Art. 5. 
                       Comitato di presidenza 
  1. In seno al  Consiglio  superiore  di  sanita'  e'  istituito  il
comitato di  presidenza,  costituito  dal  presidente  del  Consiglio
medesimo, dai due vice presidenti, dai presidenti di  sezione  e  dal
segretario generale del Consiglio, per un piu' efficace coordinamento
dello svolgimento dei  lavori  del  Consiglio  superiore  di  sanita'
stesso. 
  2. Il comitato di  presidenza,  di  volta  in  volta  convocato  ed
eventualmente integrato con altri membri del Consiglio ed esperti  ad
iniziativa  del  presidente,  assicura   i   necessari   collegamenti
operativi con la segreteria generale e  coadiuva  il  presidente  nei
compiti suoi propri di coordinamento delle attivita' delle sezioni  e
nell'istruttoria  finalizzata  all'esame   delle   problematiche   di
carattere generale. 
  3. Il comitato assiste, altresi, il  presidente  nella  valutazione
analitica delle attivita' delle  sezioni,  ai  fini  di  un  migliore
coordinamento dei rapporti fra queste ultime nelle materie di  comune
interesse, e per un loro piu' pronto raccordo con  i  dipartimenti  e
servizi del Ministero, l'Istituto superiore  di  sanita',  l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro  e  l'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.