Art. 3. 
  1.  Nei  confronti  dei  soggetti  sorpresi  alla  guida  di  mezzi
terrestri o navali in flagranza del reato di cui  all'articolo  2  la
competente autorita' dispone la sospensione dei  documenti  di  guida
relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un  mese  e
non superiore a cinque mesi. 
  2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non
sia  possibile  procedere  al  ritiro  dei  documenti  di  guida,  la
sospensione e' disposta per un periodo non inferiore a un anno e  non
superiore a due anni. 
  3. Qualora i soggetti  denunciati  siano  condannati  con  sentenza
passata in giudicato, i documenti  di  guida  sono  revocati  in  via
definitiva.