Art. 6. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro il termine di tre anni stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, sono iscritti di diritto all'albo professionale nazionale di cui all'articolo 2 e sono equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Note all'art. 6: - Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 502/1992 si veda la nota all'art. 1. - La legge n. 686/1961 reca: "Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi".