(Convenzione - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                       MECCANISMO FINANZIARIO 
1. E' istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanzia-
   rie a titolo di  dono  o  di  prestito  agevolato,  anche  per  il
   trasferimento di tecnologia. Esso svolge le sue funzioni sotto  la
   direzione  della  Conferenza  delle  Parti,  verso  la  quale   e'
   responsabile. Quest'ultima decide le sue politiche e priorita'  di
   programma e i suoi criteri di assegnazione di risorse  finanziarie
   in rapporto alla presente Convenzione. La gestione del  meccanismo
   finanziario  e'  affidata  ad  uno  o  piu'  enti   internazionali
   esistenti. 
2. Tutte le Parti devono essere rappresentate nel  meccanismo  finan-
   ziario in modo equo e proporzionale,  nel  quadro  di  un  sistema
   trasparente di gestione. 
3. La Conferenza delle Parti e l'ente o gli enti cui e' stata affida-
   ta la gestione del meccanismo finanziario, stabiliscono di  comune
   accordo le disposizioni necessarie per dare effetto ai  precedenti
   paragrafi. Tali disposizioni comprendono: 
   a) le modalita' per garantire che i progetti finanziati, intesi a 
      far  fronte  ai  cambiamenti  climatici,  siano  conformi  alle
      politiche,  alle  priorita'  di  programma  e  ai  criteri   di
      assegnazione stabiliti dalla Conferenza delle Parti; 
   b) le modalita' con cui una particolare decisione di finanziamento 
      puo' essere riesaminata alla luce di tali politiche,  priorita'
      di programma e criteri di assegnazione; 
   c) l'invio da parte dell'ente o degli enti alla Conferenza delle 
      Parti di regolari relazioni sulle operazioni  di  finanziamento
      svolte; questa disposizione e' conforme  alla  prescrizione  di
      responsabilita' stabilita al precedente paragrafo 1; 
   d) la determinazione in una forma prevedibile ed identificabile 
      dell'importo dei  finanziamenti  necessari  e  disponibili  per
      l'attuazione della Convenzione e l'indicazione delle condizioni
      alle   quali   tale   importo   deve   essere    periodicamente
      rieesaminato. 
4. La Conferenza delle Parti adotta, durante la prima  sessione,  gli
   accordi  necessari  per  attuare  le  summenzionate  disposizioni,
   riesaminando e tenendo  conto  degli  accordi  provvisori  di  cui
   all'articolo  21,  paragrafo  3,  e  decide  se   questi   accordi
   provvisori  devono  restare  in  vigore.  Successivamente,   entro
   quattro anni, la Conferenza delle Parti  riesamina  il  meccanismo
   finanziario ed adotta le opportune misure. 
5. Le Parti che sono paesi sviluppati,  possono  anche  fornire  alle
   Parti che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo,  le  quali  possono
   avvalersene, le risorse finanziarie  necessarie  per  l'attuazione
   della  Convenzione  tramite   canali   bilaterali,   regionali   e
   multilaterali.