Art. 6.
                          Norme transitorie
  1.  In  sede  di prima applicazione della presente legge e comunque
entro il termine di tre anni stabilito dall'articolo 6, comma 3,  del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti all'albo
professionale  nazionale  dei  massaggiatori  e   massofisioterapisti
ciechi,  istituito  con  legge  21  luglio  1961, n. 686, che abbiano
prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, sono  iscritti  di
diritto all'albo professionale nazionale di cui all'articolo 2 e sono
equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 gennaio 1994
                              SCALFARO
   CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          Note all'art. 6:
             - Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del citato D.Lgs.
          n.  502/1992 si veda la nota all'art. 1.
             - La legge n. 686/1961 reca: "Collocamento  obbligatorio
          dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi".