ARTICOLO 4 OBBLIGHI 1. Tenendo conto delle loro responsabilita' comuni, ma differenziate e delle loro specifiche priorita' nazionali e regionali di sviluppo, dei loro obiettivi e delle diverse circostanze, tutte le Parti: a) elaborano, aggiornano periodicamente, pubblicano e mettono a disposizione della Conferenza delle Parti, in conformita' dell'articolo 12, inventari nazionali delle emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi, qualora tali gas non siano inclusi nel protocollo di Montreal, applicando metodologie comparabili che devono essere stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti; b) formulano, attuano, pubblicano e aggiornano regolarmente pro- grammi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici, tengono conto delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, e misure intese a facilitare un adeguato adattamento ai cambiamenti climatici; c) promuovono in cooperazione per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione, ivi compreso il trasferimento, di tecnologie, prassi e processi che permettono di controllare, ridurre o prevenire le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra, qualora non siano inclusi nel protocollo di Montreal, in tutti i settori pertinenti, ivi compresi i settori dell'energia, dei trasporti, dell'industria, dell'agricoltura, della forestazione e della gestione dei rifiuti; d) promuovono una gestione sostenibile e promuovono in cooperazione la conservazione e l'incremento, se del caso, dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas ad effetto serra, che non sono inclusi nel protocollo di Montreal, ivi compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, nonche' altri ecosistemi terrestri, costieri e marini; e) preparano in cooperazione l'adattamento all'impatto dei cambia- menti climatici; sviluppano ed elaborano opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere, per le risorse idriche e per l'agricoltura, nonche' per la protezione e il ripristino delle zone, particolarmente quelle africane, colpite dalla siccita' e dalla desertificazione oppure dalle inondazioni; f) tengono conto nella misura del possibile delle considerazioni sui cambiamenti climatici nell'elaborare le loro pertinenti politiche e azioni sociali, economiche ed ambientali, e applicano opportuni metodi, per esempio la valutazione dell'impatto, formulati e definiti a livello nazionale, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi che i progetti o i provvedimenti da esse adottati per mitigare i cambiamenti climatici o per adattarvisi, possono avere sull'economia, sulla sanita' pubblica e sulla qualita' dell'ambiente; g) promuovono in cooperazione la ricerca scientifica, tecnologica, tecnica, socioeconomica e in altri settori, l'osservazione sistematica e la creazione di archivi di dati concernenti il sistema climatico e volti a migliorare le conoscenze, a ridurre o eliminare le restanti incertezze riguardo alle cause, agli effetti, alla portata e al periodo dei cambiamenti climatici e riguardo alle conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento; h) promuovono in cooperazione uno scambio completo, aperto e rapi- do delle pertinenti informazioni scientifiche, tecnologiche, tecniche, socioeconomiche e giuridiche, concernenti il sistema climatico e i cambiamenti climatici, nonche' le conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento; i) promuovono in cooperazione l'educazione, la formazione e la consapevolezza del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici che incoraggiano la piu' vasta partecipazione possibile a questo processo, ivi compresa la partecipazione delle organizzazioni non governative; j) comunicano alla Conferenza delle Parti le informazioni relative all'attuazione in conformita' dell'articolo 12. 2. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti elencate nel- l'allegato I assumono gli obblighi di seguito specificati. a) Ciascuna di queste Parti adotta politiche nazionali (1) e pren- de corrispondenti provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra e proteggendo e incrementando i suoi pozzi e serbatoi di gas ad effetto serra. Queste politiche e provvedimenti dimostreranno che i paesi sviluppati prendono l'iniziativa per modificare le tendenze a lunga scadenza delle emissioni causate dall'uomo in conformita' dell'obiettivo della Convenzione, riconoscendo che il ritorno entro la fine del presente decennio ai precedenti livelli di emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio e di altri gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, contribuirebbe a tale modifica, e prendendo in considerazione le differenze di punti di partenza e di approcci, di strutture economiche e di risorse, la necessita' di mantenere una crescita economica forte e sostenibile, le tecnologie disponibili e le altre singole circostanze, nonche' la necessita' che ciascuna di queste Parti contribuisca in misura equa ed adeguata allo sforzo mondiale per questo obiettivo. Queste Parti possono attuare tali politiche e provvedimenti congiuntamente con altre Parti e possono assistere altre Parti prestando aiuto per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione e, in particolare, di quello del presente sottoparagrafo. b) Al fine di ottenere progressi in questo senso, ciascuna di que- ste Parti comunica in conformita' dell'articolo 12 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e in seguito periodicamente, informazioni particolareggiate sulle sue politiche e misure di cui al precedente sottoparagrafo a), nonche' sulle previste risultanti emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e sulle eliminazioni suddivise per pozzo dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, nel periodo di cui al sottoparagrafo a) al fine di ritornare singolarmente o congiuntamente ai livelli 1990 di queste emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio o di altri gas ad effetto serra non inclusi nella convenzione di Montreal. Queste informazioni sono esaminate dalla Conferenza delle Parti nella sua prima sessione e in seguito periodicamente, in conformita' dell'articolo 7. c) Per il calcolo delle emissioni suddivise per fonti e delle eli- minazioni suddivise per pozzo di gas ad effetto serra ai fini del precedente sottoparagrafo b), si deve tener conto delle migliori cognizioni scientifiche disponibili, ivi compresa l'effettiva capacita' dei pozzi ed i rispettivi contributi di tali gas ai cambiamenti climatici. La Conferenza delle Parti prende in considerazione e concorda le metodologie per questi calcoli durante la prima sessione e in seguito le riesamina regolarmente. (1) Incluse le politiche e le misure adottate da organizzazioni regionali d'integrazione economica. d) La Conferenza delle Parti esamina durante la sua prima sessione l'adeguatezza dei precedenti sottoparagrafi a) e b). L'esame deve essere svolto tenendo presenti le migliori informazioni scientifiche e le migliori valutazioni disponibili dei cambiamenti climatici e dei relativi impatti, nonche' le pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche,. In base a questo esame la Conferenza delle Parti decide gli opportuni interventi, tra cui eventualmente l'adozione di emendamenti degli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b). Durante la prima sessione la Conferenza delle Parti stabilisce inoltre i criteri per l'applicazione congiunta come indicato al precedente sottoparagrafo a). Un secondo esame dei sottoparagrafi a) e b) avra' luogo entro il 31 dicembre 1998 ed in seguito ad intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza delle Parti, finche' sara' raggiunto l'obiettivo della Convenzione. e) Ciascuna delle Parti: i) coordina nel modo opportuno con le altre Parti interessate i pertinenti strumenti economici ed amministrativi, elaborati per raggiungere l'obiettivo della Convenzione; ii) identifica e periodicamente esamina le proprie politiche e prassi che incoraggiano attivita' che portano a livelli di emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, maggiori di quanto sarebbero altrimenti. f) La Conferenza delle Parti esamina entro il 31 dicembre 1998 le informazioni disponibili nell'intento di assumere, con l'approvazione della Parte interessata, decisioni riguardo agli eventuali opportuni emendamenti agli elenchi di cui agli allegati I e II. g) Qualsiasi Parte non inclusa nell'allegato I puo' al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in qualsiasi momento successivo notificare al depositario che intende assumere gli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b. Il depositario informa gli altri firmatari e le altre Parti di tale notifica. 3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate in- cluse nell'allegato II forniscono risorse finanziarie nuove e addizionali per coprire tutti i costi concordati, che le Parti che sono paesi in via di sviluppo, hanno sostenuto per soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Esse forniscono inoltre risorse finanziarie, fra l'altro per il trasferimento di tecnologie, necessarie alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, per sostenere tutti i maggiori costi relativi all'attuazione delle misure che sono previste dal paragrafo 1 del presente articolo e che sono concordate, in conformita' dell'articolo 11, tra una Parte che e' un paese in via di sviluppo e l'istituzione o le istituzioni internazionali di cui all'articolo 11. Nell'osservare questi obblighi si deve tener conto della necessita' che il flusso di fondi sia adeguato e prevedibile, e dell'importanza di suddividere in modo opportuno questo onere finanziario tra le Parti che sono paesi sviluppati. 4. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate in- cluse nell'allegato II forniscono inoltre alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, un contributo per sostenere i costi di adattamento a tali effetti negativi. 5. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate in- cluse nell'allegato II, assumono tutte le iniziative possibili per promuovere, facilitare e, se necessario, finanziare l'accesso di altre Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, alle tecnologie innocue per l'ambiente e alle conoscenze tecniche oppure il trasferimento di tali tecnologie e conoscenze a dette Parti, in modo che possano ottemperare alle disposizioni della Convenzione. In questo processo le Parti che sono paesi sviluppati, devono sostenere lo sviluppo e l'incremento delle capacita' e delle tecnologie proprie delle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Le altre Parti ed organizzazioni che sono in grado di intervenire in questo senso, possono anche prestare assistenza per facilitare il trasferimento di tali tecnologie. 6. Per l'adempimento degli obblighi cui al precedente paragrafo 2, la Conferenza delle Parti accorda un certo grado di flessibilita' alle Parti, incluse nell'allegato I, che si trovano in una situazione di transizione verso un'economia di mercato, al fine di incrementarne la capacita' a fronteggiare i cambiamenti climatici, tenendo conto anche del livello storico, preso come riferimento, delle emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal. 7. La misura in cui le Parti che sono paesi in via di sviluppo, adem- piranno gli obblighi a loro derivanti dalla Convenzione, dipendera' dall'effettivo adempimento da Parte dei paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, degli obblighi che a loro derivano dalla Convenzione e che riguardano le risorse finanziarie e il trasferimento di tecnologie, e sara' subordinata alle esigenze di sviluppo economico e sociale e di eliminazione della poverta', che sono le prime e principali priorita' dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione. 8. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente articolo, le Parti esaminano in modo approfondito quali sono le azioni, ivi comprese le azioni relative al finanziamento, all'assicurazione e al trasferimento di tecnologia, necessarie a norma della Convenzione per risolvere le esigenze ed i problemi specifici dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione, che sono causati dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o dall'impatto dell'attuazione dei provvedimenti di difesa, in particolare riguardo ai seguenti paesi: a) piccoli paesi insulari; b) paesi con zone costiere basse; c) paesi con zone aride e semiaride, zone boschive e zone soggette alla deforestazione; d) paesi con zone soggette a disastri naturali; e) paesi con zone soggette alla siccita' e alla desertificazione; f) paesi con zone di elevato inquinamento atmosferico urbano; g) paesi con zone che presentano ecosistemi fragili, ivi compresi gli ecosistemi montani; h) paesi in cui le economie dipendono in larga misura dal reddito ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico; i) paesi senza sbocco sul mare di transito. Inoltre la Conferenza delle Parti puo' svolgere, se opportuno, azioni in merito alle disposizioni del presente paragrafo. 9. Nell'esecuzione di azioni concernenti il finanziamento e il tra- sferimento di tecnologia, le Parti prendono nella massima considerazione le esigenze specifiche e le situazioni speciali dei paesi meno sviluppati. 10. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione, le Parti prendono in considerazione, in conformita' dell'articolo 10, la situazione delle Parti, in particolare delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, le cui economie sono vulnerabili agli effetti negativi dell'attuazione di provvedimenti adottati per far fronte ai cambiamenti climatici. Tale disposizione si applica soprattutto alle Parti le cui economie dipendono in elevata misura dal reddito ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico, e/o dall'uso di combustibili fossili che tali paesi molto difficilmente possono sostituire con energie alternative.