(Convenzione - art. 22)
                             ARTICOLO 22 
           RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE O ADESIONE 
1. La Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione,  approvazione
   o adesione da Parte degli Stati e delle  organizzazioni  regionali
   di integrazione economica. Essa e' aperta all'adesione dal  giorno
   successivo alla data  in  cui  non  e'  piu'  aperta  alla  firma.
   Strumenti  di  ratifica,  accettazione,  approvazione  o  adesione
   devono essere depositati presso il depositario. 
2. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione  economica  che
   diventi Parte alla convenzione, senza che nessuno dei  suoi  Stati
   membri sia Parte, e' soggetta a tutti gli  obblighi  che  derivano
   dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o piu' Stati membri di  una
   simile    organizzazione    sono    Parti    alla     Convenzione,
   l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono  delle  rispettive
   responsabilita' per  l'adempimento  degli  obblighi  che  derivano
   dalla Convenzione. In tali  casi,  l'organizzazione  e  gli  Stati
   membri non hanno la  facolta'  di  esercitare  in  concomitanza  i
   diritti derivanti dalla Convenzione. 
3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o  adesio-
   ne, le organizzazioni regionali di integrazione  economica  devono
   dichiarare  l'estensione  delle  loro  competenze  riguardo   alle
   materie   disciplinate    dalla    Convenzione.    Inoltre    tali
   organizzazioni devono informare il depositario, che a sua volta ne
   informa  le  Parti  di  qualsiasi   modifica   sostanziale   della
   estensione delle loro competenze.