Art. 2. A d u n a n z e 1. Le adunanze dell'assemblea generale del Consiglio sono tenute per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze di ciascuna sezione sono tenute almeno una volta al mese. 2. Il Ministro della sanita' ha facolta' di convocare in qualsiasi momento il Consiglio superiore o una sezione e di intervenire alle adunanze. 3. Le riunioni non hanno carattere pubblico. Possono tuttavia pubblicarsi gli atti dell'assemblea generale concernenti materie di particolare interesse generale, su richiesta del Ministro della sanita' o del presidente del Consiglio superiore. 4. Per la validita' delle adunanze del Consiglio superiore di sanita' e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti del Consiglio medesimo per le adunanze dell'assemblea generale e di almeno la meta' piu' uno dei componenti la sezione per le adunanze delle sezioni. 5. La verifica della sussistenza del numero legale di cui al precedente comma deve avere luogo su richiesta di uno dei componenti. 6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti ed, in caso di parita', la proposta s'intende respinta. 7. Le astensioni si cumulano con i voti contrari. 8. Quando l'argomento da esaminare riguardi materia di competenza di due o piu' sezioni, le stesse si riuniscono in seduta congiunta.