Art. 9.
                 Comparto del personale della scuola
 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma
1, lettera G), comprende:
   - il personale direttivo, docente, educativo e non  docente  delle
scuole   materne,   elementari,   secondarie   ed  artistiche,  delle
istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;
   - il personale direttivo, docente, educativo  e  non  docente  dei
conservatori  di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica
e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia  nazionale
di  danza,  ivi  incluso  quello appartenente alla carriera direttiva
amministrativa;
   - il personale direttivo, docente, educativo e non docente di ogni
altro tipo di scuola statale, esclusa l'Universita'.
  2. Il  contratto  collettivo  nazionale  riguardante  i  dipendenti
pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
   a) per la parte pubblica:
   -  dall'Agenzia  di  cui  all'art.  50  del decreto legislativo n.
29/1993;
   b) per la parte sindacale:
   - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
   -  dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.