Art. 5. Comitato di presidenza 1. In seno al Consiglio superiore di sanita' e' istituito il comitato di presidenza, costituito dal presidente del Consiglio medesimo, dai due vice presidenti, dai presidenti di sezione e dal segretario generale del Consiglio, per un piu' efficace coordinamento dello svolgimento dei lavori del Consiglio superiore di sanita' stesso. 2. Il comitato di presidenza, di volta in volta convocato ed eventualmente integrato con altri membri del Consiglio ed esperti ad iniziativa del presidente, assicura i necessari collegamenti operativi con la segreteria generale e coadiuva il presidente nei compiti suoi propri di coordinamento delle attivita' delle sezioni e nell'istruttoria finalizzata all'esame delle problematiche di carattere generale. 3. Il comitato assiste, altresi, il presidente nella valutazione analitica delle attivita' delle sezioni, ai fini di un migliore coordinamento dei rapporti fra queste ultime nelle materie di comune interesse, e per un loro piu' pronto raccordo con i dipartimenti e servizi del Ministero, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.