Art. 6.
  1.  Ai  fini  della  elaborazione  dei  piani  di bacino di rilievo
nazionale,  di  rilievo  interregionale  e  di   rilievo   regionale,
rispettivamente  disciplinati  agli articoli 18, 19 e 20 della citata
legge  18  maggio  1989,  n.  183,  le  commissioni  provinciali  per
l'incremento  delle  coltivazioni  arboree sulle pertinenze demaniali
dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi  del  regio  decreto-
legge  18  giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazione, dalla
legge 14 gennaio 1937,  n.  402,  e  successive  modificazioni,  sono
tenute  a  trasmettere  annualmente  alle  autorita' di bacino e alle
regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche  demaniali
destinate  o  da destinare prevalentemente a colture arboree, nonche'
copia degli atti di concessione in corso.
  2.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,   la
trasmissione degli atti e dei documenti delle commissioni provinciali
e' effettuata entro il 30 dicembre 1993.
  3.  Compete ai piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
lettera c), della citata legge 18 maggio 1989, n.  183,  indicare  le
direttive  alle  quali  devono uniformarsi le commissioni provinciali
per determinare le modalita' di uso e le forme di destinazione  delle
pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, compatibili con la
tutela naturale e ambientale dei beni considerati.
 
Note all'art. 6:
             - Il testo degli artt. 18, 19 e 20 della citata legge n.
          183/1989,  come  modificato  dall'art.  5  della  legge  n.
          253/1990, e' il seguente:
             "Art. 18 (I piani di bacino di rilievo nazionale). -  1.
          I  progetti  di  piano  di bacino di rilievo nazionale sono
          elaborati  dai  comitati  tecnici  e  quindi  adottati  dai
          comitati  istituzionali  che,  con  propria  deliberazione,
          contestualmente stabiliscono:
               a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei
          provvedimenti di cui al presente articolo;
               b)  quali  componenti   del   progetto   costituiscono
          interesse   esclusivo   delle   singole   regioni  e  quali
          costituiscono interessi comuni a due o piu' regioni.
             2.  In  caso  di  inerzia  in  ordine  agli  adempimenti
          regionali,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro dei lavori pubblici  o  del  Ministro
          dell'ambiente  per  le  materie  di  rispettiva competenza,
          sentito il  comitato  istituzionale  di  bacino,  assume  i
          provvedimenti   necessari   per   garantire   comunque   lo
          svolgimento  delle  procedure  e  l'adozione   degli   atti
          necessari  per  la  formazione  dei  piani  secondo  quanto
          disposto dal presente articolo, ivi compresa la  nomina  di
          commissari ad acta.
             3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino e' data
          notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini ufficiali
          delle   regioni   territorialmente   interessate   con   la
          precisazione dei tempi, luoghi e  modalita',  ove  chiunque
          sia  interessato  possa  prendere  visione  e consultare la
          documentazione.  Il  progetto  e'  altresi'  trasmesso   al
          Comitato  nazionale  per  la difesa del suolo anche ai fini
          della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri
          di cui all'art.  4.
             4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime
          osservazioni sul progetto di piano di bacino entro  novanta
          giorni  dalla  data di trasmissione dello stesso. Trascorso
          tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.
             5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale  per
          la  difesa  del  suolo  sono trasmesse tempestivamente alle
          regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali
          controdeduzioni.
             6. Il progetto di piano  e  la  relativa  documentazione
          sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle
          province  territorialmente  interessate  e sono disponibili
          per la consultazione  per  quarantacinque  giorni  dopo  la
          pubblicazione   dell'avvenuta   adozione   nella   Gazzetta
          Ufficiale.
             7. Presso ogni sede di consultazione e'  predisposto  un
          registro  sul quale sono annotate le richieste di visione e
          copia degli atti.
             8. Osservazioni sul progetto  di  piano  possono  essere
          inoltrate  alla regione territorialmente competente entro i
          successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo
          di  consultazione  o  essere  direttamente   annotate   sul
          registro di cui al comma 7.
             9.  Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine
          indicato  al  comma  8,  le  regioni  si  esprimono   sulle
          osservazioni  di  cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere
          sul progetto di piano.
             10.  Il  comitato  istituzionale,  tenuto  conto   delle
          osservazioni  e  dei  pareri  di  cui  ai commi precedenti,
          adotta il piano di bacino.
             11. I piani di bacino, approvati con le modalita' di cui
          all'art.  4, comma 1, lettera  c),  sono  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini ufficiali delle regioni
          territorialmente competenti".
             "Art.  19 (I piani di bacino di rilievo interregionale).
          - 1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di
          rilievo interregionale si applicano le disposizioni di  cui
          ai commi da 1 a 10 dell'art. 18.
             2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate
          dal  Comitato  nazionale  per la difesa del suolo, ai sensi
          della lettera c) del comma 7 dell'art. 6, approvano, per le
          parti di rispettiva competenza territoriale, il  piano  del
          bacino  e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni
          al Comitato nazionale per la difesa del suolo.
             3. Nel  caso  di  mancato  adeguamento  da  parte  delle
          regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale,
          il  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro dei
          lavori pubblici, puo' adottare eventuali modifiche".
             "Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale). -  1.
          Con  propri  atti  le  regioni disciplinano e provvedono ad
          elaborare  ed  approvare  i  piani  di  bacino  di  rilievo
          regionale  contestualmente  coordinando i piani di cui alla
          legge  10  maggio  1976,  n. 319. Ove risulti opportuno per
          esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare  ed
          approvare   un  unico  piano  per  piu'  bacini  regionali,
          rientranti nello  stesso  versante  idrografico  ed  aventi
          caratteristiche  ed  uniformita'  morfologica ed economico-
          produttiva.
             2. Qualora in  un  bacino  di  rilievo  regionale  siano
          compresi  territori  d'altra regione, il piano e' elaborato
          dalla regione il cui territorio e' maggiormente interessato
          e all'approvazione provvedono le singole regioni,  ciascuna
          per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo
          le disposizioni di cui al comma 1.
             3. Il piano di bacino e' trasmesso entro sessanta giorni
          dalla  adozione  al  Comitato  nazionale  per la difesa del
          suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e
          criteri di cui all'art. 4.
             4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni
          interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, pre-
          via diffida ad adempiere entro trenta  giorni,  adotta,  su
          proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici o del Ministro
          dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli
          atti in via sostitutiva".
             -  Il  R.D.L.  n.  1338/1936  reca:  "Provvedimenti  per
          agevolare  e  diffondere  la  coltivazione  del pioppo e di
          altre   specie   arboree   nelle   pertinenze    idrauliche
          demaniali".
             -  Il  testo  dell'art.  17,  comma 3, lettera c), della
          citata legge n. 183/1989 e' il seguente:
             "Art. 17 (Valore, finalita' e  contenuti  del  piano  di
          bacino).
             1-2. (Omissis).
             3.  Il  piano  di  bacino persegue le finalita' indicate
          all'art. 3 ed, in particolare, contiene:
              a)-b) (omissis);
               c) le  direttive  alle  quali  devono  uniformarsi  la
          difesa   del   suolo,   la  sistemazione  idrogeologica  ed
          idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli.
             (Omissis)".