Art. 4. 
    Presidenza del Consiglio superiore di sanita' e delle sezioni 
  1. L'assemblea in adunanza generale elegge  all'inizio  di  ciascun
triennio il presidente e due vice presidenti. In caso di vacanza  nel
corso del triennio si procede a nuove elezioni. 
  2. Ogni sezione all'inizio di ciascuna sessione elegge  il  proprio
presidente.