Art. 10 
                         Gestioni esistenti 
 
  1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i
servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in  vigore
della presente legge, continuano a gestire i  servizi  loro  affidati
fino alla organizzazione del servizio  idrico  integrato  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 9. 
  2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti  i
servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove ne sia  deliberato
lo scioglimento,  confluiscono  nel  soggetto  gestore  del  servizio
idrico integrato, secondo le modalita' e  le  forme  stabilite  nella
convenzione.  Il  nuovo   soggetto   gestore   subentra   agli   enti
preesistenti  nei  termini  e  con  le   modalita'   previste   nella
convenzione e nel relativo disciplinare. 
  3. Le societa' e le imprese consortili  concessionarie  di  servizi
alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono  la
gestione fino alla scadenza della relativa concessione. 
  4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e  gli
impianti  delle   imprese   gia'   concessionarie   sono   trasferiti
direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme  di
legge, se non diversamente disposto dalla convenzione. 
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato d'intesa
con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro  dell'ambiente  e  le
regioni interessate, nonche' le competenti Commissioni  parlamentari,
nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio,  si  provvede  al
riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori  di  servizi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f),  sottoposti  a  vigilanza
statale,  ridefinendone  la  natura   giuridica   e   le   competenze
territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di  gestione
dei servizi di cui alla presente legge. 
  6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti  dai
consorzi per le aree ed i  nuclei  di  sviluppo  industriale  di  cui
all'articolo 50 del testo unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da  altri  consorzi
di diritto pubblico, nel rispetto dell'unita' di gestione,  entro  il
31 dicembre 1995 sono  trasferiti  al  gestore  del  servizio  idrico
integrato dell'ambito territoriale ottimale  nel  quale  ricadono  in
tutto o per la maggior parte i territori serviti,  secondo  un  piano
adottato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province  e  gli  enti
interessati. 
  7. Nel caso in cui le regioni, le province o  altri  enti  pubblici
siano titolari di servizi di cui all'articolo 4; comma 1, lettera f),
essi ne affidano la gestione nelle forme previste  dall'articolo  22,
comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 
          Note all'art. 10:
             -  Il  testo  dell'art. 50 del D.P.R. n. 218/1976 (Testo
          unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno)  e'  il
          seguente:
             "Art.  50 (Consorzi per le aree e i nuclei). - (Art. 21,
          c. 1›, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962; art. 31, c.
          3›, L. n.   717/1965; art. 65, D.P.R.  n.  616/1977).  Allo
          scopo  di  favorire nuove iniziative industriali di cui sia
          prevista la  concentrazione  di  una  determinata  zona,  i
          comuni,  le  province,  le  camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura e  gli  altri  enti  interessati,
          possono  costituirsi  in consorzi col compito di curare, ai
          sensi dell'art.   138, l'esecuzione  in  concessione  delle
          opere  di  attrezzatura  della  zona che deve realizzare la
          Cassa  per  il  Mezzogiorno  ai  sensi  dell'art.  49,   di
          sviluppare   o   gestire   le  opere  medesime,  quali  gli
          allacciamenti  stradali  e  ferroviari,  gli  impianti   di
          approvvigionamento   di   acqua   e   di  energia  per  uso
          industriale e di illuminazione, le fognature, le  opere  di
          sistemazione  dei  terreni,  le  opere  relative  ai  porti
          nonche' tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire
          la localizzazione industriale.
             (Art. 21, c. 2›, L. n.  634/1957).  I  consorzi  possono
          assumere  ogni  altra  iniziativa  ritenuta  utile  per  lo
          sviluppo industriale della zona.
             (Art. 31, c. 2›, alinea 2›, L. n. 717/1965). I  consorzi
          esercitano  inoltre attivita' di promozione e di assistenza
          alle iniziative industriali e provvedono  alla  gestione  e
          manutenzione delle opere infrastrutturali.
             (Art.  8,  u.c.,  L.  n.  555/1959; art. 6, c. 8›, L. n.
          717/1965; art.  4. c. 4›, L. n. 853/1971; art.  65,  D.P.R.
          n.  616/1977).  I  consorzi  sono enti di diritto pubblico,
          sottoposti alla vigilanza e tutela  delle  regioni  che  le
          esercitano ai sensi della legislazione vigente.
             (Art.  4,  c.  4›,  L. n. 853/1971; art. 1, c. 6›, L. n.
          853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le regioni svolgono
          le  attribuzioni  gia'  di  competenza  del  Comitato   dei
          Ministri,  soppresso  ai  sensi  dell'art.  1, comma sesto,
          della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del  Ministro  per  gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  del  Ministero
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
          Ministero  dei lavori pubblici, relative ai consorzi per le
          aree e i  nuclei  di  sviluppo  industriale,  ivi  comprese
          quelle  attinenti  ai  piani  regolatori  delle  aree e dei
          nuclei, e inoltre  le  funzioni  amministrative  in  ordine
          all'assetto  dei  consorzi  stessi  di  cui all'art. 65 del
          D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
             - Il testo dell'art. 22, comma 3, lettera b), c) ed) e),
          della citata legge n. 142/1990 e' il seguente:
             "Art. 22 (Servizi pubblici locali).
             1-2. (Omissis).
             3.  I  comuni  e  le  province possono gestire i servizi
          pubblici nelle seguenti forme:
               a) (omissis);
               b) in concessione a terzi, quando  sussistano  ragioni
          tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
               c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
          di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
              d) (omissis);
              e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale
          pubblico locale, qualora si renda opportuna,  in  relazione
          alla  natura  del servizio da erogare, la partecipazione di
          altri soggetti pubblici o privati".