(Convenzione - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                    EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE 
1. Qualsiasi Parte puo' proporre emendamenti alla Convenzione. 
2. Gli emendamenti alla Convenzione sono adottati in sessione ordina-
   ria della Conferenza delle Parti. Il testo di  qualsiasi  proposta
   di emendamento alla Convenzione deve essere comunicato alle  Parti
   dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione  alla  quale
   e' proposta l'adozione dell'emendamento. Il segretariato  comunica
   gli emendamenti proposti anche ai firmatari  della  Convenzione  e
   per informazione al depositario. 
3. Le Parti si impegnano a raggiungere un accordo unanime su qualsia-
   si proposta di emendamento alla Convenzione. Se  nonostante  tutti
   gli sforzi  compiuti  non  viene  raggiunto  un  accordo  unanime,
   l'emendamento e' adottato in ultima istanza  alla  maggioranza  di
   tre quarti delle Parti presenti alla riunione e partecipanti  alla
   votazione. L'emendamento adottato e' comunicato  dal  segretariato
   al  depositario,  che  lo  trasmette  a   tutte   le   Parti   per
   accettazione. 
4. Gli strumenti di accettazione di un  emendamento  sono  depositati
   presso il depositario. L'emendamento adottato in  conformita'  del
   precedente paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che  lo  hanno
   accettato, il novantesimo giorno successivo alla data  in  cui  il
   depositario ha ricevuto lo strumento di accettazione da almeno tre
   quarti delle Parti alla Convenzione. 
5. Per qualsiasi altra Parte l'emendamento entra in vigore il  novan-
   tesimo giorno successivo alla data  in  cui  tale  Parte  deposita
   presso il depositario il suo strumento di  accettazione  di  detto
   emendamento. 
6. Ai fini del presente articolo, per "Parti presenti alla riunione e
   partecipanti alla  votazione"  si  intendono  le  Parti  che  sono
   presenti ed esprimono voto positivo o negativo.