ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Le funzioni del segretariato di cui all'articolo 8 sono svolte a titolo provvisorio dal segretariato istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/212 del 21 dicembre 1990, fino al termine della prima sessione della Conferenza delle Parti. 2. Il capo del segretariato interinale di cui al precedente paragrafo 1 opera in stretta collaborazione con il Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici, per garantire che detto gruppo possa soddisfare alle esigenze di una obiettiva consulenza scientifica e tecnica. Possono essere consultati anche altri enti scientifici e tecnici. 3. Il Fondo mondiale dell'ambiente del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del Programma ambiente delle Nazioni Unite e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e' l'istituzione internazionale a cui e' affidata a titolo provvisorio la gestione del meccanismo finanziario. In rapporto a cio', il Fondo mondiale per l'ambiente deve essere adeguatamente ristrutturato e la possibilita' di diventarne membro deve essere universale, in modo che esso possa adempiere le disposizioni dell'articolo 11.