(Convenzione - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                           DIRITTO DI VOTO 
1. Ciascuna Parte alla Convenzione ha un voto, fatto salvo il  dispo-
   sto del successivo paragrafo 2. 
2. Le organizzazioni regionali di integrazione  economica  esercitano
   il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un  numero
   di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono  Parti  alla
   Convenzione. Tale organizzazione non esercita il diritto di  voto,
   se uno dei suoi Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.