(Convenzione - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
1. Le funzioni del segretariato di cui all'articolo 8 sono  svolte  a
   titolo  provvisorio  dal  segretariato  istituito   dall'Assemblea
   Generale delle Nazioni Unite con  la  risoluzione  45/212  del  21
   dicembre  1990,  fino  al  termine  della  prima  sessione   della
   Conferenza delle Parti. 
2. Il capo del segretariato interinale di cui al precedente paragrafo
   1 opera in stretta collaborazione con il  Gruppo  intergovernativo
   di esperti dei cambiamenti  climatici,  per  garantire  che  detto
   gruppo possa soddisfare alle esigenze di una obiettiva  consulenza
   scientifica e tecnica. Possono essere consultati anche altri  enti
   scientifici e tecnici. 
3. Il Fondo mondiale dell'ambiente del Programma delle Nazioni  Unite
   per lo sviluppo, del Programma  ambiente  delle  Nazioni  Unite  e
   della Banca internazionale per la ricostruzione e lo  sviluppo  e'
   l'istituzione  internazionale  a  cui   e'   affidata   a   titolo
   provvisorio la gestione del meccanismo finanziario. In rapporto  a
   cio', il Fondo mondiale per l'ambiente deve  essere  adeguatamente
   ristrutturato e la possibilita' di diventarne membro  deve  essere
   universale, in modo  che  esso  possa  adempiere  le  disposizioni
   dell'articolo 11.