Art. 3. 
                            S e z i o n i 
  1. Il  Consiglio  superiore  si  articola  nelle  seguenti  quattro
sezioni con le ripartizioni per materia di seguito stabilite: 
  a) Sezione I: 
  Programmazione sanitaria -  Piano  sanitario  nazionale  -  Sistema
informativo sanitario - Servizio statistico  sanitario  -  Interventi
igienico sanitari con finanziamenti CEE - Affari generali connessi. 
  b) Sezione II: 
   Assistenza sanitaria - Riconoscimento dei presidi sanitari ad alta
tecnologia - Ricerca - Classificazione delle strutture e dei  servizi
sanitari - Professioni sanitarie - Risorse umane  e  tecnologiche  in
sanita' - Stato giuridico e  formazione  del  personale  sanitario  -
Sangue ed  emoderivati  -  Trapianti  di  organi  -  Affari  generali
connessi. 
  c) Sezione III: 
   Prevenzione e sanita' pubblica - Igiene e sicurezza del  lavoro  -
malattie di rilievo sociale e polizia mortuaria  -  Tutela  igienico-
sanitaria dei fattori di inquinamento  -  Profilassi  delle  malattie
infettive e  diffusive  -  Stabilimenti  termali  ed  idroterapici  -
Cosmetici - Farmaci ad uso umano compresi i presidi medico-chirurgici
ed altri prodotti chimici usati in medicina  -  Medicina  nucleare  -
Affari generali connessi. 
  d) Sezione IV: 
   Sostanze alimentari e bevande - Misure di profilassi  nutrizionale
- Profilassi veterinaria  e  malattie  infettive  e  diffusive  degli
animali - Farmaci veterinari - Alimenti per gli animali - Impianti di
macellazione e quelli di conservazione delle  sostanze  alimentari  -
Uffici veterinari - Affari generali connessi. 
  2. Le sezioni  hanno  potere  deliberante  per  gli  argomenti  che
rientrano nella loro competenza. 
  3. La ripartizione dei membri del Consiglio tra le singole  sezioni
e' disposta con decreto del  Ministro  tenuto  conto  della  proposta
formulata dall'assemblea generale nella  prima  riunione,  prevedendo
l'assegnazione di ciascun componente ad una sola sezione. 
  4. Il presidente della sezione o in sua sostituzione il  segretario
generale indica per ciascuna riunione quali dei componenti di cui  al
comma 3 dell'art. 1 integrano la sezione  trasmettendo  per  iscritto
l'ordine del giorno con precisazione degli  argomenti  di  rispettiva
competenza ai sensi del comma 4 dell'art. 1.