Art. 7. 1. Sino a quando non sara' dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, per il coordinamento della loro attivita' con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle commissioni provinciali e' integrata con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata. Ai lavori delle commissioni partecipano anche il sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione.
Nota all'art. 7: - Per il titolo del citato R.D.L. n. 1338/1936 si veda nelle note all'art. 6.