(Convenzione - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
                          ENTRATA IN VIGORE 
1. La Convenzione entra in vigore il  novantesimo  giorno  successivo
   alla data in cui e' stato depositato il cinquantesimo strumento di
   ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione eco-
   nomica che  ratifica,  accetta  o  approva  la  Convenzione  o  vi
   aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica,
   accettazione, approvazione o adesione,  la  Convenzione  entra  in
   vigore il novantesimo giorno successivo  alla  data  in  cui  tale
   Stato o organizzazione  regionale  di  integrazione  economica  ha
   depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione  o
   adesione. 
3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato  da
   una organizzazione regionale  di  integrazione  economica  non  e'
   aggiunto  al  numero  di  quelli  depositati  dagli  Stati  membri
   dell'organizzazione.