Art. 2. 
                           A d u n a n z e 
  1. Le adunanze dell'assemblea generale del  Consiglio  sono  tenute
per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze  di  ciascuna  sezione
sono tenute almeno una volta al mese. 
  2. Il Ministro della sanita' ha facolta' di convocare in  qualsiasi
momento il Consiglio superiore o una sezione e  di  intervenire  alle
adunanze. 
  3. Le riunioni  non  hanno  carattere  pubblico.  Possono  tuttavia
pubblicarsi gli atti dell'assemblea generale concernenti  materie  di
particolare interesse  generale,  su  richiesta  del  Ministro  della
sanita' o del presidente del Consiglio superiore. 
  4. Per la validita'  delle  adunanze  del  Consiglio  superiore  di
sanita' e' richiesta la presenza di almeno  la  meta'  piu'  uno  dei
componenti del Consiglio  medesimo  per  le  adunanze  dell'assemblea
generale e di almeno la meta' piu' uno dei componenti la sezione  per
le adunanze delle sezioni. 
  5. La verifica della  sussistenza  del  numero  legale  di  cui  al
precedente comma deve avere luogo su richiesta di uno dei componenti. 
  6. Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza  di  voti  dei
presenti ed, in caso di parita', la proposta s'intende respinta. 
  7. Le astensioni si cumulano con i voti contrari. 
  8. Quando l'argomento da esaminare riguardi materia  di  competenza
di due o piu' sezioni, le stesse si riuniscono in seduta congiunta.