Art. 25.
                   Interruzione della prescrizione
  1.  Il  quarto  comma  dell'articolo  2943  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente:
  "La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga
a  costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale
una parte, in presenza  di  compromesso  o  clausola  compromissoria,
dichiara   la   propria  intenzione  di  promuovere  il  procedimento
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le  spetta,  alla
nomina degli arbitri".
  2.  All'articolo  2945  del  codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
  "Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento  della
notificazione  dell'atto  contenente  la domanda di arbitrato sino al
momento in cui  il  lodo  che  definisce  il  giudizio  non  e'  piu'
impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione".
 
          Note all'art. 25:
             -  Il  testo  dell'art.  2943  del  codice  civile, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 2943 (Interruzione da parte del  titolare).  -  La
          prescrizione  e'  interrotta  dalla notificazione dell'atto
          con  il  quale  si  inizia  un  giudizio,  sia  questo   di
          cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
             E'  pure  interrotta dalla domanda proposta nel corso di
          un giudizio.
             L'interruzione si verifica anche se il giudice adito  e'
          incompetente.
              La  prescrizione  e'  inoltre  interrotta da ogni altro
          atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto
          notificato  con  il  quale  una  parte,  in   presenza   di
          compromesso  o clausola compromissoria, dichiara la propria
          intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
          la domanda e procede, per quanto  le  spetta,  alla  nomina
          degli arbitri".
             -  Il  testo  dell'art.  2945  del  codice  civile, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 2945 (Effetti e durata dell'interruzione).  -  Per
          effetto  dell'interruzione  s'inizia  un  nuovo  periodo di
          prescrizione.
             Se l'interruzione e' avvenuta mediante  uno  degli  atti
          indicati   dai   primi   due   commi   dell'art.  2943,  la
          prescrizione non corre fino al  momento  in  cui  passa  in
          giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
             Se  il  processo  si  estingue,  rimane  fermo l'effetto
          interruttivo e il nuovo periodo  di  prescrizione  comincia
          dalla data dell'atto interruttivo.
             Nel  caso  di  arbitrato  la  prescrizione non corre dal
          momento della notificazione dell'atto contenente la domanda
          di arbitrato sino al momento in cui il lodo  che  definisce
          il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la
          sentenza resa sull'impugnazione".