Art. 3. 
                         Potesta' statutaria 
  1. In conformita' ai principi della presente legge, ad ogni  camera
di  commercio  e'  riconosciuta  potesta'  statutaria.   Lo   statuto
disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio: 
   a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio; 
   b) le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi; 
    c) la composizione degli organi per  le  parti  non  disciplinate
dalla presente legge; 
    d) le forme di partecipazione. 
  2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con  il  voto  dei  due
terzi dei rispettivi componenti e  sono  approvati  con  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.