Art. 7.
  1.  Sino  a  quando  non sara' dettata una diversa disciplina delle
commissioni provinciali di  cui  al  citato  regio  decreto-legge  18
giugno  1936,  n. 1338, per il coordinamento della loro attivita' con
le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle  commissioni
provinciali  e'  integrata con la partecipazione di un rappresentante
della provincia interessata. Ai lavori delle commissioni  partecipano
anche  il  sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del comune
competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione.
 
Nota all'art. 7:
             - Per il titolo del citato R.D.L. n. 1338/1936  si  veda
          nelle note all'art. 6.