(Convenzione - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
       ADOZIONE ED EMENDAMENTO DEGLI ALLEGATI ALLA CONVENZIONE 
1. Gli allegati alla Convenzione formano Parte integrante di essa  e,
   se non e' espressamente disposto in modo diverso,  un  riferimento
   alla Convenzione costituisce nello stesso tempo un riferimento  ai
   suoi allegati. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafi
   2 (b) e  7,  l'uso  di  tali  allegati  e'  limitato  ad  elenchi,
   formulari e qualsiasi altro materiale di natura  descrittiva,  che
   abbia   un   carattere   scientifico,   tecnico,   procedurale   o
   amministrativo. 
2. Gli allegati della Convenzione sono proposti ed adottati  in  con-
   formita' della procedura stabilita dall'articolo 15, paragrafi  2,
   3 e 4. 
3. Un allegato che e' stato adottato in  conformita'  del  precedente
   paragrafo 2, entra in vigore per tutte le Parti  alla  Convenzione
   sei mesi dopo la data in cui il depositario ha comunicato  a  tali
   Parti  l'adozione  dell'allegato,  escluse  le  Parti  che   hanno
   notificato per iscritto al depositario entro il suddetto  periodo,
   che non accettano l'allegato. L'allegato entra in  vigore  per  le
   Parti che ritirano  la  loro  notifica  di  non  accettazione,  il
   novantesimo giorno successivo alla data in cui il  depositario  ha
   ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica. 
4. La proposta, l'adozione e l'entrata in  vigore  degli  emendamenti
   agli  allegati  della  Convenzione  sono  soggette   alla   stessa
   procedura applicata per la proposta,  l'adozione  e  l'entrata  in
   vigore  degli  allegati  alla  Convenzione  in   conformita'   dei
   precedenti paragrafi 2 e 3. 
5. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento  ad  un  allegato
   comporta  un  emendamento  alla  Convenzione,  tale   allegato   o
   emendamento ad un allegato non entra in  vigore  finche'  non  sia
   entrato in vigore l'emendamento ad una Convenzione.