Art. 4.
     1.  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
       Data a Roma, addi' 15 gennaio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ANDREATTA,  Ministro  degli  affari
                                  esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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