Art. 3. S e z i o n i 1. Il Consiglio superiore si articola nelle seguenti quattro sezioni con le ripartizioni per materia di seguito stabilite: a) Sezione I: Programmazione sanitaria - Piano sanitario nazionale - Sistema informativo sanitario - Servizio statistico sanitario - Interventi igienico sanitari con finanziamenti CEE - Affari generali connessi. b) Sezione II: Assistenza sanitaria - Riconoscimento dei presidi sanitari ad alta tecnologia - Ricerca - Classificazione delle strutture e dei servizi sanitari - Professioni sanitarie - Risorse umane e tecnologiche in sanita' - Stato giuridico e formazione del personale sanitario - Sangue ed emoderivati - Trapianti di organi - Affari generali connessi. c) Sezione III: Prevenzione e sanita' pubblica - Igiene e sicurezza del lavoro - malattie di rilievo sociale e polizia mortuaria - Tutela igienico- sanitaria dei fattori di inquinamento - Profilassi delle malattie infettive e diffusive - Stabilimenti termali ed idroterapici - Cosmetici - Farmaci ad uso umano compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina - Medicina nucleare - Affari generali connessi. d) Sezione IV: Sostanze alimentari e bevande - Misure di profilassi nutrizionale - Profilassi veterinaria e malattie infettive e diffusive degli animali - Farmaci veterinari - Alimenti per gli animali - Impianti di macellazione e quelli di conservazione delle sostanze alimentari - Uffici veterinari - Affari generali connessi. 2. Le sezioni hanno potere deliberante per gli argomenti che rientrano nella loro competenza. 3. La ripartizione dei membri del Consiglio tra le singole sezioni e' disposta con decreto del Ministro tenuto conto della proposta formulata dall'assemblea generale nella prima riunione, prevedendo l'assegnazione di ciascun componente ad una sola sezione. 4. Il presidente della sezione o in sua sostituzione il segretario generale indica per ciascuna riunione quali dei componenti di cui al comma 3 dell'art. 1 integrano la sezione trasmettendo per iscritto l'ordine del giorno con precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai sensi del comma 4 dell'art. 1.