(Convenzione - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                  ORGANO SUSSIDIARIO DI ATTUAZIONE 
1. E' istituito un organo sussidiario per l'attuazione della  Conven-
   zione, che ha il compito di prestare  assistenza  alla  Conferenza
   delle  Parti  nella  valutazione   e   nell'esame   dell'effettiva
   attuazione della Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a
   questo organo. Esso comprende i  rappresentanti  governativi,  che
   sono esperti in questioni relative ai cambiamenti climatici. Rende
   conto regolarmente  alla  Conferenza  delle  Parti  di  tutti  gli
   aspetti dei suoi lavori. 
2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti, questo organo as-
   solve le seguenti funzioni: 
   a) prende in considerazione le informazioni comunicate in confor- 
      mita' dell'articolo  12,  paragrafo  1,  al  fine  di  valutare
      l'effetto complessivo degli interventi assunti dalle Parti alla
      luce delle piu' recenti valutazioni scientifiche in  merito  ai
      cambiamenti climatici; 
   b) prende in considerazione le informazioni comunicate in confor- 
      mita' dell'articolo 12, paragrafo 2, al fine  di  assistere  la
      Conferenza delle Parti nello svolgimento dei riesami  stabiliti
      dall'articolo 4, paragrafo 2 (b); 
   c) assiste la Conferenza delle Parti, se opportuno, nella prepara- 
      zione e nell'attuazione delle sue decisioni.