ARTICOLO 12 COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE 1. In conformita' dell'articolo 4, paragrafo 1, ciascuna Parte comu- nica, tramite il segretariato, alla Conferenza delle Parti le seguenti informazioni: a) un inventario nazionale delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal; ciascuna Parte deve compilare l'inventario nella misura delle sue capacita' utilizzando metodologie comparabili, che la Conferenza delle Parti deve concordare e promuovere; b) una descrizione generale delle iniziative prese o previste dal- la Parte per attuare la Convenzione; c) qualsiasi altra informazione che la Parte ritiene attinente al raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione e' opportuna per l'inclusione nella sua comunicazione, aggiungendo se possibile materiale utile per i calcoli delle tendenze mondiali delle emissioni. 2. Ciascuna Parte che e' un paese svilluppato e ciascuna altra Parte elencata nell'allegato I deve includere nella comunicazione le seguenti informazioni: a) una descrizione particolareggiata delle politiche e dei provve- dimenti che ha adottato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (a) e 2 (b); b) una stima specifica degli effetti che le politiche ed i provve- dimenti di cui al precedente sottoparagrafo (a) avranno sulle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonti e sull'eliminazione suddivise per pozzi del gas ad effetto serra durante il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (a). 3. Inoltre, ciascuna Parte che e' un paese sviluppato e ciascun'altra Parte sviluppata inclusa nell'allegato II deve aggiungere i particolari dei provvedimenti adottati in conformita' dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5. 4. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo, possono proporre, su base volontaria, progetti da finanziare, ivi comprese tecnologie specifiche, materiali, apparecchiature, tecniche o prassi che sarebbero necessari per attuare tali progetti, indicando anche, se possibile, una stima di tutti i costi supplementari, delle riduzioni delle emissioni e degli aumenti delle eliminazioni di gas ad effetto serra, nonche' una stima dei vantaggi che ne derivano. 5. Ciascuna Parte che e' un paese sviluppato, e ciascun'altra Parte elencata nell'allegato I presenta una prima relazione entro sei mesi dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Ciascuna Parte non elencata nell'allegato I presenta la sua prima comunicazione entro tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione, o dalla disponibilita' di risorse finanziarie in conformita' dell'articolo 4, paragrafo 3. Le Parti che sono paesi meno sviluppati, possono presentare la loro prima comunicazione ad una data scelta a loro discrezione. La frequenza delle successive comunicazioni e' determinata per tutte le Parti dalla Conferenza delle Parti, tenendo conto dello scadenzario differenziato stabilito nel presente paragrafo. 6. Le informazioni comunicate dalle Parti a norma del presente arti- colo sono sollecitamente trasmesse dal segretariato alla Conferenza delle Parti e a ciascun ente sussidiario interessato. Se necessario, la Conferenza delle Parti riesamina le procedure per la comunicazione delle informazioni. 7. A partire dalla prima sessione, la Conferenza delle Parti prevede accordi affinche' le Parti che sono paesi in via di sviluppo ottengano, su loro richiesta, assistenza tecnica e finanziaria per la raccolta e la comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo, nonche' per l'accertamento delle esigenze tecniche e finanziarie connesse ai progetti proposti e ai provvedimenti d'intervento di cui all'articolo 4. L'assistenza puo' essere prestata, a seconda dell'opportunita', da altre Parti, dalle competenti organizzazioni internazionali e dal segretariato. 8. Qualsiasi gruppo di Parti puo' presentare, tenendo presenti le di- rettive adottate dalla Conferenza delle Parti e salvo preventiva notifica alla Conferenza delle Parti, una comunicazione comune relativa all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, purche' tale comunicazione comprenda informazioni sull'adempimento da parte di ciascuna di queste Parti dei singoli obblighi derivanti dalla Convenzione. 9. Le informazioni che una Parte invia al segretariato con la quali- fica di riservate, in conformita' dei criteri che devono essere stabiliti dalla Conferenza delle Parti, sono raccolte dal segretariato per proteggerne la riservatezza, prima di essere messe a disposizione di qualsiasi ente deputato a comunicare ed esaminare le informazioni. 10. Fatto salvo il disposto del precedente paragrafo 9 e senza pre- giudizio per la facolta' di qualsiasi Parte di rendere pubblica in qualsiasi momento la sua comunicazione, il segretariato rende pubbliche le comunicazioni ricevute dalle Parti a norma del presente articolo, quando esse sono sottoposte alla Conferenza delle Parti.