Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 750 milioni annue per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.