ARTICOLO 10 ORGANO SUSSIDIARIO DI ATTUAZIONE 1. E' istituito un organo sussidiario per l'attuazione della Conven- zione, che ha il compito di prestare assistenza alla Conferenza delle Parti nella valutazione e nell'esame dell'effettiva attuazione della Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo. Esso comprende i rappresentanti governativi, che sono esperti in questioni relative ai cambiamenti climatici. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti di tutti gli aspetti dei suoi lavori. 2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti, questo organo as- solve le seguenti funzioni: a) prende in considerazione le informazioni comunicate in confor- mita' dell'articolo 12, paragrafo 1, al fine di valutare l'effetto complessivo degli interventi assunti dalle Parti alla luce delle piu' recenti valutazioni scientifiche in merito ai cambiamenti climatici; b) prende in considerazione le informazioni comunicate in confor- mita' dell'articolo 12, paragrafo 2, al fine di assistere la Conferenza delle Parti nello svolgimento dei riesami stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 2 (b); c) assiste la Conferenza delle Parti, se opportuno, nella prepara- zione e nell'attuazione delle sue decisioni.