello su telaio
      grande di volo,  di  pezzi  di  ricambio  per  i  moduli  ed  i
      componenti  di  volo  a  passo  lungo,  e delle attrezzature di
      supporto.
   C. Procedere all'elaborazione dei dati al suolo del RADAR.
4. Spettrometro di rilevamento nel visibile e nell'infrarosso (VIMS).
   A. Fornire il direttore  del  progetto  VIMS,  cui  competera'  la
      responsabilita'  principale  nella  definizione globale e nella
      consegna della strumentazione VIMS, compresi l'integrazione, il
      collaudo e le operazioni della missione Cassini.
   B. Fornire il direttore  della  strumentazione  per  l'hardware  a
      carico della NASA.
   C. Fornire l'esperto in sistemi VIMS.
5. Generali
   A.  Progettare,  fabbricare,  inserire  e  collaudare  il  Sistema
      Operativo della Missione Cassini.
   B. Definire  e  mantenere  il  comando  della  configurazione,  in
      collaborazione  con  l'ASI,  delle  interfacce  tecniche  e  di
      programma tra le Parti.
   C. Integrare il veicolo spaziale Cassini, effettuare  su  di  esso
      collaudi del sistema e ambientali, e installarlo sul veicolo di
      lancio.
   D.  Fornire  un veicolo di lancio su Titano IV/Centauro e le rela-
      tive attrezzature di lancio compatibili con gli obiettivi della
      missione  scientifica  e  con  le  risultanti   caratteristiche
      tecniche.
   E.  Assicurare  la conformita' del veicolo spaziale Cassini con le
      interfacce del veicolo di lancio su Titano IV/Centauro e con  i
      requisiti di sicurezza.
   F.   Lanciare  il  veicolo  spaziale  Cassini  e  inserirlo  nella
      traiettoria prevista.
   G. Fornire il supporto Deep Space Network e dirigere le operazioni
      di volo per il veicolo spaziale  Cassini  per  l'intera  durata
      della missione.
   H.  Fornire  all'ASI un supporto di collegamento alla gestione del
      programma, secondo condizioni da concordarsi.
   I. Fornire un  monitoraggio  tecnico  presso  la  sede  del  capo-
      commessa dell'ASI.
   J. Fornire un supporto tecnico al capo-commessa dell'ASI in base a
      condizioni da concordarsi.
   K.  Fornire  una descrizione della garanzia del prodotto presso la
      sede  del  capo-commessa  dell'ASI  durante   la   fase   della
      fabbricazione e del collaudo.
                Articolo 5 - RESPONSABILITA' DELL'ASI
Per  realizzare  la  cooperazione  prevista,  l'ASI  si  assumera' le
responsabilita' elencate qui di seguito:
1. Complesso Antenna ad alto guadagno/Antenna-1 a basso  guadagno  di
   Cassini (HGA/LGA1).
   A.  Elaborare  un  piano  di  attuazione  HGA/LGA1  e  le relative
      scadenze, da sottoporre all'approvazione della NASA.
   B. Elaborare le specifiche per le prestazioni dell'HGA/HGA1 e  dei
      suoi componenti, da sottoporre all'approvazione della NASA.
   C.  Distaccare  un  rappresentante del gruppo di progettazione del
      veicolo  spaziale  presso  il  Laboratorio  di  Propulsione   a
      Reazione  (JPL)  della  NASA  durante  la  progettazione  e  lo
      sviluppo.
   D. Effettuare verifiche  trimestrali  presso  la  sede  del  capo-
      commessa   in   cui   saranno  presentate  le  scadenze  e  gli
      avanzamenti tecnici.
   E. Effettuare  verifiche  formali  del  progetto  preliminare  del
      HGA/LGA1  del  sottosistema,  del progetto critico e della fase
      precedente  al  caricamento  per  un  comitato   di   revisione
      congiunto NASA/ASI.
   F.  Partecipare ai controlli di livello del progetto, quali quelli
      inerenti  la  situazione,  la  progettazione  e  lo  stato   di
      preparazione.
   G.  Fornire  un modello strutturale/termico del HGA/HGA1 al JPL, a
      supporto del collaudo del modello sperimentale  dinamico  (DTM)
      del  veicolo  spaziale  e  del  collaudo  del  vuoto acustico e
      termico del veicolo spaziale.
   H. Fornire un modello d'ingegneria (EM) del HGA/HGA1 al JPL per il
      collaudo  della  compatibilita'  del  sistema  con  il  veicolo
      spaziale.   L'EM  potra'  essere  utilizzato  per  il  collaudo
      dell'idoneita' da parte del capo-commessa.
   I. Fornire al JPL una (1) accettazione di volo collaudata  ed  una
      calibrazione  RF  HGA/LGA1.  L'EM sara' utilizzato come riserva
      per il volo.
   J. Fornire tutta l'attrezzatura necessaria per il  supporto  della
      gestione a terra del HGA/HGA1.
   K.  Fornire al JPL il supporto eventualmente necessario durante le
      operazioni di collaudo e di integrazione.
2. Sottosistema  della  strumentazione  e  radiofrequenza  (RFIS)  di
   Cassini:
   A.  Elaborare  i  piani  di  realizzazione del trasmettitore della
      banda  S  e  del  traduttore  della  banda  Ka  e  i   relativi
      scadenzari, da sottoporre all'approvazione della NASA.
   B.  Elaborare  le caratteristiche del trasmettitore della banda S,
      del traduttore della banda Ka e dei componenti a microonde,  da
      sottoporre all'approvazione della NASA.
   C. Fornire un rappresentante al gruppo per la strumentazione radio
      scientifica  presso  il  Laboratorio  di Propulsione a Reazione
      della NASA. Costui fungera' anche da rappresentante  presso  il
      gruppo di progettazione del veicolo spaziale durante la fase di
      progettazione e sviluppo.
   D.  Effettuare  controlli  trimestrali  presso  la  sede del capo-
      commessa, durante i quali saranno  presentati  gli  avanzamenti
      tecnici e le varie scadenze.
   E.  Effettuare  controlli  formali  del progetto preliminare e del
      progetto critico sui complessi RFIS  forniti  dall'ASI  per  un
      comitato di revisione del progetto.
   F.  Partecipare  ai  controlli  di  livello del progetto, quali le
      verifiche della situazione, della progettazione e  dello  stato
      di preparazione.
   G.  Fornire modelli d'ingegneria del trasmettitore della banda S e
      del traduttore della banda Ka, da inserire  in  un  modello  di
      ingegneria RFIS.
   H.  Fornire  le prove di idoneita' del volo ed i pezzi di ricambio
      dei trasmettitori della banda S e dei  traduttori  della  banda
      Ka.   Le   parti  di  ricambio  potranno  essere  complessi  EM
      perfezionati.
   I. Elaborare le caratteristiche dei  componenti  a  microonde  del
      RFIS, da sottoporre all'approvazione della NASA.
   J.  Effettuare  i controlli sul progetto preliminare, sul progetto
      critico e sul precaricamento, da sottoporre a  un  comitato  di
      revisione NASA/ASI.
   K.  Fornire  idonei  componenti  a  microonde RFIS per il volo e i
      pezzi di ricambio RFIS.
   " Inserire i complessi RFIS, compresi quelli forniti dalla NASA, e
      fornire al JPL un RFIS EM, un RFIS  di  volo,  e  complessi  di
      ricambio  a  passo  lungo.  (I  complessi  di  ricambio ASI del
      trasmettitore della banda S, il traduttore della banda Ka, e  i
      componenti  a microonde  possono essere gruppi EM perfezionati,
      installati, nel RFIS EM.).
   M. Fornire al JPL  le  necessarie  attrezzature  di  supporto  per
      l'inserimento nel sistema e i collaudi ambientali S/C.
   N.  Assicurare  un  supporto  al  JPL  durante  i  collaudi  delle
      interfacce RFIS con il sottosistema di radiofrequenza,  durante
      l'inserimento  del  RFIS  nel  veicolo  spaziale,  e  durante i
      collaudi operativi e la calibrazione della strumentazione radio
      scientifica.
   O. Partecipare  al  RFIS  e  continuare  ad  esserne  responsabile
      durante il collaudo del sistema del veicolo spaziale.
3. Radar (RADAR):
   A.  Fornire  il  vice-responsabile  dell'organizzazione funzionale
      della strumentazione del RADAR.
   B. Partecipare, con la NASA alla definizione globale del RADAR del
      Cassini, ivi compresi l'ingegneria, l'inserimento, il  collaudo
      e le operazioni della missione.
   C.  Provvedere  allo  sviluppo  del sottosistema RF della Banda Ku
      (comprendente il selettore della
   E. Elaborare e fornire il sottosistema del canale nel visibile.
   F. Fornire al JPL il VIMS del canale nel visibile v-v un  EM,  che
      sia  perfezionabile a un ricambio di volo, e un'unita' di volo,
      perfettamente idonea e collaudata.
5. Generali
   A. Fornire un direttore  residente  di  collegamento  tecnico,  da
      insediare presso il Laboratorio di Propulsione a Reazione.
                        Articolo 6 - GESTIONE
1.  La  NASA  ha creato un Ufficio per il Programma Cassini presso la
   propria sede, con a capo il Direttore del Programma  Cassini,  che
   e'  responsabile  di quanto segue: gestione globale del programma;
   collegamento e coordinamento con  altri  enti  governativi  e  non
   governativi    statunitensi;    elaborazione,   previa   opportuna
   consultazione con l'ASI, delle direttrici e delle principali tappe
   della politica programmatica della NASA  per  quanto  concerne  la
   missione Cassini; e supervisione dell'esecuzione del progetto onde
   assicurare  la  conformita'  della  missione  Cassini  con  quanto
   convenuto nel Piano  di  Attuazione  del  Progetto  (PIP)  Cassini
   JPL/ASI descritto al successivo paragrafo 5.
2. La NASA ha costituito un Ufficio Progetto presso il Laboratorio di
   Propulsione a Reazione (JPL), con a capo il Direttore del Progetto
   Cassini.   Questi  e'  responsabile  della  gestione  globale  del
   progetto  e  della  realizzazione  della  missione  Cassini,   ivi
   compreso   quanto  segue:  progettazione  globale,  fabbricazione,
   collaudo e montaggio dell'Orbitante  Saturniano  Cassini,  nonche'
   inserimento,  lancio e funzionamento del veicolo spaziale Cassini.
   Il Direttore del Progetto Cassini sara' inoltre responsabile dello
   sviluppo, dell'inserimento e  del  funzionamento  degli  strumenti
   scientifici;  a  lui  spettera'  la  decisione  finale su tutte le
   questioni inerenti l'ingegneria e il sottosistema scientifico;  e,
   in  conformita' con il PIP Cassini JPL/ASI, la decisione finale in
   materia di gestione finanziaria degli  strumenti  a  carico  della
   NASA,   dei   ricercatori   principali,   dei  coricercatori,  dei
   capigruppo e dei membri dei gruppi di strumenti e mezzi;  e  degli
   esperti interdisciplinari.
3. L'ASI costituira' un Ufficio del Programma presso la propria sede,
   diretto   da   un   Direttore  del  Programma  ASI.  Costui  sara'
   responsabile  della  gestione  generale  di  questi   elementi   e
   dell'esecuzione  di quei compiti spettanti all'ASI che il presente
   MOU prevede a supporto della missione Cassini.  Il  Direttore  del
   Programma ASI nominera' un Direttore del Progetto ASI.
4.  Tutte  le  decisioni  relative al programma e al progetto saranno
   reciprocamente comunicate dai Direttori del Progetto. Il Direttore
   del Progetto Cassini e il Direttore del Progetto ASI appronteranno
   e concorderanno il PIP Cassini  JPL/ASI  descritto  al  successivo
   paragrafo 5. Qualora la NASA o l'ASI richiedano la revisione delle
   voci  contenute  nel  PIP,  la  controparte  dovra' accettare tale
   richiesta; eventuali modifiche al PIP saranno  concordate  tra  il
   Direttore  del  Progetto  Cassini e il Direttore del Progetto ASI.
   L'originale  del  PIP  sara'  conservato  dal   JPL,   che   sara'
   responsabile del controllo della sua configurazione.
5.  Il PIP Cassini JPL/ASI conterra' indicazioni dettagliate circa le
   modalita' di esecuzione di tale progetto congiunto. Esso conterra'
   tra l'altro i seguenti elementi sotto specificati.
A. Piani e documenti sui requisiti previsti:
   (1) Organizzazioni di gestione.
   (2)  Documento  sulle   caratteristiche   dell'antenna   ad   alto
       guadagno/antenna-1 a basso guadagno.
   (3) Documento sulle caratteristiche del sottosistema strumentale a
       radio frequenza (RFIS).
   (4)  Documento  sulle caratteristiche di progetto e funzionali del
       sottosistema  elettronico  a   radiofrequenza   (parte   della
       strumentazione del RADAR).
   (5)  Specifiche  di  progetto  e  prestazioni del sottosistema del
       canale nel visibile del VIMS.
B. Procedura per una rapida attuazione delle modifiche apportate alle
   caratteristiche.
C.  Definizione  di  tutto  l'hardware  da  consegnare,  comprese  le
   attrezzature  di  supporto al suolo e le relative procedure opera-
   tive. Saranno definiti i materiali  che  l'ASI  dovra'  consegnare
   alla NASA e viceversa.
D. Individuazione dei modelli analitici e del software da consegnare.
E. Norme per il controllo della configurazione.
F.  Norme  per  il  monitoraggio,  il  controllo  e la verifica della
   garanzia  di  qualita',  della  sicurezza   ambientale   e   delle
   caratteristiche di affidabilita'.
G. Disposizioni per la redazione, a scadenze regolari, di rapporti di
   avanzamento scritti e orali.
H. Disposizioni per una tempestiva trasmissione di piani, procedure e
   rapporti da parte dell'appaltatore, compresi quelli che richiedano
   l'approvazione del Progetto Cassini.
I.  Procedure per una pronta soluzione di questioni da risolvere, per
   i problemi dello sviluppo, per i rapporti sui  problemi/insuccessi
   (P/FRs) e per le discrepanze.
J.  Scadenze  dei  principali  controlli,  rapporti  di avanzamento e
   consegne di hardware.
K. Definizione e pianificazione della partecipazione ai controlli.
" Qualunque altra informazione tecnica e gestionale che il  Direttore
   del  Progetto Cassini e il Direttore del Progetto ASI, di concerto
   con il Direttore  del  Programma  NASA  e  con  il  Direttore  del
   Programma  ASI,  riterranno  necessaria  ai fini del controllo del
   Progetto.
                 Articolo 7 - INDAGINI SCIENTIFICHE
1. La NASA ha designato  lo  Scienziato  del  Programma  Cassini  che
   rappresenta  gli  interessi  della  Scienza  presso  l'Ufficio del
   Programma  Cassini.  Lo  Scienziato  del  Programma  Cassini,   di
   concerto  con  il  Gruppo Scientifico del Progetto Cassini (PSG) e
   con lo Scienziato del  Progetto  Cassini,  e'  responsabile  della
   formulazione   degli   obiettivi   scientifici  del  progetto.  Lo
   Scienziato del Programma  Cassini  e'  responsabile  dell'esame  e
   dell'approvazione   di   eventuali   cambiamenti   di   scienziati
   partecipanti alla missione Cassini. Lo  Scienziato  del  Programma
   Cassini   e'   responsabile   dello   scambio   di   comunicazioni
   relativamente a questioni scientifiche tra l'Ufficio del Programma
   Cassini e gli uffici del Progetto Cassini e del Programma/Progetto
   ASI. Lo Scienziato del Programma Cassini e' altresi' tenuto a  far
   si  che  le  ricerche  Cassini  siano svolte coerentemente con gli
   obiettivi specifici e con l'assegnazione di risorse indicate nella
   scelta delle ricerche. Lo Scienziato del Programma Cassini  e'  un
   vicepresidente  del Gruppo Scientifico del progetto Cassini (V. il
   successivo paragrafo 3) ed  e'  membro  di  diritto  di  qualsiasi
   gruppo  di  lavoro permanente del PSG. Lo Scienziato del Programma
   Cassini partecipa ai dibattiti  concernenti  l'ottimizzazione  dei
   risultati  scientifici della missione e la risoluzione di esigenze
   scientifiche contrastanti.
2. La NASA ha designato lo Scienziato del Progetto Cassini  che  deve
   rispondere    al   Direttore   del   Progetto   Cassini   per   la
   massimizzazione dei risultati scientifici della  missione,  tenuto
   conto  dei  vincoli  di  quest'ultima.  Lo Scienziato del Progetto
   Cassini svolge molteplici ruoli per garantire che:  (1)  i  gruppi
   scientifici,   i   gruppi   di   ricercatori   e   gli  scienziati
   interdisciplinari siano correttamente supportati;  (2)  gli  altri
   elementi  del  progetto si assumano le proprie responsabilita' nel
   supportare gli aspetti scientifici della missione;  (3)  i  gruppi
   scientifici,   i   gruppi   di   ricercatori   e   gli  scienziati
   interdisciplinari    adempiano    correttamente    alle    proprie
   responsabilita';  e  (4)  le  esigenze  scientifiche  contrastanti
   vengano risolte. Lo Scienziato del Progetto  Cassini  presiede  il
   PSG Cassini (V. il successivo paragrafo 3) ed e' membro di diritto
   di  tutti  i  gruppi  scientifici  e di qualsiasi gruppo di lavoro
   permanente del PGS.
3. Un Gruppo Scientifico del Progetto Cassini (PSG), costituito dalla
   NASA e dall'ESA, fornira' una consulenza  scientifica  tramite  lo
   Scienziato  del  Progetto Cassini e lo Scienziato del Progetto ESA
   durante le  operazioni  di  sviluppo  e  di  volo  della  missione
   Cassini.    Tutti i Ricercatori Principali della strumentazione di
   volo della Sonda  Huygens  e  dell'Orbitante  Saturniano  Cassini,
   nonche'  i  Capigruppo  Strumentazione  e  Mezzi  e gli Scienziati
   Interdisciplinari sono membri  del  PSG  Cassini.  Tra  gli  altri
   membri  del  PSG  Cassini  figurano:  lo  Scienziato  del Progetto
   Cassini  (Presidente)   e   lo   Scienziato   del   Progetto   ESA
   (Vicepresidente),  nonche'  lo  Scienziato  del  programma Cassini
   (Vicepresidente).
4.  La  NASA  scegliera'  i  Gruppi  Scientifici   Cassini   per   la
   strumentazione  dei mezzi radio scientifici, del RADAR e del VIMS,
   in conformita' con le procedure fissate dalla NASA per  la  scelta
   delle ricerche scientifiche.
   L'ASI,  in  coordinamento con la NASA, designera' degli scienziati
   italiani per i gruppi Cassini radio scientifici, RADAR e VIMS.
       Articolo 8 - DIRITTI E DIVULGAZIONE DI DATI SCIENTIFICI
1. L'uso di dati scientifici  Cassini  per  l'analisi  scientifica  e
   l'esercizio  dei  diritti di prima pubblicazione sono riservati ai
   ricercatori della missione per un periodo di dodici mesi, a datare
   dalla ricezione dei dati  scientifici  e  di  eventuali  dati  sul
   veicolo spaziale connessi, in una forma idonea per l'analisi.
2.  I  ricercatori  della missione Cassini comunicheranno i dati agli
   altri  ricercatori  della  missione  Cassini,  ivi  compresi   gli
   Scienziati  Interdisciplinari  e  gli  Scienziati Partecipanti, in
   modo da massimizzare i risultati  scientifici  della  missione  in
   base alle procedure che verranno stabilite dal PSG Cassini.
   Dopo  il  periodo  dei  diritti  di  prima  pubblicazione,  i dati
   scientifici e  ausiliari  relativi  al  veicolo  spaziale  Cassini
   saranno  depositati  presso  il  Centro Nazionale Dati Scientifici
   Spaziali (NSSDC), ovvero presso  un'altra  sede  idonea  quale  il
   Sistema  Dati  Planetario,  come  stabilito dalla NASA. Detti dati
   saranno quindi messi a disposizione  della  comunita'  scientifica
   internazionale  tramite  il  Centro  Mondiale Dati per i Razzi e i
   Satelliti, o tramite altri  centri  idonei,  come  indicato  dalla
   NASA.
3.  I  risultati  scientifici  delle  ricerche della missione Cassini
   saranno  messi  a  disposizione  della  comunita'  scientifica  in
   generale   mediante  pubblicazione  su  giornali  specializzati  o
   tramite altri canali idonei di comunicazione. Dette  pubblicazioni
   e  detti rapporti comprenderanno un opportuno riconoscimento delle
   prestazioni fornite dalla Parti. Per  gli  elementi  definiti  nel
   presente  accordo,  i  ricercatori  Cassini forniranno alla NASA e
   all'ASI un idoneo  numero  di  copie  delle  pubblicazioni  e  dei
   rapporti.  Copie  di  tutte le pubblicazioni e di tutti i rapporti
   saranno inseriti nel Centro Nazionale  Dati  Scientifici  Spaziali
   (NSSDC)  della NASA e nella biblioteca dati dell'ASI. Qualora tali
   pubblicazioni o rapporti siano protetti da un copyright, la NASA e
   l'ASI godranno del diritto gratuito  di  riprodurre,  distribuire,
   elaborare  lavori  derivati e di utilizzare i lavori con copyright
   per propri fini.
4. La NASA e l'ASI avranno diritto ad utilizzare i dati (elaborati  e
   non)   in  qualunque  momento,  nell'espletamento  dei  rispettivi
   compiti,  ma  senza  che  cio'  pregiudichi  i  diritti  di  prima
   pubblicazione  dei  ricercatori  della missione, che sono previsti
   dal precedente paragrafo 1.
5.  La  definizione  di   eventuali   disposizioni   aggiuntive   che
   disciplinino   i   diritti   sui   dati,  la  gestione  dei  dati,
   l'archiviazione  dei  dati,  e  la  divulgazione  dei  dati  sara'
   congiuntamente   realizzata  dagli  Uffici  del  programma  e  del
   Progetto in collaborazione con il PSG Cassini.
            Articolo 9 - DIRITTI INERENTI I DATI TECNICI
1. I piani di volo, i manuali per gli utenti del veicolo spaziale e i
   dati relativi alle interfacce, all'inserimento, alla  sicurezza  e
   ai  collaudi  saranno  scambiati  senza  restrizioni  di sorta per
   quanto concerne il loro uso o la loro divulgazione.
2. Inoltre, ciascuna della parti si scambiera' i  dati  tecnici  e  i
   materiali necessari per adempiere ai propri compiti ai sensi degli
   Articoli  4 e 5 (a  seconda delle esigenze), salvo nel caso in cui
   una delle  parti  ritenga  necessario  scambiare  dati  che  siano
   controllati  per  l'esportazione  o considerati da quella Parte di
   proprieta' esclusiva, e dei quali si auspichi la  tutela;  in  tal
   caso,  la Parte che li fornisce apporra' sui dati tecnici una nota
   indicante che essi dovranno essere utilizzati  e  divulgati  dalla
   Parte  ricevente  e  dai  suoi appaltatori e subappaltatori per il
   solo scopo di adempiere ai propri compiti ai  sensi  del  presente
   MOU.  La  nota indichera' altresi' che i dati tecnici non dovranno
   essere divulgati o ritrasmessi a qualsiasi altra Parte, governo, o
   ente senza aver prima ricevuto il permesso scritto dalla Parte che
   li ha forniti. Nessun contraente sara' tenuto  a  proteggere  dati
   tecnici privi di tale nota.
3.  Una  delle  Parti  fornira', su richiesta, alla Parte richiedente
   quei dati tecnici e operativi prontamente disponibili che  possano
   essere  utili  alla Parte richiedente per analizzare e/o risolvere
   problemi potenziali o  effettivi  in  materia  di  hardware  o  di
   prestazioni del veicolo spaziale. Qualora venga formulata una tale
   richiesta,  i dati forniti saranno soggetti ai vincoli di tutela e
   alle altre condizioni previste al precedente paragrafo 2.
4. Il trasferimento di dati tecnici e di  materiali  tra  la  NASA  e
   l'ASI ai fini dello svolgimento di attivita' previste dal presente
   MOU e' soggetto alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia
   di controllo delle esportazioni.
                       Articolo 10 - CONTROLLI
1.  Per gli elementi di cui agli Articoli 4 e 5, la NASA partecipera'
   ai controlli di livello del sistema dell'ASI e l'ASI  partecipera'
   ai controlli di livello del sistema della NASA, come precisato nel
   PIP Cassini JPL/ASI.
   A.  La partecipazione sara' generalmente limitata ai Direttori del
      Programma e del Progetto e  all'altro  personale  del  Progetto
      competente,  nonche'  ad altri esperti tecnici dell'ASI e della
      NASA, come concordato tra i Direttori del Progetto.
   B.  Ogni  controllo  terra'  conto  dei  risultati  di  precedenti
      controlli pertinenti.
2.  La  determinazione  del  fatto  che gli elementi forniti dall'ASI
   (previsti  dall'Articolo  5)   sono   pronti   per   l'inserimento
   nell'Orbitante  Saturniano  di  Cassini si basera' su una serie di
   verifiche  definite  nel  PIP.  Tali  verifiche  saranno   dirette
   dall'ASI con una rappresentanza della NASA idonea e concordata. La
   determinazione finale del fatto che tali elementi siano pronti per
   l'inserimento   nell'Orbitante   Saturniano   Cassini   spetta  al
   Direttore  del  Progetto  Cassini  della  NASA,   in   base   alle
   raccomandazioni formulate dagli appositi Comitati di Controllo.
3. La determinazione finale del fatto che il veicolo spaziale Cassini
   sia  complessivamente  pronto al lancio spettera' alla NASA.  Tale
   determinazione   si   basera'   su   controlli   periodici   delle
   caratteristiche  del  veicolo,  della progettazione, dei collaudi,
   della configurazione, della verifica, nonche sui  controlli  della
   preparazione  al  volo. I controlli saranno presieduti dalla NASA,
   con un'idonea rappresentanza dell'ASI, e verteranno sul  concetto,
   sul  progetto  e  sulla  preparazione al volo del veicolo spaziale
   Cassini. La NASA  e  l'ASI  presenteranno  dati  di  ingegneria  e
   programmatici  come  precisato nel PIP, nel Documento di Controllo
   delle  Interfacce  JPL/ASI,  o  su  richiesta  del  Direttore  del
   Progetto Cassini della NASA.
4.  I  controlli saranno effettuati in modo da essere compatibili con
   le  procedure  NASA  per  l'Orbitante  Saturniano  Cassini  e   in
   conformita' con le scadenze convenute.
             Articolo 11 - STANDARD, SPECIFICHE E LINGUA
Gli  standard  e  le  specifiche saranno elaborati come parte del PIP
Cassini JPL/ASI e costituiranno  i  requisiti  per  i  controlli  del
progetto  Cassini congiunto. Tutte le comunicazioni scritte ufficiali
e la documentazione ufficiale saranno in inglese.
               Articolo 12 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Ciascuna  delle  Parti  si accollera' i costi per adempiere ai propri
compiti, ivi comprese le spese di viaggio e di trasferta del  proprio
personale,  nonche'  quelle per il trasporto di tutte le attrezzature
di cui tale Parte e' responsabile. L'obbligo delle Parti di adempiere
ai propri compiti e' soggetto alla disponibilita'  di  fondi  e  alle
rispettive procedure di finanziamento.
                 Articolo 13 - SDOGANAMENTO E VISTI
1.  La  NASA  e  l'ASI faranno del proprio meglio per provvedere allo
   sdoganamento gratuito di tutte le attrezzature  e  di  quant'altro
   necessario per l'attuazione di tale cooperazione.
2.  La  NASA  e  l'ASI  faranno  del  proprio meglio per agevolare il
   rilascio dei  visti  necessari  per  il  personale  della  NASA  e
   dell'ASI,   ivi   compresi   gli   appaltatori   e  i  ricercatori
   partecipanti alla missione Cassini.
               Articolo 14 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO
La comunicazione al pubblico di informazioni concernenti la  presente
cooperazione   potra'  essere  effettuata  da  ciascuna  delle  Parti
relativamente alle proprie attivita' come essa giudichera'  opportuno
e,  nella  misura  in  cui  fosse  coinvolta  la partecipazione della
controparte, previa idonea consultazione.
                    Articolo 15 - RESPONSABILITA'
1. Le parti sanciscono con il presente accordo la rinuncia incrociata
   di responsabilita' tra le Parti e le persone fisiche o  giuridiche
   ad esse connesse, onde favorire la partecipazione all'esplorazione
   dello  spazio,  all'uso e all'investimento. La rinuncia incrociata
   di responsabilita'  sara'  largamente  intesa  a  conseguire  tale
   obiettivo.
2. In base all'uso fattone nel presente articolo, il termine:
   (a) "Parte" significa un firmatario del presente MOU;
   (b) "persona collegata" significa:
        (i)      un  appaltatore  o  un subappaltatore di una Parte a
              qualsiasi livello;
        (ii)  un utente o un cliente di una delle Parti  a  qualsiasi
              livello; ovvero
        (iii) un appaltatore o un subappaltatore di un utente o di un
              cliente di una delle Parti a qualsiasi livello.
              Gli  "appaltatori"  e  i  "subappaltatori"  comprendono
              fornitori di ogni genere.
   (c) "Danno" significa:
        (i)   danno fisico o qualunque menomazione alla salute di una
              qualsiasi persona, ovvero morte:
        (ii)   danno, perdita, o perdita  dell'uso  di  un  qualsiasi
              bene;
        (iii) perdita di redditi o benefici; o
        (iv)  altri danni diretti, indiretti o conseguenziali.
   (d)   "Carico  utile"  significa  ogni  materiale  da  lanciare  o
       utilizzare su o in un veicolo da lancio sacrificabile (ELV); e
   (e) "Operazioni spaziali protette" significa  tutte  le  attivita'
       connesse  con  il  veicolo  da  lancio  e  con il carico utile
       effettuate  a  terra,  nello  spazio  extra-atmosferico  o  in
       transito   tra   la   Terra   e  lo  spazio  extra-atmosferico
       nell'esecuzione  del  presente  MOU.  Le  operazioni  spaziali
       protette  iniziano  con la firma del MOU e terminano una volta
       completate tutte le attivita' eseguite ad attuazione del  MOU.
       Esse comprendono tra l'altro, senza che cio' sia limitativo:
        (1)     Ricerca, progetto, sviluppo, collaudo, fabbricazione,
              montaggio,  inserimento,  funzionamento   o   uso   di:
              veicoli  di  lancio  sacrificabili  (ELV),  veicoli  di
              trasferimento,  carichi   utili,   apparecchiature   di
              supporto connesse, mezzi e servizi; e
        (2)   tutte le attivita' connesse con il supporto a terra, il
              collaudo,   l'addestramento,   la   simulazione,  o  le
              apparecchiature di guida  e  controllo,  e  i  mezzi  e
              servizi connessi.
               Le  "Operazioni Spaziali protette" escludono attivita'
              a terra che siano effettuate al  ritorno  dallo  spazio
              per   sviluppare   ulteriormente   il   prodotto  o  il
              procedimento di un carico  utile  destinato  a  un  uso
              diverso dalle attivita' connesse con gli ELV necessarie
              a completare l'applicazione del presente accordo.
3.   (a) Ciascuna delle Parti si impegna a una rinuncia incrociata di
        responsabilita',  in  base  alla  quale  ognuna  delle  Parti
        rinuncia   a   qualsiasi   rivendicazione  nei  confronti  di
        qualsiasi ente o persona tra quelli sotto elencati dal  punto
        3  (a)  al punto 3 (c) del presente articolo a causa di danni
        derivanti dalle operazioni spaziali protette.  Tale  rinuncia
        incrociata  si  applichera'  a  qualsiasi richiesta di danni,
        qualunque ne sia la configurazione  giuridica,  compresi  tra
        l'altro  ma  senza  che  cio' sia limitativo, il delitto e il
        torto (ivi  compresa  la  negligenza  di  qualsiasi  grado  e
        genere) e il contratto, nei confronti di:
        (i)   l'altra Parte;
        (ii)  una persona collegata all'altra Parte; o
        (iii)  i dipendenti di qualsiasi entita' tra quelle di cui ai
              punti 3 (a) (i) e 3 (a) (ii) del presente articolo.
    (b)  Inoltre  ciascuna  delle  Parti   estendera'   la   rinuncia
        incrociata  di  responsabilita', come precedentemente esposto
        nel presente articolo, alle persone fisiche o  giuridiche  ad
        essa  collegate,  richiedendo  loro  per contratto o in altro
        modo di accettare la rinuncia a qualsiasi rivendicazione  nei
        confronti  delle persone fisiche o giuridiche di cui ai punti
        dal 3 (a) (i) al 3 (a) (iii) del presente articolo.
    (c) Per dissipare eventuali dubbi, detta rinuncia  incrociata  di
        responsabilita'   comprende   una   rinuncia   incrociata  di
        responsabilita'    derivante    dalla    Convenzione    sulla
        Responsabilita'  Internazionale  per Danni Causati da Oggetti
        Spaziali, in cui la persona fisica o giuridica o la cosa  che
        provochi  il  danno  sia  coinvolta  in  operazioni  spaziali
        protette  e  la  persona  fisica  o  giuridica  o   la   cosa
        danneggiata sia danneggiata a causa del suo coinvolgimento in
        operazioni spaziali protette.
    (d)  Nonostante  le  altre  disposizioni del presente   articolo,
        detta rinuncia incrociata non si applichera' a:
        (i)   rivendicazioni tra una delle Parti e una persona fisica
              o giuridica ad essa pienamente collegata o tra  persone
              ad essa pienamente collegate;
        (ii)  rivendicazioni avanzate da una persona fisica, dai suoi
              eredi,   sopravvissuti  o  surrogati  nei  diritti  per
              lesioni o morte di detta persona fisica;
        (iii)  rivendicazioni  per  danni causati da cattiva gestione
              internazionale;
        (iv)  rivendicazione di proprieta' intellettuali;
        (v)    rivendicazioni contrattuali tra  le  parti  basate  su
              espresse disposizioni contrattuali dell'accordo; ovvero
        (vi) richieste di danni basate su un'inadempienza delle Parti
              o  delle persone fisiche o giuridiche ad esse collegate
              per sottrarsi alla rinuncia incrociata.
    (e) Nulla di quanto contenuto nel presente articolo dovra' essere
        inteso come se desse adito a una base di rivendicazione o  di
        azione legale laddove questa non esista in alcun altro modo.
     Articolo 16 - USO DEI BREVETTI: AUTORIZZAZIONE, CONSENSO E
                            RISARCIMENTO
1.  Onde  evitare  qualsiasi possibile interruzione nell'espletamento
   delle attivita' previste dal presente MOU, la NASA concede con  il
   presente  atto,  l'autorizzazione  e il consenso del Governo degli
   Stati Uniti (senza che cio' pregiudichi  eventuali  diritti  a  un
   risarcimento)  per  l'uso  e la produzione di qualsiasi invenzione
   coperta da un brevetto degli  Stati  Uniti  nell'espletamento  dei
   compiti   dell'ASI   ai  sensi  del  presente  MOU,  ivi  compreso
   l'espletamento  di  detti  compiti  da  parte  di  appaltatori   o
   subappaltatori dell'ASI.
2.  Qualora  il Governo statunitense sostenga una qualsiasi spesa per
   l'uso delle invenzioni coperte da brevetti  statunitensi  privati,
   sia  sotto  forma  di  royalties  dovute ai sensi di una esistente
   licenza di brevetto del Governo statunitense, sia sotto  forma  di
   un   uso   non  autorizzato  di  detti  brevetti  (violazione  del
   brevetto),   e   tale   spesa   venga    sostenuta    a    seguito
   dell'espletamento  dei  compiti  dell'ASI  e/o di un appaltatore o
   subappaltatore dell'ASI  ai  sensi  del  presente  MOU,  ovvero  a
   seguito  dell'uso  da parte della NASA, ai sensi del presente MOU,
   dei materiali o dei procedimenti forniti  dall'ASI  ai  sensi  del
   presente  MOU, l'ASI si impegna a risarcire il Governo degli Stati
   Uniti per detta spesa, ivi compresi  i  costi  di  violazione  dei
   brevetti  e  il  rimborso  di  eventuali royalties. L'ASI fornira'
   inoltre le informazioni e l'assistenza di cui dispone  al  Governo
   degli  Stati  Uniti  ai  fini  di  una sua difesa contro qualsiasi
   azione legale o rivendicazione  in  merito  a  detta  royalties  o
   violazione di brevetti.
       Articolo 17 - REGISTRAZIONE, GIURISDIZIONE E CONTROLLO
La  NASA  registrera'  l'Orbitante  Saturniano  Cassini  come oggetto
spaziale in conformita' con la Convenzione sulla Registrazione  degli
Oggetti  Lanciati  nello Spazio Extra-Atmosferico del 14 gennaio 1975
(Convenzione sulla Registrazione). Le Parti convengono che, ai  sensi
del  MOU  concernente la missione Cassini NASA/ESA, l'ESA registrera'
la Sonda Huygens Cassini come oggetto spaziale in conformita' con  la
Convenzione  sulla  Registrazione.  La  NASA e l'ESA conserveranno la
giurisdizione  e  il  controllo   sull'oggetto   spaziale   da   esse
registrato,  salvo  quanto diversamente e specificamente previsto dal
MOU della Missione Cassini della NASA/ESA o  dalle  sue  disposizioni
attuative.
          Articolo 18 - DIRITTI DI INVENZIONE E DI BREVETTO
Nessuna  disposizione del presente MOU potra' essere interpretata nel
senso di concedere o di implicare eventuali diritti  o  interessi  in
brevetti  o  invenzioni  delle  Parti  o dei rispettivi appaltatori o
subappaltatori.
                      Articolo 19 - EMENDAMENTI
Il presente MOU potra' essere emendato previo accordo  scritto  delle
Parti.
            Articolo 20 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le  Parti  si consulteranno in merito a qualunque questione che possa
comportare  conseguenze   negative   per   la   loro   attivita'   di
collaborazione.  Eventuali  controversie  circa  l'interpretazione  o
l'attuazione   delle   disposizioni   del   presente   programma   di
collaborazione   saranno   dapprima   sottoposte   ai  direttori  del
programma; ove esse non fossero risolte entro 10  giorni  lavorativi,
verranno  sottoposte  all'Amministratore  Associato della NASA per le
Scienze e le Applicazioni Spaziali e al Direttore Generale  dell'ASI,
che dovranno cercare di comporle. Le controversie per le quali non si
addivenga  a una composizione a questo livello saranno documentate e,
entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi, saranno  sottoposte
all'Amministratore   della   NASA   e  al  Presidente  dell'ASI,  per
soluzione.
                   Articolo 21 - CLAUSOLA SPECIALE
Qualora l'ASI rinunci a sviluppare uno o piu' degli elementi  di  cui
all'Articolo  5,  per  un  qualsivoglia  motivo,  ovvero  qualora gli
elementi completati non siano conformi alle specifiche convenute e ai
tempi previsti:
1. l'ASI  restituira'  alla  NASA,  senza  spese  e  con  la  massima
   sollecitudine,  tutti  i  disegni,  l'hardware e la documentazione
   concernenti i suddetti elementi;
2. la NASA avra' diritto a utilizzare  i  disegni,  l'hardware  e  la
   documentazione suddetti unicamente ai fini del completamento e del
   funzionamento  del  veicolo  spaziale Cassini e di qualsiasi altro
   gruppo analogo di veicoli spaziali successivamente sviluppati; e
3. l'ASI si impegna a fornire,  tra  l'hardware,  qualsiasi  elemento
   brevettato   di   cui  non  detenga  i  diritti  trasmissibili  di
   riproduzione.
             Articolo 22 - ENTRATA IN VIGORE E SCADENZA
Il presente MOU entrera' in vigore alla data dello  scambio  di  note
diplomatiche  che  ne  confermino le disposizioni. Restera' in vigore
per  12  anni  dal  lancio  del  veicolo  spaziale   Cassini,   salvo
rescissione  mediante accordo scritto delle Parti o preavviso scritto
di 1 anno di una delle Parti.  Potra'  essere  prorogato  per  quegli
ulteriori  periodi  che  potranno  essere  reciprocamente  concordati
mediante uno scambio di note diplomatiche.
f.to: firma illeggibile                      f.to firma illeggibile
per L'AMMINISTRAZIONE NAZIONALE              per L'AGENZIA SPAZIALE
DELL'AERONAUTICA E DELLO SPAZIO                  ITALIANA
data: 14 giugno 1993                         data: 22 giugno 1993
                                454.
                       Maputo, 29 luglio 1994
                Accordo di consolidamento del debito
              tra il Governo della Repubblica Italiana
             e il Governo della Repubblica del Mozambico
       (Club di Parigi del 23 marzo 1993) con due Annessi (*)
                 (Entrata in vigore: 29 luglio 1994)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
          ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
            ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
   Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica del Mozambico, nello spirito di amicizia e di cooperazione
economica esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale
firmato a Parigi  il  23  Marzo  1993  dai  Paesi  partecipanti  alla
riunione del "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
   Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:
   a)  dei  debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi
contrattuali dovuti all'Italia dal Mozambico nel  periodo  1  gennaio
1993  -  31  dicembre  1994 e non pagati, relativi a contratti per la
fornitura di merci e di servizi e l'esecuzione di  lavori  nonche'  a
Convenzioni  finanziarie  concluse anteriormente al 1 febbraio 1994 -
che prevedono un pagamento dilazionato su un periodo superiore ad  un
anno  -  e  che  beneficiano di una garanzia assicurativa dello Stato
italiano concessa in base alla legislazione italiana;
   b) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali,  dovuti  nel
periodo  1  gennaio  1993 - 31 Dicembre 1994 e non pagati, relativi a
crediti di aiuto di cui alle Convenzioni finanziarie tra il Banco del
Mozambico,  agente  per  conto  del  Governo  della  Repubblica   del
Mozambico  ed  il  MEDIOCREDITO  CENTRALE  firmate anteriormente al 1
febbraio 1984;
   c) dei debiti, per  capitale  ed  interessi  dovuti  alla  Sezione
Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (di seguito
denominata  "SACE")  dal  Mozambico  nel  periodo 1 gennaio 1993 - 31
Dicembre 1994, e non pagati, relativi agli Accordi di  consolidamento
tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica del Mozambico conclusi il 23 luglio 1985  e  l'11  gennaio
1988,  in attuazione dei Processi Verbali del Club di Parigi, in data
25 ottobre 1984 e 16 giugno 1987.
   d) dei debiti per capitale ed  interessi  dovuti  al  MEDIOCREDITO
CENTRALE  del Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 Dicembre 1994
e non pagati, relativi agli Accordi di consolidamento tra il  Governo
della   Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica  del
Mozambico  conclusi  il  23  luglio  1985  e  l'11  gennaio  1988  in
attuazione  dei  Processi  Verbali  del Club di Parigi del 25 ottobre
1984 e del 16 giugno 1987;
   e) dei debiti per interessi dovuti alla "SACE" dal  Mozambico  nel
periodo  1  gennaio  1993  -  31 dicembre 1994 e non pagati, relativi
all'Accordo  di  consolidamento  tra  il  Governo  della   Repubblica
italiana  ed il Governo della Repubblica del Mozambico concluso il 24
luglio 1992 in attuazione del Processo Verbale del Club di Parigi del
14 giugno 1990;
   f)  dei  debiti  per interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE del
Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994 e non  pagati
relativi   all'Accordo   di   consolidamento  tra  il  Governo  della
Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica  del  Mozambico,
concluso  il  24  luglio  1992 in attuazione del Processo Verbale del
Club di Parigi del 14 giugno 1990.
   I summenzionati debiti sono elencati negli Annessi A ("SACE") e  B
(MEDIOCREDITO)  al  presente  Accordo.  Tali  Annessi potranno essere
modificati di comune accordo tra le due Parti.
_____________
* Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                             ARTICOLO II
   a) I debiti di cui al precedente  Articolo  I,  a)  e  c)  saranno
trasferiti  -  nelle valute indicate nei rispettivi contratti o nelle
Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica del  Mozambico
(in appresso denominato "Governo" alla "SACE" come segue:
   - 1/7/1994        0,85%
   - 1/1/1995        0,89%
   - 1/7/1995        0,94%
   - 1/1/1996        0,98%
   - 1/7/1996        1,02%
   - 1/1/1997        1,07%
   - 1/7/1997        1,11%
   - 1/1/1998        1,16%
   - 1/7/1998        1,21%
   - 1/1/1999        1,26%
   - 1/7/1999        1,31%
   - 1/1/2000        1,36%
   - 1/7/2000        1,41%
   - 1/1/2001        1,47%
   - 1/7/2001        1,52%
   - 1/1/2002        1,58%
   - 1/7/2002        1,64%
   - 1/1/2003        1,70%
   - 1/7/2003        1,76%
   - 1/1/2004        1,82%
   - 1/7/2004        1,88%
   - 1/1/2005        1,95%
   - 1/7/2005        2,01%
   - 1/1/2006        2,08%
   - 1/7/2006        2,15%
   - 1/1/2007        2,22%
   - 1/7/2007        2,29%
   - 1/1/2008        2,36%
   - 1/7/2008        2,44%
   - 1/1/2009        2,51%
   - 1/7/2009        2,59%
   - 1/1/2010        2,67%
   - 1/7/2010        2,75%
   - 1/1/2011        2,84%
   - 1/7/2011        2,92%
   - 1/1/2012        3,00%
   - 1/7/2012        3,10%
   - 1/1/2013        3,19%
   - 1/7/2013        3,28%
   - 1/1/2014        3,37%
   - 1/7/2014        3,47%
   - 1/1/2015        3,57%
   - 1/7/2015        3,67%
   - 1/1/2016        3,77%
   - 1/7/2016        3,87%
   - 1/1/2017        3,99%
   b)  I  debiti  di  cui  al  precedente Articolo I, b) e d) saranno
trasferiti dal "Governo" al MEDIOCREDITO CENTRALE nelle valute  indi-
cate nelle convenzioni finanziarie - come segue:
   - 1/7/2006        0,29%
   - 1/1/2007        0,36%
   - 1/7/2007        0,43%
   - 1/1/2008        0,51%
   - 1/7/2008        0,60%
   - 1/1/2009        0,69%
   - 1/7/2009        0,78%
   - 1/1/2010        0,88%
   - 1/7/2010        0,99%
   - 1/1/2011        1,10%
   - 1/7/2011        1,22%
   - 1/1/2012        1,34%
   - 1/7/2012        1,47%
   - 1/1/2013        1,60%
   - 1/7/2013        1,74%
   - 1/1/2014        1,89%
   - 1/7/2014        2,05%
   - 1/1/2015        2,22%
   - 1/7/2015        2,39%
   - 1/1/2016        2,57%
   - 1/7/2016        2,76%
   - 1/1/2017        2,96%
   - 1/7/2017        3,18%
   - 1/1/2018        3,40%
   - 1/7/2018        3,63%
   - 1/1/2019        3,87%
   - 1/7/2019        4,13%
   - 1/1/2020        4,40%
   - 1/7/2020        4,68%
   - 1/1/2021        4,97%
   - 1/7/2021        5,28%
   - 1/1/2022        5,61%
   - 1/7/2022        5,95%
   - 1/1/2023        6,31%
   - 1/7/2023        6,68%
   - 1/1/2024        7,07%
                            Articolo III
   I  debiti  per  interessi  di  cui  nel  precedente Articolo I, e)
saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei rispettivi  contratti
o  nelle  Convenzioni  finanziarie  - dal "Governo" alla "SACE" in 10
rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere
il 1 luglio 1999 e l'ultima il 1 gennaio 2004.
                             Articolo IV
   I  debiti  per  interessi  di  cui  nel  precedente Articolo I, f)
saranno  trasferiti  -  nelle  valute  stabilite  nelle   Convenzioni
finanziarie  -  dal  "Governo"  al  MEDIOCREDITO  CENTRALE in 10 rate
semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 1
luglio 1999 e l'ultima il 1 gennaio 2004.
                             ARTICOLO V
   1) Il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE"
ed  al  MEDIOCREDITO  CENTRALE  rispettivamente,  gli  interessi   di
ritardato  pagamento  che saranno calcolati su ogni debito non pagato
alla data della scadenza.
   2) Tali interessi matureranno durante il periodo dalla data  della
scadenza  fino  al saldo completo del debito e saranno calcolati come
segue:
   i) per quanto riguarda i debiti previsti nel  precedente  Articolo
I,  a)  e c), al tasso dello 0,77% annuo e dell'1,0% annuo per quanto
riguarda i debiti pagabili  rispettivamente  in  dollari  USA  ed  in
marchi tedeschi;
   ii)  per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo
I, b), d) ed f), al tasso dell'1,5% annuo;
   iii) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo
I, e) al tasso del 5,8% annuo e del 6,0% annuo per quanto riguarda  i
debiti pagabili rispettivamente in dollari USA ed in marchi tedeschi.
   3)  I  sopracitati  interessi  saranno  trasferiti  - nelle valute
stabilite  nei  contratti   o   nelle   Convenzioni   finanziarie   -
semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a partire dal 1 luglio 1994.
                             ARTICOLO VI
   Il "Governo" s'impegna a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO
CENTRALE,  rispettivamente,  non  oltre  il  31  Marzo 1994 tutti gli
importi dovuti alla data del 23 Marzo 1993 e non ancora  pagati  alla
"SACE" ed al Mediocredito Centrale relativi a debiti non previsti dal
presente Accordo.
   Su tali importi saranno applicati gli interessi di mora.
                            Articolo VII
   Nel  caso,  per  qualunque  ragione,  di ritardato pagamento degli
importi dovuti ai sensi del presente Accordo, il "Governo" paghera' e
trasferira' gli interessi calcolati come segue:
   - per i debiti dovuti alla "SACE", sulla base  del  corrispondente
LIBOR  a sei mesi, rilevato alla data della scadenza degli stessi, ed
incrementato di 0,5 punti percentuali;
   - per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso  del  2,0
annuo.
                            ARTICOLO VIII
   Il  presente  Accordo  non  pregiudica  ne' gli obblighi giuridici
stabiliti  dal  diritto  comune,   ne'   gli   impegni   contrattuali
sottoscritti  dalle  parti  per  le operazioni cui si riferiscono nel
presente Accordo i debiti  del  Mozambico.  Di  conseguenza,  nessuna
delle  disposizioni  del  presente Accordo potra' essere invocata per
giustificare qualsiasi modifica di  tali  contratti  e/o  convenzioni
finanziarie,  in  particolare delle clausole relative alle condizioni
di pagamento ed alle date delle scadenze.
_____________ * Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                             ARTICOLO IX
   Le disposizioni del presente Accordo diverranno applicabili per il
periodo  dal  1  gennaio  1994  fino  al 31 dicembre 1994, purche' le
condizioni previste alla Sezione IV, paragrafo 4 del Processo Verbale
firmato a Parigi il 23 Marzo 1993 siano state soddisfatte.
                             ARTICOLO X
   Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
   Fatto a Maputo, il 29 luglio 1994, in duplice esemplare in  lingua
inglese, entrambe le copie essendo parimenti autenticate.
Per il Governo della                     Per il Governo della
Repubblica Italiana                    Repubblica del Mozambico
                                455.
                      Mosca, 20 settembre 1994
                Accordo di riscadenzamento del debito
              tra il Governo della Repubblica Italiana
                e il Governo della Federazione Russa
          (Club di Parigi 2 aprile 1993), con Allegati (*)
               (Entrata in vigore: 20 settembre 1994)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                               ACCORDO
              FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
   Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Federazione Russa, nello spirito di amicizia e cooperazione economica
esistente fra i due paesi e  sulla  base  dell'Accordo  multilaterale
firmato  a  Parigi  il  2  aprile 1993 (l'"Accordo di Parigi"), hanno
concordato quanto segue:
                             ARTICOLO I
   Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento:
a) dei debiti commerciali e  finanziari  per  capitale  ed  interessi
   contrattuali dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa
   nel  periodo fra il 2 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1993 compreso
   e non regolati, relativi a  contratti  o  convenzioni  finanziarie
   concluse  con,  o  garantite dal Governo dell'ex Unione Sovietica,
   ovvero  concluse  con  o  garantite  da  qualsiasi  altra  entita'
   legalmente  autorizzata nel periodo precedente al 1 gennaio 1991 -
   con regolamento dilazionato superiore ad un anno -  coperti  dalla
   garanzia   assicurativa   dello   Stato  Italiano  prevista  dalla
   legislazione italiana;
b) degli arretrati dei debiti indicati al precedente paragrafo a), in
   essere al 1 gennaio 1993 e non ancora regolati;
c) degli interessi di ritardato regolamento  maturati  al  1  gennaio
   1993  sui  debiti  indicati al precedente paragrafo b), calcolati,
   dalla data di scadenza originaria al 1 gennaio 1993  compreso,  ai
   rispettivi   tassi  di  interesse  previsti  all'Articolo  VI  del
   presente Accordo;
d) dei debiti commerciali e  finanziari  per  capitale  ed  interessi
   contrattuali dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa
   nel  periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993 compreso e non
   regolati, relativi a contratti o convenzioni finanziarie  concluse
   con,  o  garantite  dal  Governo  dell'ex Unione Sovietica, ovvero
   concluse con o garantite da  qualsiasi  altra  entita'  legalmente
   autorizzata  nel  periodo  precedente  al  4  gennaio  1992  - con
   regolamento dilazionato non superiore ad un anno -  coperti  dalla
   garanzia   assicurativa   dello   Stato  Italiano  prevista  dalla
   legislazione italiana;
e) degli arretrati dei debiti indicati al precedente paragrafo d), in
   essere al 31 dicembre 1992 e ancora non regolati;
f) degli interessi di ritardato regolamento maturati al  31  dicembre
   1992  compreso  sui  debiti  di  cui  al  precedente paragrafo e),
   calcolati dalla data di scadenza originaria al  31  dicembre  1992
   compreso ai rispettivi tassi di interesse previsti all'Articolo VI
   del presente Accordo;
g)  dei  debiti  commerciali  e  finanziari per capitale ed interessi
   contrattuali dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa
   nel periodo fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1993  compreso
   e  non  regolati,  relativi  a contratti o convenzioni finanziarie
   concluse con, o garantite dal Governo  dell'ex  Unione  Sovietica,
   ovvero  concluse  con  o  garantite  da  qualsiasi  altra  entita'
   legalmente autorizzata fra il 1 gennaio 1991  ed  il  31  dicembre
   1991 compreso - con regolamento dilazionato superiore ad un anno -
   coperti  dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista
   dalla legislazione italiana;
   I debiti sopra menzionati sono elencati agli Allegati 1 a), 1  b),
   1  c),  1  d), 1 e), 1 f), e 1 g) al presente Accordo; tali debiti
   sono soggetti  al  presente  Accordo  nella  misura  in  cui  sono
   menzionati   nella  Dichiarazione  rilasciata  dal  Governo  della
   Federazione Russa il  2  aprile  1993.  Gli  Allegati  in  oggetto
   possono  essere  modificati  con  il  consenso reciproco delle due
   parti. La VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito indicata  come
   "VEB")  e  la  Sezione  Speciale  per  l'Assicurazione del Credito
   all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE")  completeranno
   quanto   prima   la   riconciliazione   di   tutti  i  debiti  non
   riconciliati.  Ciascuno  di  questi  debiti  sara'  aggiunto  agli
   Allegati  e  sara'  soggetto  al  presente  Accordo  non appena la
   riconciliazione concordata sara' stata completata.
_____________
* Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                             ARTICOLO II
   I debiti di cui al precedente Articolo  I  a),  b)  e  c)  saranno
regolati  -  nelle  valute indicate nei contratti o nelle Convenzioni
finanziarie - dal Governo della Federazione Russa,  tramite  la  VEB,
alla  SACE  in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle
quali scadra' il 1 gennaio 1999 e l'ultima il 1 luglio 2003.
                            ARTICOLO III
   I debiti di cui al precedente Articolo I  d)  saranno  regolati  -
nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie -
dal  Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10
rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra'  il
1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000.
                             ARTICOLO IV
   I  debiti di cui al precedente Articolo I e) e f) saranno regolati
- nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie
- dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla  SACE  in
10  rate  semestrali  e successive, la prima delle quali scadra' il 1
gennaio 1995 e l'ultima il 1 luglio 1999.
                             ARTICOLO V
   I debiti di cui al precedente Articolo I  g)  saranno  regolati  -
nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie -
dal  Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10
rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra'  il
1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000.
                             ARTICOLO VI
1)  Il  Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a
versare alla SACE  gli  interessi  dei  debiti  di  cui  al  presente
Accordo, in conformita' con il successivo paragrafo 2).
2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza originaria fino a
quella  di  completa  estinzione,  al tasso del 7,93% p.a., del 5,75%
p.a., del 6,14% p.a., del 4,94% p.a., del 5,98% p.a.,  del  6,06%p.a.
per  quanto  riguarda  i  debiti  esigibili, rispettivamente, in Lire
Italiane, Dollari  USA,  ECU,  Franchi  Svizzeri,  Franchi  Francesi,
Marchi  Tedeschi,  restando inteso che, nel caso in cui i contratti e
convenzioni finanziarie prevedano espressamente la corresponsione  di
interessi di ritardato pagamento, tali interessi matureranno al tasso
specificato  alla data di scadenza originaria alla data di indennizzo
indicata nella polizza assicurativa SACE, ed in  seguito  matureranno
ai  tassi fissi precedentemente menzionati fino alla data di completa
estinzione.
3) Detti  interessi  saranno  versati,  nelle  valute  stabilite  nei
contratti  o nelle convenzioni finanziarie, semestralmente il gennaio
- 1 luglio), restando inteso che il primo regolamento degli interessi
venga effettuato il 15 ottobre 1994, insieme con i relativi interessi
maturati  dal  15  settembre  1994  al  14  ottobre  1994,  ai  tassi
specificati nell'Articolo VI (2).
                            ARTICOLO VII
1)  a)  Il  60%  degli  interessi  di  cui al precedente Articolo VI,
   maturati nel 1993, verranno capitalizzati al 31  dicembre  1993  e
   regolati, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni
   finanziarie,  dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB,
   alla SACE in 10 rate semestrali  uguali  e  successive,  la  prima
   delle quali scadra' il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000.
   b)  Per  il  regolamento  differito  di tale 60%, il Governo della
   Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare alla  SACE
   gli  interessi  dal  1 gennaio 1994 fino a completa estinzione, da
   calcolare ai rispettivi tassi di interesse previsti al  precedente
   Articolo VI, paragrafo 2).
   c)  Gli  interessi  di  cui  al  precedente  paragrafo b) verranno
   versati, nelle valute stabilite nei contratti o nelle  convenzioni
   finanziarie,  semestralmente  (1  gennaio  -  1  luglio), restando
   inteso che il primo regolamento venga  effettuato  il  15  ottobre
   1994,  insieme  con i relativi interessi maturati dal 15 settembre
   1994 al 14 ottobre 1994, ai  tassi  specificati  nell'Articolo  VI
   (2).
2)  Il  rimanente  40%  degli interessi maturati nell'anno 1993 sara'
   regolato il 15 ottobre 1994,  insieme  con  i  relativi  interessi
   maturati  dal  15  settembre  1994  al  14  ottobre 1994, ai tassi
   specificati nell'Articolo VI (2).
                            ARTICOLO VIII
   Il Governo della Federazione Russa si impegna a versare alla SACE,
non oltre il 15 ottobre 1994, tutti gli importi  non  menzionati  nel
presente  Accordo,  dovuti  alla  SACE  al  31  dicembre  1993  e non
regolati, insieme con gli interessi su  ciascuno  di  detti  importi,
maturati  dalla data di scadenza originaria fino a quella di completa
estinzione, al relativo tasso LIBOR a sei mesi prevalente  alla  data
di scadenza, maggiorato di un margine dello 0,5% annuo.
                             ARTICOLO IX
   Nel  caso  in  cui,  per qualsiasi motivo, si dovessero verificare
ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti  ai
sensi  dei  precedenti Articoli II, III, IV, V, VI, e VII, il Governo
della Federazione Russa, tramite la VEB, versera' alla SACE interessi
calcolati  ai  rispettivi  tassi  previsti al precedente Articolo VI,
paragrafo 2), maggiorati di 0,5 punti percentuali p.a..
                             ARTICOLO X
   Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi a
meno che i  Paesi  Creditori  Partecipanti  dichiarino  l'Accordo  di
Parigi nullo e senza effetto, in conformita' con i suoi termini.
                             ARTICOLO XI
   Tranne  nel  caso  in  cui appositamente previsto nello stesso, il
presente Accordo non pregiudica' i diritti e  i  doveri  assunti  dai
singoli creditori ai sensi dei contratti originari.
                            ARTICOLO XII
   I  versamenti  di  cui  al presente Accordo saranno effettuati sui
conti correnti della  SACE  presso  la  Banca  Nazionale  del  Lavoro
"Filiale  di Roma", senza deduzioni o trattenute per, ovvero dovute a
tesse imposte all'interno della Federazione Russa.
                            ARTICOLO XIII
   Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
   Fatto a Mosca il 20 settembre 1994  in  due  esemplari  in  lingua
inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO                                       PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                   DELLA FEDERAZIONE RUSSA
(FIRMA)                                                     (FIRMA)
                                456.
                      Mosca, 20 settembre 1994
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiane
 e il Governo della Federazione Russa concernente il riscadenzamento
 del debito relativo all'Accordo Italo-Sovietico del 12 gennaio 1991
           (Club di Parigi 2 aprile 1993), con Annessi (*)
               (Entrata in vigore: 20 settembre 1994)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                               ACCORDO
             FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
                 IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
   Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Federazione Russa, nello spirito di amicizia e cooperazione economica
esistente fra i due paesi e  sulla  base  dell'Accordo  multilaterale
firmato  a  Parigi  il  2  aprile 1993 (l'"Accordo di Parigi"), hanno
concordato quanto segue:
                             ARTICOLO I
   Il presente Accordo  riguarda  il  differimento  dei  debiti,  per
capitale  ed  interessi  contrattuali,  dovuti all'Italia dal Governo
della Federazione Russa, nel periodo fra il 1 gennaio 1993 ed  il  31
dicembre  1993 compreso e non regolati, relativi a crediti finanziari
concessi al Governo dell'URSS sulla base dell'Accordo concluso il  12
gennaio 1991.
   I debiti sopra menzionati figurano in Allegato al presente Accordo
e  sono soggetti al presente Accordo nella misura in cui sono inclusi
nella Dichiarazione rilasciata dal Governo della Federazione Russa il
2 aprile  1993.  Tali  Allegati  possono  essere  modificati  con  il
consenso reciproco delle due parti.
_____________
* Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                             ARTICOLO II
   I  debiti  di  cui al precedente Articolo I saranno regolati nella
valuta stabilita nelle  convenzioni  finanziarie  (ECU)  dal  Governo
della Federazione Russa, tramite la VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di
seguito  denominata  VEB),  al Tesoro italiano, in conformita' con le
istruzioni fornite di volta in volta, in 10 rate semestrali uguali  e
successive, la prima delle quali scadra' il 1 gennaio 1996 e l'ultima
il 1 luglio 2000.
                            ARTICOLO III
1)  Il  Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a
versare al Tesoro  italiano  gli  interessi  dei  debiti  di  cui  al
precedente Articolo I.
2)  Tali interessi matureranno nel periodo che intercorre fra la data
di scadenza contrattuale originaria fino alla completa estinzione dei
debiti e saranno calcolati al tasso del 6,14% annuo.
3) Tali interessi saranno regolati in ECU ogni sei mesi (1 gennaio  -
1  luglio),  restando inteso che il primo versamento venga effettuato
il 15 ottobre 1994 insieme con gli interessi relativi al  periodo  15
settembre  1994  -  14 ottobre 1994 al tasso indicato all'Articolo IV
(1) (b).
                             ARTICOLO IV
1)  a)  Il  60%  degli  interessi  di cui al precedente Articolo III,
maturati nell'anno 1993, verra' capitalizzato al 31 dicembre  1993  e
regolato  in ECU dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB,
al Tesoro italiano in 10 rate  semestrali  uguali  e  successive,  la
prima  delle  quali  scadra' il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio
2000.
   b)  Per  il  regolamento  differito  del  60%  il  Governo   della
Federazione  Russa,  tramite  la  VEB, si impegna a versare al Tesoro
italiano gli interessi dal 1 gennaio 1994 fino a completa estinzione,
da calcolare al tasso del 6,14% annuo.
   c) Gli interessi di cui al precedente paragrafo b) saranno versati
in ECU ogni sei mesi (1 gennaio - 1 luglio), restando inteso  che  il
primo  di  questi  versamenti  venga  effettuato  il 15 ottobre 1994,
insieme con gli interessi relativi al periodo 15 settembre 1994 -  14
ottobre 1994, al tasso specificato all'Articolo IV (1) (b).
2)  Il restante 40% degli interessi maturati dal 1 gennaio 1993 al 31
dicembre 1993 compreso sara' regolato il 15 ottobre 1994, insieme con
gli interessi relativi al periodo 15  settembre  1994  -  14  ottobre
1994, al tasso specificato all'Articolo IV (1) (b).
                             ARTICOLO V
   Nel  caso  in  cui,  per qualsiasi motivo, si dovessero verificare
ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti  in
base  ai  precedenti  Articoli  II,  III,  e  IV,  il  Governo  della
Federazione Russa, tramite la VEB, versera' al  Tesoro  italiano  gli
interessi  calcolati al tasso previsto al precedente Articolo III 2),
maggiorato di 0,5 punti percentuali p.a..
                             ARTICOLO VI
   Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi a
meno che i  Paesi  Creditori  Partecipanti  dichiarino  l'Accordo  di
Parigi nullo o senza effetto, in conformita' con i suoi termini.
                            ARTICOLO VII
   Tranne nel caso in cui sia appositamente previsto nello stesso, il
presente  Accordo  non  pregiudica  i  diritti e i doveri assunti dai
singoli creditori ai sensi dei contratti originari.
                            ARTICOLO VIII
   Tutti i versamenti di cui al presente Accordo  saranno  effettuati
sui  conti correnti di volta in volta specificati dal Tesoro italiano
senza deduzioni o trattenute  per,  ovvero  dovute  a  tasse  imposte
all'interno della Federazione Russa.
                             ARTICOLO IX
   Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
   Fatto  a  Mosca  il  20  settembre 1994 in due esemplari in lingua
inglese, entrambi i testi facente ugualmente fede.
PER IL GOVERNO                                       PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                   DELLA FEDERAZIONE RUSSA
(FIRMA)                                                     (FIRMA)
                                457.
                       Roma, 22 settembre 1994
                   Protocollo sulle consultazioni
   tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
 e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan
               (Entrata in vigore: 22 settembre 1994)
    PROTOCOLLO SULLE CONSULTAZIONI TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI
    ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DEGLI AFFARI
               ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica Italiana e il
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan,  d'ora
innanzi chiamate "le Parti":
desiderosa  di  promuovere  lo sviluppo di relazioni di amicizia e di
cooperazione tra i due paesi;
considerando le consultazioni tra i due Ministeri degli Affari Esteri
un importante elemento nel  quadro  delle  relazioni  bilaterali  tra
l'Italia e il Kazakhstan;
hanno concordato quanto segue:
                             ARTICOLO I
Le  Parti terranno consultazioni su base regolare - a diversi livelli
- su  questioni  di  natura  bilaterale  e  internazionale  di  mutuo
interesse.
                             ARTICOLO II
Le  Parti  svilupperanno  - nel quadro delle Nazioni Unite e di altre
Organizzazioni Internazionali come anche di Conferenze Internazionali
- i reciproci contatti e gli scambi di informazioni su  questioni  di
mutuo  interesse  e  favoriranno  lo sviluppo dei rapporti tra i loro
rappresentanti presso le Organizzazioni Internazionali.
                            ARTICOLO III
Le Parti promuoveranno la cooperazione tra  le  Istituzioni  dei  due
Paesi  che  sono  attive  nei campi degli studi e della ricerca sulle
relazioni internazionali, con particolare riguardo  alle  Istituzioni
collegate con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.
                             ARTICOLO IV
Il presente Protocollo entrera' in vigore dal momento della sua firma
e sara' valido per un periodo di due anni. Esso sara' automaticamente
rinnovato per successivi periodi di due anni a meno che una delle due
Parti  comunichi,  per  iscritto,  all'altra  la  sua  intenzione  di
denunciarlo, non piu' tardi di sei mesi prima della data di  scadenza
del periodo considerato.
Fatto  a Roma il 22 settembre 1994, in due copie, in lingua italiana,
kazaka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Il testo inglese sara' quello di riferimento.
PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI         PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA       ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL
                                               KAZAKHSTAN
                                458.
                        Roma, 17 ottobre 1994
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
     ed il Governo della Repubblica del Nicaragua concernente il
  consolidamento del debito estero Nicaraguense di cui al Processo
   Verbale firmato a Parigi il 17 dicembre 1991, con Allegati (*)
                (Entrata in vigore: 17 ottobre 1994)
         ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
              IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA
    CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO NICARAGUENSE
                     DI CUI AL PROCESSO VERBALE
                FIRMATO A PARIGI IL 17 DICEMBRE 1991
   Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica del Nicaragua, nello spirito di amicizia e di cooperazione
economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione  del  Processo
Verbale sulla ristrutturazione del debito estero nicaraguense firmato
a Parigi il 17 dicembre 1991, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
         Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento:
a)  dei  debiti,  per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza
   nel periodo 01/01/1992-31/03/1993 e non regolati, del Governo  del
   Nicaragua,  del  suo  settore  pubblico o della Banca Centrale del
   Nicaragua o dagli stessi garantiti,  riferentisi  a  forniture  di
   beni  e  servizi,  ad  esecuzione di lavori, nonche' ad operazioni
   finanziarie con regolamento dilazionato oltre un  anno,  derivanti
   da   contratti   o  convenzioni  finanziarie  conclusi  prima  del
   01/11/1988,  assistiti  da  garanzia  assicurativa   dello   Stato
   Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione
   del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE");
b) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente
   paragrafo a), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al
   31/12/1991;
c)  degli  interessi  di  ritardato  regolamento  relativi  ai debiti
   indicati al precedente paragrafo  b),  dovuti  dalla  scadenza  di
   ciascun debito sino al 31/12/1991, calcolati ai tassi di interesse
   indicati al successivo Articolo III, paragrafo 2);
d)  dei  debiti  arretrati  al  31/12/1991, per capitale ed interessi
   contrattuali, del Governo del Nicaragua, del suo settore  pubblico
   o  della  Banca  Centrale  del Nicaragua o dagli stessi garantiti,
   riferentisi a forniture  di  beni  e  servizi,  ad  esecuzione  di
   lavori,   nonche'   ad   operazioni  finanziarie  con  regolamento
   dilazionato inferiore od uguale ad un anno, derivanti da contratti
   o convenzioni finanziarie conclusi prima del 17/12/1991, assistiti
   da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della
   "SACE";
e) degli  interessi  di  ritardato  regolamento  relativi  ai  debiti
   indicati  al  precedente  paragrafo  d),  dovuti dalla scadenza di
   ciascun debito sino al 31/12/1991, calcolati ai tassi di interesse
   indicati al successivo Articolo III, paragrafo 2);
f)  dei  debiti,  per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza
   nel periodo 01/01/1992-31/03/1993 e non regolati, derivanti  dalle
   Convenzioni  finanziarie stipulate fra il Mediocredito Centrale ed
   il Governo del Nicaragua prima del 01/11/1988;
g) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente
   paragrafo f), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al
   31/12/1991;
h) degli  interessi  di  ritardato  regolamento  relativi  ai  debiti
   indicati  al  precedente  paragrafo  g),  dovuti dalla scadenza di
   ciascun debito sino al 31/12/1991, calcolati al tasso di interesse
   indicato al successivo Articolo III paragrafo 5).
   I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al  presente
Accordo.  Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune
accordo fra le Parti.
_____________
* Per motivi tecnici non si pubblicano gli  allegati  (costituiti  da
tabelle SACE)
                             ARTICOLO II
1.  I  debiti  di cui al precedente ARTICOLO I, paragrafi a), b), c),
   d), e) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti  o
   convenzioni  rispettivi  -  dalla  Banca  Centrale  del Nicaragua,
   agente in nome e per conto del Governo del Nicaragua  (in  seguito
   denominata "Banca"), alla "SACE" come segue:
   - 1/7/1995        4,68%
   - 1/1/1996        1,07%
   - 1/7/1996        1,11%
   - 1/1/1997        1,16%
   - 1/7/1997        1,21%
   - 1/1/1998        1,26%
   - 1/7/1998        1,31%
   - 1/1/1999        1,36%
   - 1/7/1999        1,41%
   - 1/1/2000        1,47%
   - 1/7/2000        1,52%
   - 1/1/2001        1,58%
   - 1/7/2001        1,64%
   - 1/1/2002        1,70%
   - 1/7/2002        1,76%
   - 1/1/2003        1,82%
   - 1/7/2003        1,88%
   - 1/1/2004        1,95%
   - 1/7/2004        2,01%
   - 1/1/2005        2,08%
   - 1/7/2005        2,15%
   - 1/1/2006        2,22%
   - 1/7/2006        2,29%
   - 1/1/2007        2,36%
   - 1/7/2007        2,44%
   - 1/1/2008        2,51%
   - 1/7/2008        2,59%
   - 1/1/2009        2,67%
   - 1/7/2009        2,75%
   - 1/1/2010        2,84%
   - 1/7/2010        2,92%
   - 1/1/2011        3,00%
   - 1/7/2011        3,10%
   - 1/1/2012        3,19%
   - 1/7/2012        3,28%
   - 1/1/2013        3,37%
   - 1/7/2013        3,47%
   - 1/1/2014        3,57%
   - 1/7/2014        3,67%
   - 1/1/2015        3,77%
   - 1/7/2015        3,87%
   - 1/1/2016        3,99%
2)  I  debiti  di cui al precedente Articolo I, paragrafo f), g), h),
   saranno  rimborsati  -  nella  valuta  indicata  nelle  rispettive
   convenzioni - dalla "Banca" al Mediocredito Centrale come segue:
   - 01/07/2005        0,29%
   - 01/01/2006        0,36%
   - 01/07/2006        0,43%
   - 01/01/2007        0,51%
   - 01/07/2007        0,60%
   - 01/01/2008        0,69%
   - 01/07/2008        0,78%
   - 01/01/2009        0,88%
   - 01/07/2009        0,99%
   - 01/01/2010        1,10%
   - 01/07/2010        1,22%
   - 01/01/2011        1.34%
   - 01/07/2011        1,47%
   - 01/01/2012        1,60%
   - 01/07/2012        1,74%
   - 01/01/2013        1,89%
   - 01/07/2013        2,05%
   - 01/01/2014        2,22%
   - 01/07/2014        2,39%
   - 01/01/2015        2,57%
   - 01/07/2015        2,76%
   - 01/01/2016        2,96%
   - 01/07/2016        3,18%
   - 01/01/2017        3,40%
   - 01/07/2017        3,63%
   - 01/01/2018        3,87%
   - 01/07/2018        4,13%
   - 01/01/2019        4,40%
   - 01/07/2019        4,68%
   - 01/01/2020        4,97%
   - 01/07/2020        5,28%
   - 01/01/2021        5,61%
   - 01/07/2021        5,95%
   - 01/01/2022        6,31%
   - 01/07/2022        6,68%
   - 01/01/2023        7,07%
                            ARTICOLO III
1)  Il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si
   impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE"  ed  al  Mediocredito
   Centrale,  nelle  valute  indicate  nei  contratti  o  convenzioni
   rispettivi, gli interessi relativi ai debiti oggetto del  presente
   Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla
   scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento
2)  Gli  interessi  dovuti  sino al 31/12/1991 sui debiti indicati al
   precedente Articolo I, paragrafi  b),  d),  saranno  calcolati  ai
   tassi  di  interesse  dell'1,72%  p.a., del 2,91% p.a. e del 3,20%
   p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, in ECU
   ed in Lire Italiane.
   Resta inteso che tali interessi saranno regolati alla "SACE"  come
   indicato al precedente Articolo II, paragrafo 1).
3) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
   paragrafi a), b), c), d), e), dovuti dal 01/01/1992 al 31/03/1993,
   saranno calcolati ai tassi di interesse dell'1,72% p.a.  del 2,91%
   p.a.  e  del  3,20% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in
   Dollari USA, in ECU ed in Lire Italiane e  saranno  regolati  alla
   "SACE" come segue:
   - 50% il 01/01/1995;
   - 50% il 01/06/1995.
   Per  tale differimento, il Governo della Repubblica del Nicaragua,
   tramite la "Banca", si impegna  a  pagare  ed  a  trasferire  alla
   "SACE"  gli interessi calcolati dal 01/04/1993 sino al regolamento
   totale di tali debiti ai tassi di interesse dell'8% p.a., del  10%
   p.a  e  del  10,50% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in
   Dollari USA, in ECU ed in Lire Italiane.  Tali  interessi  saranno
   regolati il 01/01/1995 e il 01/06/1995.
4) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
   paragrafi  a),  b),  c),  d), e), dal 01/04/1993 fino alla data di
   regolamento totale dei debiti stessi saranno calcolati ai tassi di
   interesse dell'1,72%  p.a,  del  2,91%  p.a.  e  del  3,20%  p.a.,
   rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, in ECU ed in
   Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" in rate semestrali (1
   gennaio - 1 luglio), la prima delle quali scadra' il 01/01/1995.
5) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
   paragrafo  g),  sino  al  31/12/1991 saranno calcolati al tasso di
   interesse dell'1,50% p.a..
   Resta inteso che tali interessi saranno regolati  al  Mediocredito
   Centrale come indicato al precedente Articolo II, paragrafo 2).
6) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
   paragrafi  f),  g),  h),  dal  01/01/1992  al  31/03/1993  saranno
   calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a. e saranno regolati
   al Mediocredito Centrale come segue:
   - 50% il 01/01/1995;
   - 50% il 01/06/1995.
   Per tale differimento, il Governo della Repubblica del  Nicaragua,
   tramite  la  "Banca",  si  impegna  a  pagare  ed  a trasferire al
   Mediocredito Centrale gli interessi calcolati dal 01/04/1993  sino
   al  regolamento  totale  di  tali debiti al tasso di interesse del
   2.50% p.a.. Tali interessi saranno regolati il  01/01/1995  ed  il
   01/06/1995.
7) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
   paragrafi f), g), h), dal 01/04/1993 fino alla data di regolamento
   totale  dei debiti stessi, saranno calcolati al tasso di interesse
   dell'1,50% p.a. e saranno regolati  al  Mediocredito  Centrale  in
   rate  semestrali  (1  gennaio  -  1  luglio), la prima delle quali
   scadra' il 01/01/1995.
                             ARTICOLO IV
1)  Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore della "SACE", di
   cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date  previste,
   il  Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si
   impegna  a  trasferire  con  sollecitudine  alla  "SACE"   stessa,
   interessi  pari al LIBOR a 6 mesi quotato per ciascuna valuta alla
   data di scadenza del debito, maggiorato dell'1%.
2) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore del  Mediocredito
   Centrale,  di  cui  ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle
   date previste, il Governo della Repubblica del Nicaragua,  tramite
   la   "Banca",   si  impegna  a  trasferire  con  sollecitudine  al
   Mediocredito Centrale stesso, interessi  nella  misura  del  2,50%
   p.a.
                             ARTICOLO V
   Il  Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si
impegna a regolare il piu' presto possibile e comunque non  oltre  il
01/01/1995  i  debiti  insoluti  al  17/12/1991  e non rientranti nel
presente Accordo relativi sia ad operazioni assicurate  dalla  "SACE"
sia a convenzioni finanziarie stipulate con il Mediocredito Centrale.
                             ARTICOLO VI
   Ad  eccezione  di  quanto  previsto  dal  presente Accordo restano
impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e  gli
impegni  contrattualmente  assunti tra le parti per le operazioni cui
si riferiscono  i  debiti  nicaraguensi  menzionati  dall'Articolo  I
dell'Accordo stesso.
                            ARTICOLO VII
   Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
   Fatto  a  Roma  il  17 ottobre 1994 in due originali, nelle lingue
italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della                         Per il Governo della
Repubblica Italiana                        Repubblica del Nicaragua
                                459.
                Citta' del Guatemala, 19 ottobre 1994
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
             e il Governo della Repubblica del Guatemala
 concernente il consolidamento del debito estero di cui al Processo
     Verbale firmato a Parigi il 25 marzo 1993, con Allegati (*)
                (Entrata in vigore: 19 ottobre 1994)
        ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
         GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA CONCERNENTE
        IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL GUATEMALA DI CUI AL
         PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 25 MARZO 1993
   Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica del Guatemala, nello spirito di amicizia e di cooperazione
economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione  del  Processo
Verbale  sulla  ristrutturazione  del  debito  estero  del  Guatemala
firmato a Parigi il 25 marzo 1993, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
   Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento:
   a) dei debiti arretrati al 31 marzo 1993 e  non  ancora  regolati,
      per capitale ed interessi contrattuali, derivanti da Crediti di
      Aiuto  di  cui  alle  Convenzioni  finanziarie stipulate fra il
      MEDIOCREDITO  CENTRALE  ed  il  Governo  della  Repubblica  del
      Guatemala prima del 1 Gennaio 1991;
   b)  degli  interessi  di  ritardato regolamento relativi ai debiti
      indicati al precedente paragrafo a), dovuti  alla  scadenza  di
      ciascun  debito  sino  al  31 marzo 1993, calcolati al tasso di
      interesse indicato al successivo Articolo III.
   I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al  presente
Accordo.  Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune
accordo fra le Parti.
-------------
* Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici.
                             ARTICOLO II
   I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati  -  in
dollari  USA - dal Governo della Repubblica del Guatemala (in seguito
denominato "GOVERNO") al Mediocredito Centrale  in  20  semestralita'
uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 1 aprile 2003 e
l'ultima il 1 ottobre 2012.
   Sull'ammontare  totale  di  ciascun debito, il cui pagamento viene
ristrutturato ai sensi del presente Accordo, il "GOVERNO" s'impegna a
rimborsare  ed  a  trasferire  al  MEDIOCREDITO  CENTRALE   interessi
calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati al
precedente  Articolo I, paragrafo a) e dal 1 aprile 1993 per i debiti
indicati al precedente Articolo I, paragrafo b)  fino  alla  data  di
regolamento totale dei debiti stessi, al tasso di interesse del 1,50%
p.a.
   Gli  interessi  suddetti  saranno  regolati in dollari USA in rate
semestrali (1 aprile - 1 ottobre), la prima delle quali scadra' il  1
aprile 1994.
                             ARTICOLO IV
   Per  l'eventuale  ritardo  nei  pagamenti  di  cui  ai  precedenti
Articoli II e III, rispetto  alle  date  previste,  il  "GOVERNO"  si
impegna  a  trasferire  con  sollecitudine  al  MEDIOCREDITO CENTRALE
interessi nella misura del 2,50% p.a.
                             ARTICOLO V
   Le  disposizioni  del  presente  Accordo  cesseranno   di   essere
applicate qualora la condizione prevista alla Sezione IV, paragrafo 3
del  Processo  Verbale  multilaterale di Parigi del 25 marzo 1993 non
risulti adempiuta alla data del 1 gennaio 1994.
                             ARTICOLO VI
   Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
   Fatto a Citta' del Guatemala il 19 ottobre 1994 in due  originali,
nelle  lingue  italiana  e  spagnola,  i due testi facenti ugualmente
fede.
Per il Governo della                       Per il Governo della
Repubblica Italiana                        Repubblica del Guatemala
UMBERTO ZAMBONI
EMBAJADOR DE ITALIA