Art. 17 Opere e interventi per il trasferimento di acqua 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorita' di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso le finalita' di cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorita' di bacino o di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi. 2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle Autorita' di bacino e delle regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della medesima legge. 3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e modalita' per la esecuzione e la gestione degli interventi. 4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e suc- cessive modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua attuazione. 5. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresi' definire la convenzione tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonche' l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi. 6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e suc- cessive modificazioni. 7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti.
Note all'art. 17: - Per il titolo della citata legge n. 183/1989 si veda nelle note all'art. 4. - Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 142/1990 e' il seguente: "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64". - Per il testo del comma 2 dell'art. 4 della citata legge n. 183/1989 si veda nelle note all'art. 4. - Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "Regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.".