Art. 4 Competenze dello Stato 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina: a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento; b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche; c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17; d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'articolo 17; e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche; f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonche' i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile; h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario; i) i sistemi gia' esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), cosi' come modificato dall'art. 1 della legge n. 253/1990 e' il seguente: "Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto: a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione; b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale; c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3; e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sonon demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi; f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge. 2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali. 3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attivita'. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti. 4- bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano". - La legge n. 129/1963 reca: "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione".