Art. 10 Gestioni esistenti 1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalita' di cui all'articolo 9. 2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalita' e le forme stabilite nella convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalita' previste nella convenzione e nel relativo disciplinare. 3. Le societa' e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione. 4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle imprese gia' concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e le regioni interessate, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di gestione dei servizi di cui alla presente legge. 6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati. 7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo 4; comma 1, lettera f), essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 218/1976 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e' il seguente: "Art. 50 (Consorzi per le aree e i nuclei). - (Art. 21, c. 1, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962; art. 31, c. 3, L. n. 717/1965; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione di una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonche' tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale. (Art. 21, c. 2, L. n. 634/1957). I consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona. (Art. 31, c. 2, alinea 2, L. n. 717/1965). I consorzi esercitano inoltre attivita' di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali. (Art. 8, u.c., L. n. 555/1959; art. 6, c. 8, L. n. 717/1965; art. 4. c. 4, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). I consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente. (Art. 4, c. 4, L. n. 853/1971; art. 1, c. 6, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le regioni svolgono le attribuzioni gia' di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616". - Il testo dell'art. 22, comma 3, lettera b), c) ed) e), della citata legge n. 142/1990 e' il seguente: "Art. 22 (Servizi pubblici locali). 1-2. (Omissis). 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) (omissis); b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) (omissis); e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".