Art. 2. 1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantita' superiore a quindici chilogrammi e' punito con la reclusione da uno a quattro anni, ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2: - Il D.P.R. n. 43/1973 reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".