(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
  CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Le parti alla Convenzione, 
consapevoli che i cambiamenti di  clima  del  pianeta  e  i  relativi
effetti negativi costituiscono un motivo  di  preoccupazione  per  il
genere umano, 
preoccupate per il fatto che le attivita'  umane  hanno  notevolmente
aumentato le concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra, che
questo aumento  intensifica  l'effetto  serra  naturale  e  che  tale
fenomeno  provochera'  in  media  un  ulteriore  riscaldamento  della
superficie della terra e dell'atmosfera  e  puo'  avere  un'influenza
negativa sugli ecosistemi naturali e sul genere umano, 
constatando che sia in passato che attualmente le emissioni  mondiali
di  gas  ad  effetto  serra  sono  dovute  in  gran  parte  ai  paesi
sviluppati, che le emissioni pro capite nei paesi in via di  sviluppo
sono ancora relativamente  basse  e  che  la  quota  delle  emissioni
mondiali dovute ai paesi in via di sviluppo  aumentera'  fino  a  che
siano soddisfatte le esigenze sociali e di sviluppo, 
consapevoli del ruolo e dell'importanza dei pozzi e dei  serbatoi  di
gas ad effetto serra negli ecosistemi terrestri e marini, 
constatando che la previsione dei cambiamenti climatici e' soggetta a
molte incertezze, in particolare per quanto riguarda la  collocazione
nel tempo, la grandezza e le manifestazioni regionali, 
consapevoli  che  la  portata  mondiale  dei  cambiamenti   climatici
richiede la piu' vasta cooperazione possibile di tutti i paesi  e  la
loro partecipazione ad un'azione internazionale adeguata ed efficace,
in rapporto alle loro responsabilita' comuni mai differenziate,  alle
rispettive capacita' e alle loro condizioni economiche e sociali, 
ricordando  le  pertinenti  disposizioni  della  dichiarazione  della
Conferenza  delle  Nazioni  Unite  sull'ambiente  umano,  adottata  a
Stoccolma il 16 giugno 1972, 
ricordando anche che in conformita' alla Carta delle Nazioni Unite  e
ai principi del diritto internazionale gli  Stati  hanno  il  diritto
sovrano di sfruttare le loro risorse in rapporto alle loro  politiche
nel  campo  dell'ambiente  e  dello  sviluppo,   e   che   hanno   la
responsabilita' di garantire che le attivita' svolte  nel  territorio
soggetto alla loro giurisdizione o  al  loro  controllo  non  causino
danni all'ambiente di altri Stati o di regioni al di fuori della loro
giurisdizione nazionale, 
confermando  il  principio  della  sovranita'   degli   Stati   nella
cooperazione internazionale per far fronte ai cambiamenti climatici, 
riconoscendo che gli  Stati  devono  adottare  un'efficace  normativa
ambientale e che le norme ambientali, gli obiettivi e le priorita' di
gestione devono riflettere lo stato dell'ambiente e dello sviluppo al
quale si applicano, e che le norme applicate da alcuni paesi  possono
essere inadeguate e possono comportare ingiustificati costi economici
e sociali nel caso di altri paesi, in particolare nei paesi in via di
sviluppo, 
ricordando le disposizioni della risoluzione dell'Assemblea  generale
n. 44/228 del 22 dicembre 1989 relativa alla Conferenza delle Nazioni
Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, e le risoluzioni  43/53  del  6
dicembre 1988, 44/207 del 22 dicembre 1989, 45/212  del  21  dicembre
1990 e 46/169 del 9 dicembre 1991 sulla protezione del clima mondiale
per le presenti e future generazioni del genere umano. 
ricordando anche le  disposizioni  della  risoluzione  dell'Assemblea
generale n. 44/206 del 22  dicembre  1989,  concernente  i  possibili
effetti negativi dell'aumento del livello del mare sulle isole  e  le
zone costiere, in particolare sulle zone costiere di basso livello, e
le pertinenti disposizioni della risoluzione dell'Assemblea  generale
n. 44/172 del 19 dicembre 1989 sull'attuazione del  piano  di  azione
per combattere la desertificazione, 
ricordando inoltre la Convenzione di Vienna per la  protezione  dello
strato di ozono del 1985 e il protocollo di Montreal  sulle  sostanze
che riducono lo strato di ozono del 1987, quali adeguati e modificati
il 29 giugno 1990, 
prendendo  atto  della  dichiarazione  ministeriale   della   seconda
Conferenza mondiale sul clima, adottata il 7 novembre 1990, 
consapevoli del rilevante lavoro analitico che viene svolto da  molti
Stati sui cambiamenti climatici, e degli  importanti  contributi  che
l'Organizzazione meteorologica mondiale, il Programma ambiente  delle
Nazioni Unite e altri organismi, organizzazioni ed enti delle Nazioni
Unite, come pure altre istituzioni internazionali ed intergovernative
apportano allo scambio dei risultati della ricerca scientifica  e  al
coordinamento delle ricerche, 
riconoscendo  che  le   iniziative   necessarie   per   comprende   e
fronteggiare i cambiamenti climatici, sono piu'  efficaci  sul  piano
ambientale,  economico  e  sociale,  se  sono  basate  su  pertinenti
considerazioni  scientifiche,  tecniche  ed  economiche  e  se   sono
costantemente riesaminate alla luce dei nuovi risultati raggiunti  in
questi campi, 
riconoscendo che  le  varie  azioni  necessarie  per  fronteggiare  i
cambiamenti climatici possono essere  di  per  se'  giustificate  sul
piano economico e che possono  inoltre  essere  utili  per  risolvere
altri problemi ambientali, 
riconoscendo anche che e' necessario che i paesi sviluppati  agiscano
immediatamente  in  modo  flessibile  e  sulla  base   di   priorita'
chiaramente definite, come primo passo verso  strategie  generali  di
intervento sul piano mondiale, nazionale ed eventualmente  regionale,
che tengano conto di tutti i gas ad effetto serra  e  prendano  nella
debita considerazione il loro  relativo  contributo  all'aggravamento
dell'effetto serra, 
riconoscendo inoltre che i paesi di basso livello ed i paesi che sono
piccole isole, i paesi con zone costiere di basso  livello,  aride  e
semiaride  oppure  con  zone  soggette  ad  inondazioni,  siccita'  e
desertificazione, nonche' i paesi in  via  di  sviluppo  con  fragili
ecosistemi montuosi sono  particolarmente  vulnerabili  agli  effetti
negativi dei cambiamenti climatici, 
ammettendo che qualsiasi azione intesa a limitare le emissioni di gas
ad  effetto  serra  causa  gravi  difficolta'  ai  suddetti  paesi  e
soprattutto ai paesi in via di sviluppo, le cui economie dipendono in
modo rilevante dalla  produzione,  dall'uso  e  dall'esportazione  di
combustibili fossili, 
convinti  che  i  provvedimenti  da  adottare  per   fronteggiare   i
cambiamenti climatici devono essere coordinati in forma integrata con
lo sviluppo economico e sociale, al fine di evitare effetti  negativi
su  quest'ultimo,  e  tenendo  pienamente  conto   della   necessita'
giustamente prioritaria dei paesi in via di sviluppo  di  raggiungere
una crescita economica sostenuta e di eliminare la poverta', 
riconoscendo che tutti i paesi e in particolar modo i paesi in via di
sviluppo  devono  poter  accedere   alle   risorse   necessarie   per
raggiungere uno sviluppo economico e sociale  sostenibile;  e  che  i
paesi in via di sviluppo, per realizzare l'obiettivo suddetto, devono
aumentare  i  consumi  di  energia,  tenendo  comunque  conto   delle
possibilita' di ottenere una  maggiore  efficienza  energetica  e  di
controllare le emissioni di gas ad effetto  serra  in  generale,  tra
l'altro mediante applicazione di nuove tecnologie in  condizioni  che
le rendono economicamente e socialmente vantaggiose. 
decisi a proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e
delle future generazioni, 
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
                             ARTICOLO 1 
                            DEFINIZIONI * 
Ai fini della presente Convenzione s'intende per: 
1. "effetti negativi dei cambiamenti climatici": i  cambiamenti  del-
    l'ambiente fisico o  della  vita  animale  e  vegetale  dovuti  a
    cambiamenti climatici, che hanno rilevanti effetti  deleteri  per
    la composizione, la capacita' di recupero o la  produttivita'  di
    ecosistemi naturali e gestiti per il  funzionamento  dei  sistemi
    socioeconomici oppure per la sanita' e il  benessere  del  genere
    umano; 
2. "cambiamenti climatici": qualsiasi cambiamento di clima  attribui-
    to direttamente o indirettamente ad  attivita'  umane,  il  quale
    altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla
    variabilita' naturale del clima osservata  in  periodi  di  tempo
    comparabili; 
3. "sistema climatico": l'insieme dell'atmosfera, idrosfera,  biosfe-
    ra, geosfera e delle relative interazioni: 
4. "emissioni": emissione di gas ad effetto serra e/o dei  loro  pre-
    cursori nell'atmosfera al di sopra di una determinata zona  e  in
    un determinato periodo di tempo; 
5. "gas ad effetto serra": i gas di origine naturale  o  prodotti  da
    attivita' umane, che fanno parte  dell'atmosfera  e  assorbono  e
    riflettono i raggi infrarossi; 
6. "organizzazione regionale di  integrazione  economica":  qualsiasi
    organizzazione costituita da Stati  sovrani  di  una  determinata
    regione, che e' competente per le materie trattate dalla presente
    Convenzione o dai relativi protocolli e che e' stata  debitamente
    autorizzata,  in  conformita'  delle  sue  procedure  interne,  a
    firmare, ratificare, accettare, approvare relativi strumenti o ad
    accedervi; 
7. "serbatoio": una o piu' compon enti del sistema climatico, in  cui
    e' immagazzinato un gas ad effetto serra o un  precursore  di  un
    gas ad effetto serra; 
8. "pozzo": qualsiasi processo, attivita' o  meccanismo  che  elimina
    dall'atmosfera  un  gas  ad  effetto  serra,  un  aerosol  o   un
    precursore di un gas ad effetto serra; 
9. "fonte": qualsiasi processo o attivita',  che  immette  nell'atmo-
    sfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un precursore  di  un
    gas ad effetto serra. 
             
                 * I titoli degli articoli sono indicati soltanto per 
          facilitare la lettura.