Art. 4.
                      Collocamento obbligatorio
  1. In attesa della revisione organica della disciplina generale sul
collocamento obbligatorio di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive   modificazioni,   al  collocamento  dei  terapisti  della
riabilitazione non vedenti si procede secondo le disposizioni di  cui
ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
  2. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori
di  lavoro  pubblici  sono  tenuti  ad assumere, al verificarsi della
prima vacanza, per ciascun presidio  ospedaliero  e  ambulatorio  nel
quale  si svolgano attivita' riabilitative, almeno un terapista della
riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui  all'articolo  2,
fino  ad  un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico
dei terapisti della ribilitazione.
  3. Gli istituti, le case di cura  ed  i  centri  di  riabilitazione
privati  nei  quali  si svolgano attivita' riabilitative, che abbiano
alle loro dipendenze piu' di trentacinque lavoratori, hanno l'obbligo
di assumere almeno un  terapista  della  riabilitazione  non  vedente
iscritto  all'albo di cui all'articolo 2, al momento della cessazione
dal servizio della prima unita' di personale addetta  a  mansioni  di
terapista  della riabilitazione. Le assunzioni sono effettuate con le
modalita' stabilite dall'articolo 6 della legge  29  marzo  1985,  n.
113.
  4.  I  datori  di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di
ogni anno al Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  il
numero  dei  posti  di  terapista  della  riabilitazione esistenti in
organico al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro lo stesso termine
i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il numero dei lavoratori alle loro dipendenze.
 
          Note all'art. 4:
             - La legge n. 264/1949 reca: "Provvedimenti  in  materia
          di  avviamento  al  lavoro  e  di assistenza dei lavoratori
          involontariamente disoccupati".
             -  Il  testo  dell'art.  6  della  legge   n.   113/1985
          (Aggiornamento  della disciplina del collocamento al lavoro
          e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)  e'
          il seguente:
             "Art.  6  (Modalita'  per  il  collocamento). - 1. Entro
          sessanta giorni  dalla  data  in  cui  sorge  l'obbligo  di
          assumere  i  centralinisti  telefonici privi della vista, i
          datori di lavoro privati  presentano  richiesta  nominativa
          dei  centralinisti  disoccupati  iscritti  presso l'ufficio
          provinciale del lavoro e della massima occupazione.
             2. In caso di mancata richiesta entro il termine di  cui
          al  comma  precedente,  l'ufficio  provinciale del lavoro e
          della massima occupazione invita  il  datore  di  lavoro  a
          provvedere   entro   trenta   giorni.  Qualora  questi  non
          provveda,    l'ufficio    procede    all'avviamento     del
          centralinista  telefonico  in base alla graduatoria formata
          con i criteri stabiliti dalla commissione  provinciale  per
          il collocamento.
             3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista non
          vedente  dall'azienda  nella quale e' occupato ad un'altra,
          previo nulla osta del competente  ufficio  provinciale  del
          lavoro.
             4.  I  datori  di  lavoro pubblici assumono per concorso
          riservato ai soli non  vedenti  o  con  richiesta  numerica
          presentata  all'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione.  I  centralinisti  non  vedenti  hanno
          diritto  all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti
          per le assunzioni dagli ordinamenti  delle  amministrazioni
          ed  enti  interessati, salvo il limite di eta' ed il titolo
          di studio.
             5. Qualora i  datori  di  lavoro  pubblici  non  abbiano
          provveduto  all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui
          sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro  e  della
          massima  occupazione  li  invita a provvedere. Trascorso un
          mese   l'ufficio   provinciale    procede    all'avviamento
          d'ufficio.
             6.  La  graduatoria  dei  centralinisti telefonici privi
          della vista e l'elenco dei posti disponibili  sono  esposti
          al pubblico presso l'ufficio del lavoro competente.
             7.  I  centralinisti  iscritti  nell'albo  professionale
          possono essere iscritti, a  domanda,  anche  negli  elenchi
          tenuti  dagli  uffici  del  lavoro  di  province diverse da
          quella di residenza.
             8.  I   lavoratori   non   vedenti   iscritti   all'albo
          professionale  hanno  diritto  all'avviamento  al lavoro ai
          sensi della presente legge fino al compimento del  55  anno
          di eta'".