Art. 10.
               Offerte fatte direttamente al pubblico
  1. I contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, negoziati da impresa diversa dalla concessionaria sulla base
di offerte effettuate  direttamente  al  pubblico  tramite  il  mezzo
televisivo,   sono   disciplinati,   per   gli   aspetti   di  tutela
dell'acquirente,  dalle  disposizioni   dell'art.   9   del   decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e da quelle ivi richiamate.
  2.  Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al comma 1 devono
essere chiaramente riconoscibili come tali  ed  essere  distinte  dal
resto  dei  programmi  in  uno spazio slegato da ogni altro contenuto
editoriale. Esse devono  essere  definite  da  un'apposita  sigla  di
apertura  e di chiusura al fine di consentire al pubblico un'evidente
percezione del particolare tipo di programma; ad esse  si  applicano,
le  disposizioni  dei  commi  1  e 3 dell'art. 8 della legge 6 agosto
1990, n. 223.
  3. Le trasmissioni concernenti le offerte di  cui  al  primo  comma
possono  essere interrotte da annunci o "break" pubblicitari, purche'
questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi  ottici
o acustici di evidente percezione.
  4.  Gli  oggetti,  i  prodotti  o  i  servizi cui si riferiscono le
offerte al pubblico devono essere descritti in  maniera  precisa  nei
loro  elementi  quantitativi  e  qualitativi.  Le immagini televisive
devono rappresentare fedelmente gli oggetti, i prodotti, i servizi  e
non  devono  determinare  ambiguita' sulle loro caratteristiche ed in
particolare sulle dimensioni, sul peso e  sulla  qualita'.  L'offerta
deve essere chiara, rigorosa e completa quanto ai principali elementi
quali  il  prezzo,  le garanzie, le modalita' della fornitura o della
prestazione.
  5. Ogni trasmissione concernente le offerte di cui al comma 1  deve
avere   una   durata   continuativa  non  inferiore  ai  tre  minuti,
comprensiva delle sigle di apertura e chiusura.
  6. E' vietata l'offerta dei prodotti di cui all'art. 8 del presente
regolamento.
 
          Nota all'art. 10:
             - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
          modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e  dall'art.  9
          del D.L. n.  323/1993, si veda in nota alle premesse.
          Nota all'art. 10:
             -  Si  trascrive  per  intero  il  testo dell'art. 9 del
          D.Lgs. n.  50/1992, recante attuazione della  direttiva  n.
          85/577/CEE  in  materia  di  contratti  negoziati fuori dei
          locali commerciali:
             "Art. 9 (Altre forme  speciali  di  vendita).  -  1.  Le
          disposizioni  del  presente  decreto  si applicano anche ai
          contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione
          di servizi, negoziati fuori dei  locali  commerciali  sulla
          base  di  offerte  effettuate  al pubblico tramite il mezzo
          televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad  una
          diretta  stipulazione  del  contratto  stesso,  nonche'  ai
          contratti conclusi mediante l'uso di strumenti  informatici
          e telematici.
             2.  Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul
          diritto di cui all'art. 4 deve  essere  fornita  nel  corso
          della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del
          contratto,  compatibilmente  con  le  particolari  esigenze
          poste dalle caratteristiche  dello  strumento  impiegato  e
          dalle  relative  evoluzioni  tecnologiche.  Per i contratti
          negoziati sulla base di una offerta effettuata  tramite  il
          mezzo   televisivo   l'informazione   deve  essere  fornita
          all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale  sono
          contenute  le  offerte.    L'informazione di cui all'art. 5
          deve essere altresi' fornita per iscritto, con le modalita'
          previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento
          in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine
          per l'invio della comunicazione,  indicato  nel  precedente
          art.  6, decorre dalla data di ricevimento della merce".