(Convenzione - art. 25)
                             ARTICOLO 25 
                              DENUNCIA 
1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione per una Parte,
   detta Parte puo' in qualsiasi momento  denunciare  la  Convenzione
   inviando notifica scritta al depositario. 
2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere  dalla  data
   in cui il depositario ha ricevuto la notifica di  denuncia  oppure
   ad una data successiva specificata nella notifica di denuncia.  3.
   La Parte che denuncia la Convenzione, denuncia implicitamente  an-
   che qualsiasi protocollo di cui e' Parte.