Art. 5.
  1.  Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali,
interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio  1989,  n.
183,  e  successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il
regolamento del corso dei fiumi e dei  torrenti,  gli  interventi  di
bonifica  ed  altri  simili  destinati  ad  incidere sul regime delle
acque, compresi  quelli  di  estrazione  dei  materiali  litoidi  dal
demanio  fluviale  e  lacuale,  devono  essere adottati sulla base di
valutazioni  preventive  e  studi  di  impatto,  redatti   sotto   la
responsabilita'   dell'amministrazione  competente  al  rilascio  del
provvedimento  autorizzativo,  che  subordinino  il  rilascio   delle
autorizzazioni  e  delle  concessioni al rispetto preminente del buon
regime  delle  acque,  alla  tutela  dell'equilibrio   geostatico   e
geomorfologico  dei  terreni  interessati,  alla tutela degli aspetti
naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.
  2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche  per  i
beni  delle  regioni  a  statuto speciale, sono soggette ad esplicito
provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovra'  assicurare
la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.
 
Nota all'art. 5:
             -  La  legge  n. 183/1989, reca: "Norme per il riassetto
          organizzativo e funzionale della difesa del suolo".