(Convenzione - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                              PRINCIPI 
Nello svolgimento delle azioni intese a raggiungere l'obiettivo della
Convenzione e ad adempierne le disposizioni, le Parti devono basarsi,
inter alla, ai principi qui di seguito esposti. 
1. Le Parti devono proteggere il sistema climatico, a beneficio della
   presente e delle future generazioni, su una base di equita'  e  in
   rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilita' e  alle
   rispettive capacita'. Pertanto i paesi sviluppati che  sono  Parti
   alla Convenzione, devono prendere l'iniziativa nella lotta  contro
   i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi. 
2. Le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei paesi in  via
   di sviluppo che sono Parti alla Convenzione, in  particolare  modo
   di quelli che sono facilmente vulnerabili  agli  effetti  negativi
   dei cambiamenti di clima, e di quelle Parti, soprattutto dei paesi
   in  via  di  sviluppo,   che   dovrebbero   sostenere   un   onere
   sproporzionato o abnorme ai sensi della Convenzione, devono essere
   prese in completa considerazione. 
3. Le Parti devono adottare misure precauzionali per rilevare in  an-
   ticipo, prevenire o ridurre al minimo  le  cause  dei  cambiamenti
   climatici e per mitigarne gli effetti negativi.  Qualora  esistano
   rischi di danni gravi o irreversibili, la mancanza di  un'assoluta
   certezza scientifica non deve essere  addotta  come  pretesto  per
   rinviare l'adozione  di  tali  misure,  tenendo  presente  che  le
   politiche  e  i  provvedimenti  necessari  per   far   fronte   ai
   cambiamenti climatici devono essere il piu' possibili efficaci  in
   rapporto ai costi, in modo da garantire vantaggi mondiali al  piu'
   basso costo possibile. A tal fine si devono elaborare politiche  e
   provvedimenti  che  riflettano  diversi  contesti  socioeconomici,
   siano completi, riguardino tutte le fonti pertinenti, i pozzi e  i
   serbatoi di  gas  ad  effetto  serra,  prevedano  l'adeguamento  e
   comprendano tutti i settori economici. Le  azioni  necessarie  per
   fronteggiare i cambiamenti climatici  possono  essere  attuate  in
   cooperazione dalle Parti interessate. 
4. Le Parti hanno il diritto e il dovere di promuovere  uno  sviluppo
   sostenibile. Le politiche e  i  provvedimenti  per  proteggere  il
   sistema climatico dai cambiamenti causati dalle  attivita'  umane,
   devono essere adattati  alle  specifiche  condizioni  di  ciascuna
   Parte  e  devono  essere  integrati  nei  programmi  nazionali  di
   sviluppo, tenendo conto che lo sviluppo  economico  e'  essenziale
   per l'adozione di misure necessarie per far fronte ai  cambiamenti
   climatici. 
5. Le Parti collaborano per promuovere un sistema economico  interna-
   zionale aperto e cooperativo, che porti ad una crescita e  ad  uno
   sviluppo economico sostenibile in tutte le  Parti,  in  particolar
   modo nelle Parti che sono paesi in via di sviluppo, che potrebbero
   cosi' lottare meglio contro i problemi dei cambiamenti  climatici.
   Le misure adottate per combattere  i  cambiamenti  climatici,  ivi
   comprese quelle unilaterali, non devono  costituire  un  mezzo  di
   discriminazione   arbitraria   o   ingiustificabile   oppure   una
   restrizione dissimulata degli scambi internazionali.