Art. 3.
     1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della presente legge,
valutato in lire 750 milioni annue per ciascuno  degli  anni  1994  e
1995,  si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento  riguardante  il  Ministero
degli  affari  esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente.
     2. Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.