Art. 3. 1. I privilegi e le immunita' previsti dagli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 36 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804, si applicano in occasione delle riunioni a livello ministeriale e di alti funzionari che si terranno sul territorio nazionale sotto la presidenza italiana, alle istituzioni della CSCE ed ai suoi funzionari, ai delegati dei Paesi partecipanti, ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali invitate a partecipare alle predette riunioni. Per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi effettuati dalle istituzioni della CSCE si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono escluse dai privilegi di cui all'articolo 36 della citata convenzione le persone fisiche che siano cittadini italiani o abbiano la residenza permanente in Italia. 2. Le istituzioni e le persone di cui al comma 1 godono dell'immunita' dalla giurisdizione per gli atti, ivi compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione delle azioni civili intentate da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo loro appartenente, o circolante per loro conto, e dei procedimenti per infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo stesso.