Art. 4. Presidenza del Consiglio superiore di sanita' e delle sezioni 1. L'assemblea in adunanza generale elegge all'inizio di ciascun triennio il presidente e due vice presidenti. In caso di vacanza nel corso del triennio si procede a nuove elezioni. 2. Ogni sezione all'inizio di ciascuna sessione elegge il proprio presidente.