ARTICOLO 22 RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE O ADESIONE 1. La Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da Parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa e' aperta all'adesione dal giorno successivo alla data in cui non e' piu' aperta alla firma. Strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il depositario. 2. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte alla convenzione, senza che nessuno dei suoi Stati membri sia Parte, e' soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o piu' Stati membri di una simile organizzazione sono Parti alla Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle rispettive responsabilita' per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facolta' di esercitare in concomitanza i diritti derivanti dalla Convenzione. 3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesio- ne, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Inoltre tali organizzazioni devono informare il depositario, che a sua volta ne informa le Parti di qualsiasi modifica sostanziale della estensione delle loro competenze.