Art. 2. 
  1. Chiunque  introduce,  vende,  acquista  o  detiene  nello  Stato
tabacco lavorato estero di  contrabbando  in  quantita'  superiore  a
quindici chilogrammi e' punito con la reclusione  da  uno  a  quattro
anni, ferme restando le  sanzioni  previste  dal  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e  successive
modificazioni. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Il D.P.R. n. 43/1973  reca:  "Approvazione  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in materia doganale".