(Convenzione - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
               COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE 
                  ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE 
1. In conformita' dell'articolo 4, paragrafo 1, ciascuna Parte  comu-
   nica, tramite il segretariato,  alla  Conferenza  delle  Parti  le
   seguenti informazioni: 
   a) un inventario nazionale delle emissioni, causate dall'uomo, 
      suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi di
      tutti i gas ad effetto serra  non  inclusi  nel  protocollo  di
      Montreal; ciascuna  Parte  deve  compilare  l'inventario  nella
      misura delle sue capacita' utilizzando metodologie comparabili,
      che la Conferenza delle Parti deve concordare e promuovere; 
   b) una descrizione generale delle iniziative prese o previste dal- 
      la Parte per attuare la Convenzione; 
   c) qualsiasi altra informazione che la Parte ritiene attinente al 
      raggiungimento dell'obiettivo della  Convenzione  e'  opportuna
      per  l'inclusione  nella  sua  comunicazione,  aggiungendo   se
      possibile materiale utile per i calcoli delle tendenze mondiali
      delle emissioni. 
2. Ciascuna Parte che e' un paese svilluppato e ciascuna altra  Parte
   elencata nell'allegato I deve  includere  nella  comunicazione  le
   seguenti informazioni: 
   a) una descrizione particolareggiata delle politiche e dei provve- 
      dimenti  che  ha  adottato  per  adempiere  l'obbligo  di   cui
      all'articolo 4, paragrafo 2 (a) e 2 (b); 
   b) una stima specifica degli effetti che le politiche ed i provve- 
      dimenti di cui al precedente sottoparagrafo (a)  avranno  sulle
      emissioni,   causate   dall'uomo,   suddivise   per   fonti   e
      sull'eliminazione suddivise per pozzi del gas ad effetto  serra
      durante il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (a). 
3. Inoltre, ciascuna Parte che e' un paese sviluppato e ciascun'altra
   Parte  sviluppata  inclusa  nell'allegato  II  deve  aggiungere  i
   particolari   dei   provvedimenti    adottati    in    conformita'
   dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5. 
4. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo, possono  proporre,  su
   base volontaria, progetti da finanziare, ivi  comprese  tecnologie
   specifiche, materiali,  apparecchiature,  tecniche  o  prassi  che
   sarebbero necessari per attuare tali progetti, indicando anche, se
   possibile,  una  stima  di  tutti  i  costi  supplementari,  delle
   riduzioni delle emissioni e degli aumenti  delle  eliminazioni  di
   gas ad effetto serra,  nonche'  una  stima  dei  vantaggi  che  ne
   derivano. 
5. Ciascuna Parte che e' un paese sviluppato, e  ciascun'altra  Parte
   elencata nell'allegato I presenta una prima  relazione  entro  sei
   mesi dell'entrata in vigore della  Convenzione  per  la  Parte  in
   questione. Ciascuna Parte non elencata nell'allegato I presenta la
   sua prima comunicazione entro  tre  anni  dall'entrata  in  vigore
   della  Convenzione  per   la   Parte   in   questione,   o   dalla
   disponibilita' di risorse finanziarie in conformita' dell'articolo
   4, paragrafo 3. Le Parti che sono paesi meno  sviluppati,  possono
   presentare la loro prima comunicazione ad una data scelta  a  loro
   discrezione.  La  frequenza  delle  successive  comunicazioni   e'
   determinata per tutte  le  Parti  dalla  Conferenza  delle  Parti,
   tenendo  conto  dello  scadenzario  differenziato  stabilito   nel
   presente paragrafo. 
6. Le informazioni comunicate dalle Parti a norma del presente  arti-
   colo  sono  sollecitamente   trasmesse   dal   segretariato   alla
   Conferenza delle Parti e a ciascun ente  sussidiario  interessato.
   Se necessario, la Conferenza delle Parti  riesamina  le  procedure
   per la comunicazione delle informazioni. 
7. A partire dalla prima sessione, la Conferenza delle Parti  prevede
   accordi affinche' le Parti che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo
   ottengano, su loro richiesta, assistenza tecnica e finanziaria per
   la raccolta e la comunicazione  delle  informazioni  a  norma  del
   presente  articolo,  nonche'  per  l'accertamento  delle  esigenze
   tecniche  e  finanziarie  connesse  ai  progetti  proposti  e   ai
   provvedimenti d'intervento di  cui  all'articolo  4.  L'assistenza
   puo' essere prestata, a seconda dell'opportunita', da altre Parti,
   dalle competenti organizzazioni internazionali e dal segretariato.
   8. Qualsiasi gruppo di Parti puo' presentare, tenendo presenti  le
   di-  rettive  adottate  dalla  Conferenza  delle  Parti  e   salvo
   preventiva notifica alla Conferenza delle Parti, una comunicazione
   comune  relativa  all'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal
   presente   articolo,   purche'   tale   comunicazione    comprenda
   informazioni sull'adempimento da parte di ciascuna di queste Parti
   dei singoli obblighi derivanti dalla Convenzione. 
9. Le informazioni che una Parte invia al segretariato con la  quali-
   fica di riservate, in conformita' dei criteri  che  devono  essere
   stabiliti  dalla  Conferenza  delle  Parti,  sono   raccolte   dal
   segretariato per proteggerne  la  riservatezza,  prima  di  essere
   messe a disposizione di qualsiasi ente deputato  a  comunicare  ed
   esaminare le informazioni. 
10. Fatto salvo il disposto del precedente paragrafo 9 e  senza  pre-
    giudizio per la facolta' di qualsiasi Parte di  rendere  pubblica
    in qualsiasi momento la sua comunicazione, il segretariato  rende
    pubbliche le comunicazioni  ricevute  dalle  Parti  a  norma  del
    presente articolo, quando esse sono  sottoposte  alla  Conferenza
    delle Parti.