Art. 4. Collocamento obbligatorio 1. In attesa della revisione organica della disciplina generale sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, al collocamento dei terapisti della riabilitazione non vedenti si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attivita' riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico dei terapisti della ribilitazione. 3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attivita' riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze piu' di trentacinque lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, al momento della cessazione dal servizio della prima unita' di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione. Le assunzioni sono effettuate con le modalita' stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113. 4. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei posti di terapista della riabilitazione esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei lavoratori alle loro dipendenze.
Note all'art. 4: - La legge n. 264/1949 reca: "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati". - Il testo dell'art. 6 della legge n. 113/1985 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) e' il seguente: "Art. 6 (Modalita' per il collocamento). - 1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento. 3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente ufficio provinciale del lavoro. 4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. I centralinisti non vedenti hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio. 5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l'ufficio provinciale procede all'avviamento d'ufficio. 6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso l'ufficio del lavoro competente. 7. I centralinisti iscritti nell'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza. 8. I lavoratori non vedenti iscritti all'albo professionale hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55 anno di eta'".