ARTICOLO 11 MECCANISMO FINANZIARIO 1. E' istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanzia- rie a titolo di dono o di prestito agevolato, anche per il trasferimento di tecnologia. Esso svolge le sue funzioni sotto la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale e' responsabile. Quest'ultima decide le sue politiche e priorita' di programma e i suoi criteri di assegnazione di risorse finanziarie in rapporto alla presente Convenzione. La gestione del meccanismo finanziario e' affidata ad uno o piu' enti internazionali esistenti. 2. Tutte le Parti devono essere rappresentate nel meccanismo finan- ziario in modo equo e proporzionale, nel quadro di un sistema trasparente di gestione. 3. La Conferenza delle Parti e l'ente o gli enti cui e' stata affida- ta la gestione del meccanismo finanziario, stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi. Tali disposizioni comprendono: a) le modalita' per garantire che i progetti finanziati, intesi a far fronte ai cambiamenti climatici, siano conformi alle politiche, alle priorita' di programma e ai criteri di assegnazione stabiliti dalla Conferenza delle Parti; b) le modalita' con cui una particolare decisione di finanziamento puo' essere riesaminata alla luce di tali politiche, priorita' di programma e criteri di assegnazione; c) l'invio da parte dell'ente o degli enti alla Conferenza delle Parti di regolari relazioni sulle operazioni di finanziamento svolte; questa disposizione e' conforme alla prescrizione di responsabilita' stabilita al precedente paragrafo 1; d) la determinazione in una forma prevedibile ed identificabile dell'importo dei finanziamenti necessari e disponibili per l'attuazione della Convenzione e l'indicazione delle condizioni alle quali tale importo deve essere periodicamente rieesaminato. 4. La Conferenza delle Parti adotta, durante la prima sessione, gli accordi necessari per attuare le summenzionate disposizioni, riesaminando e tenendo conto degli accordi provvisori di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e decide se questi accordi provvisori devono restare in vigore. Successivamente, entro quattro anni, la Conferenza delle Parti riesamina il meccanismo finanziario ed adotta le opportune misure. 5. Le Parti che sono paesi sviluppati, possono anche fornire alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, le quali possono avvalersene, le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della Convenzione tramite canali bilaterali, regionali e multilaterali.