ARTICOLO 14 COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE 1. In caso di vertenza tra due o piu' Parti riguardo all'interpreta- zione o all'applicazione della Convenzione, le Parti in questione cercano di arrivare ad una composizione della controversia tramite trattative o qualsiasi altro mezzo conciliativo di loro scelta. 2. Nel ratificare, accettare, approvare la Convenzione o nell'acce- dervi oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica, puo' dichiarare, con atto scritto presentato al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione riconosce come obbligatoria ipso facto e senza speciale accordo con qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo: a) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia e/o b) l'arbitrato svolto in conformita' delle procedure che la Confe- renza delle Parti deve adottare il piu' presto possibile con un allegato sull'arbitrato. La Parte che sia un'organizzazione regionale di integrazione economica puo' fare una dichiarazione con identico effetto per quanto riguarda l'arbitrato svolto in conformita' delle procedure di cui al precedente paragrafo b). 3. Una dichiarazione compiuta in conformita' del precedente paragrafo 2 e' valida fino alla scadenza in essa stabilita o fine al termine di un periodo di tre mesi calcolato a decorrere dalla data in cui e' stato depositato presso il depositario un avviso di revoca. 4. Una nuova dichiarazione, un avviso di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano in nessun modo un procedimento in corso presso la corte internazionale di giustizia o presso il tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia stabiliscano diversamente di comune accordo. 5. Salvo il disposto del precedente paragrafo 2, se 12 mesi dopo la notifica che una Parte ha presentato all'altra per dichiarare che tra esse esiste una disputa, le Parti in questione non sono state capaci di risolvere la loro controversia tramite i mezzi indicati al precedente paragrafo 1, la disputa e' sottoposta a conciliazione su richiesta di una delle Parti alla controversia. 6. Su richiesta di una delle Parti alla disputa e' istituita una com- missione di conciliazione. La commissione e' composta, in pari numero, di membri nominati da ciascuna delle Parti in questione e da un presidente scelto di comune accordo dai membri nominati da ciascuna Parte. La commissione esprime una raccomandazione, che le Parti devono esaminare in buona fede. 7. La Conferenza delle Parti deve adottare il piu' presto possibile ulteriori procedure relative alla conciliazione con un allegato sulla conciliazione. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi strumento giuridico che la Conferenza delle Parti possa adottare, a meno che sia disposto diversamente nello strumento.