(Convenzione - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                     COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE 
1. In caso di vertenza tra due o piu' Parti riguardo  all'interpreta-
   zione o all'applicazione della Convenzione, le Parti in  questione
   cercano di arrivare ad una composizione della controversia tramite
   trattative o qualsiasi altro mezzo conciliativo di loro scelta. 2.
   Nel ratificare, accettare, approvare la Convenzione  o  nell'acce-
   dervi oppure in qualsiasi momento successivo, una  Parte  che  non
   sia un'organizzazione regionale di  integrazione  economica,  puo'
   dichiarare, con atto scritto presentato al  depositario,  che  per
   qualsiasi    controversia    concernente    l'interpretazione    o
   l'applicazione della Convenzione riconosce come obbligatoria  ipso
   facto e senza speciale accordo con qualsiasi Parte che accetta  lo
   stesso obbligo: 
   a) la presentazione della controversia alla Corte internazionale 
      di giustizia e/o 
   b) l'arbitrato svolto in conformita' delle procedure che la Confe- 
      renza delle Parti deve adottare il piu' presto possibile con un
      allegato sull'arbitrato. 
   La Parte  che  sia  un'organizzazione  regionale  di  integrazione
   economica puo' fare una dichiarazione  con  identico  effetto  per
   quanto riguarda l'arbitrato svolto in conformita' delle  procedure
   di cui al precedente paragrafo b). 
3. Una dichiarazione compiuta in conformita' del precedente paragrafo
   2 e' valida fino alla scadenza in essa stabilita o fine al termine
   di un periodo di tre mesi calcolato a decorrere dalla data in  cui
   e' stato depositato presso il depositario un avviso di revoca.  4.
   Una nuova dichiarazione, un avviso di revoca o la scadenza di  una
   dichiarazione non pregiudicano in nessun modo un  procedimento  in
   corso presso la corte internazionale  di  giustizia  o  presso  il
   tribunale  arbitrale,  a  meno  che  le  Parti  alla  controversia
   stabiliscano diversamente di comune accordo. 
5. Salvo il disposto del precedente paragrafo 2, se 12 mesi  dopo  la
   notifica che una Parte ha presentato all'altra per dichiarare  che
   tra esse esiste una disputa, le Parti in questione non sono  state
   capaci di risolvere la loro controversia tramite i mezzi  indicati
   al  precedente  paragrafo  1,   la   disputa   e'   sottoposta   a
   conciliazione su richiesta di una delle Parti alla controversia. 
6. Su richiesta di una delle Parti alla disputa e' istituita una com-
   missione di conciliazione. La commissione  e'  composta,  in  pari
   numero, di membri nominati da ciascuna delle Parti in questione  e
   da un presidente scelto di comune accordo dai membri  nominati  da
   ciascuna Parte. La commissione esprime una raccomandazione, che le
   Parti devono esaminare in buona fede. 
7. La Conferenza delle Parti deve adottare il piu'  presto  possibile
   ulteriori procedure relative alla conciliazione  con  un  allegato
   sulla conciliazione. 
8. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a  qualsiasi
   strumento giuridico che la Conferenza delle Parti possa  adottare,
   a meno che sia disposto diversamente nello strumento.