Art. 29 Acque per usi industriali 1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le parole: "per usi industriali diversi" sono soppresse. 2. Dopo il primo comma dell'articolo 21 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico".
Nota all'art. 29: - Il testo dell'art. 21 del citato R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 275/1993 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 21. - Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche, si fanno per per una durata non maggiore di anni sessanta; quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione. Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per l'applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante. La stessa disposizione e' applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico".