Art. 8. 
  1. All'articolo 6 del citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n.
1338, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Il diritto di prelazione non spetta altresi' ai  frontisti  per  i
terreni che  vengono  richiesti  in  concessione  all'Amministrazione
delle finanze dai comuni, dai consorzi di  comuni,  dalle  provincie,
dalle regioni o dalle comunita' montane, allo scopo di  destinarli  a
riserve naturali o di  realizzarvi  parchi  territoriali  fluviali  o
lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione  o  di
tutela ambientale. 
  Il diritto di prelazione spetta  invece,  in  via  subordinata,  ai
soggetti titolari di  programmi  di  cui  ai  regolamenti  (CEE)  nn.
2078/92  e  2080/92  del  Consiglio,  del  giugno  1992,  relativi  a
produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente. 
  Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il  prolilo
dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai
programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni
comunali in conformita' alle prescrizioni urbanistiche  e  ambientali
vigenti, nonche' alle direttive di cui all'articolo 2,  ove  emanate.
L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante  agli
strumenti  urbanistici  vigenti.  Sulle  domande  di  concessione  e'
sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1
per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni
del pioppo e di altre  specie  arboree  nelle  pertinenze  idrauliche
demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale. 
  Alle  concessioni  relative  alle  pertinenze  idrauliche  comunque
assentite  ai  sensi  del  presente  decreto,  sono  applicabili   le
disposizioni in materia di determinazione  del  canone  di  cui  alla
legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni. 
  Gli enti  pubblici  concessionari  in  base  al  decimo  comma  del
presente articolo possono dare in gestione i  terreni  medesimi  alle
associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo  13  della  legge  8
luglio 1986, n. 349, o a consorzi  forestali,  riconosciuti  in  base
alle leggi statali o  regionali,  che  svolgano  attivita'  forestali
ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per  una  durata  non
superiore a dieci anni, salva la facolta' di rinnovo. 
  Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro
tre anni dalla concessione". 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 5 gennaio 1994 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: CONSO