(Convenzione - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                              OBBLIGHI 
1. Tenendo conto delle loro responsabilita' comuni, ma  differenziate
   e  delle  loro  specifiche  priorita'  nazionali  e  regionali  di
   sviluppo, dei loro obiettivi e delle diverse circostanze, tutte le
   Parti: 
   a) elaborano, aggiornano periodicamente, pubblicano e mettono a 
      disposizione  della  Conferenza  delle  Parti,  in  conformita'
      dell'articolo 12, inventari nazionali delle emissioni,  causate
      dall'uomo, di gas ad effetto serra suddivise per fonti e  delle
      eliminazioni suddivise per pozzi, qualora tali  gas  non  siano
      inclusi nel  protocollo  di  Montreal,  applicando  metodologie
      comparabili che devono essere stabilite di comune accordo dalla
      Conferenza delle Parti; 
   b) formulano, attuano, pubblicano e aggiornano regolarmente pro- 
      grammi nazionali e, se del caso,  regionali,  che  stabiliscono
      misure intese a mitigare i cambiamenti climatici, tengono conto
      delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e delle
      eliminazioni suddivise per pozzi di  tutti  i  gas  ad  effetto
      serra non inclusi nel protocollo di Montreal, e misure intese a
      facilitare un adeguato adattamento ai cambiamenti climatici; 
   c) promuovono in cooperazione per lo sviluppo, l'applicazione e la 
      diffusione,  ivi  compreso  il  trasferimento,  di  tecnologie,
      prassi e processi che  permettono  di  controllare,  ridurre  o
      prevenire le emissioni causate  dall'uomo  di  gas  ad  effetto
      serra, qualora non siano inclusi nel protocollo di Montreal, in
      tutti  i   settori   pertinenti,   ivi   compresi   i   settori
      dell'energia, dei trasporti, dell'industria,  dell'agricoltura,
      della forestazione e della gestione dei rifiuti; 
   d)  promuovono  una   gestione   sostenibile   e   promuovono   in
   cooperazione 
      la conservazione e l'incremento, se del caso, dei pozzi  e  dei
      serbatoi di tutti i gas ad effetto serra, che non sono  inclusi
      nel protocollo  di  Montreal,  ivi  compresi  la  biomassa,  le
      foreste e  gli  oceani,  nonche'  altri  ecosistemi  terrestri,
      costieri e marini; 
   e) preparano in cooperazione l'adattamento all'impatto dei cambia- 
      menti  climatici;  sviluppano  ed  elaborano  opportuni   piani
      integrati per la gestione delle zone costiere, per  le  risorse
      idriche e per l'agricoltura, nonche' per  la  protezione  e  il
      ripristino delle zone, particolarmente quelle africane, colpite
      dalla  siccita'   e   dalla   desertificazione   oppure   dalle
      inondazioni; 
   f) tengono conto nella misura del possibile delle considerazioni 
      sui cambiamenti climatici  nell'elaborare  le  loro  pertinenti
      politiche  e  azioni  sociali,  economiche  ed  ambientali,   e
      applicano  opportuni  metodi,  per   esempio   la   valutazione
      dell'impatto, formulati e definiti a livello nazionale, al fine
      di ridurre al minimo gli effetti negativi che i  progetti  o  i
      provvedimenti da  esse  adottati  per  mitigare  i  cambiamenti
      climatici o per adattarvisi, possono avere sull'economia, sulla
      sanita' pubblica e sulla qualita' dell'ambiente; 
   g) promuovono in cooperazione la ricerca scientifica, tecnologica, 
      tecnica, socioeconomica  e  in  altri  settori,  l'osservazione
      sistematica e la creazione di archivi di  dati  concernenti  il
      sistema climatico e volti a migliorare le conoscenze, a ridurre
      o eliminare le restanti incertezze riguardo  alle  cause,  agli
      effetti, alla portata e al periodo dei cambiamenti climatici  e
      riguardo alle conseguenze  economiche  e  sociali  delle  varie
      strategie di intervento; 
   h) promuovono in cooperazione uno scambio completo, aperto e rapi- 
      do delle pertinenti  informazioni  scientifiche,  tecnologiche,
      tecniche, socioeconomiche e giuridiche, concernenti il  sistema
      climatico e i cambiamenti  climatici,  nonche'  le  conseguenze
      economiche e sociali delle varie strategie di intervento; 
   i) promuovono in cooperazione l'educazione, la formazione e la 
      consapevolezza del pubblico riguardo ai  cambiamenti  climatici
      che incoraggiano  la  piu'  vasta  partecipazione  possibile  a
      questo  processo,  ivi   compresa   la   partecipazione   delle
      organizzazioni non governative; 
   j) comunicano alla Conferenza delle Parti le informazioni relative 
      all'attuazione in conformita' dell'articolo 12. 
2. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti elencate  nel-
   l'allegato I assumono gli obblighi di seguito specificati. 
   a) Ciascuna di queste Parti adotta politiche nazionali (1) e pren- 
      de corrispondenti  provvedimenti  per  mitigare  i  cambiamenti
      climatici, limitando le emissioni causate dall'uomo di  gas  ad
      effetto serra e proteggendo e  incrementando  i  suoi  pozzi  e
      serbatoi  di  gas  ad  effetto  serra.   Queste   politiche   e
      provvedimenti dimostreranno che  i  paesi  sviluppati  prendono
      l'iniziativa per modificare le tendenze a lunga scadenza  delle
      emissioni causate dall'uomo in conformita' dell'obiettivo della
      Convenzione, riconoscendo che il  ritorno  entro  la  fine  del
      presente decennio ai precedenti livelli di  emissioni,  causate
      dall'uomo, di biossido di carbonio e di altri  gas  ad  effetto
      serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, contribuirebbe a
      tale modifica, e prendendo in considerazione le  differenze  di
      punti di partenza e di approcci, di strutture economiche  e  di
      risorse, la necessita'  di  mantenere  una  crescita  economica
      forte e sostenibile,  le  tecnologie  disponibili  e  le  altre
      singole circostanze, nonche'  la  necessita'  che  ciascuna  di
      queste Parti contribuisca  in  misura  equa  ed  adeguata  allo
      sforzo mondiale per  questo  obiettivo.  Queste  Parti  possono
      attuare tali politiche e provvedimenti congiuntamente con altre
      Parti e possono assistere altre Parti prestando  aiuto  per  il
      raggiungimento   dell'obiettivo   della   Convenzione   e,   in
      particolare, di quello del presente sottoparagrafo. 
   b) Al fine di ottenere progressi in questo senso, ciascuna di que- 
      ste Parti comunica in conformita' dell'articolo 12 ed entro sei
      mesi  dall'entrata  in  vigore  della  Convenzione   nei   suoi
      confronti   e   in   seguito    periodicamente,    informazioni
      particolareggiate sulle  sue  politiche  e  misure  di  cui  al
      precedente sottoparagrafo a), nonche' sulle previste risultanti
      emissioni, causate  dall'uomo,  suddivise  per  fonte  e  sulle
      eliminazioni suddivise per pozzo dei gas ad effetto  serra  non
      inclusi nel protocollo di  Montreal,  nel  periodo  di  cui  al
      sottoparagrafo  a)  al  fine  di  ritornare   singolarmente   o
      congiuntamente ai livelli 1990  di  queste  emissioni,  causate
      dall'uomo, di biossido di carbonio o di altri  gas  ad  effetto
      serra  non  inclusi  nella  convenzione  di  Montreal.   Queste
      informazioni sono esaminate dalla Conferenza delle Parti  nella
      sua prima sessione e in seguito periodicamente, in  conformita'
      dell'articolo 7. 
   c) Per il calcolo delle emissioni suddivise per fonti e delle eli- 
      minazioni suddivise per pozzo di gas ad effetto serra  ai  fini
      del precedente sottoparagrafo b), si  deve  tener  conto  delle
      migliori  cognizioni  scientifiche  disponibili,  ivi  compresa
      l'effettiva capacita' dei pozzi ed i rispettivi  contributi  di
      tali gas ai cambiamenti climatici. La  Conferenza  delle  Parti
      prende in considerazione e concorda le metodologie  per  questi
      calcoli durante la prima sessione e  in  seguito  le  riesamina
      regolarmente. 
             
                     (1) Incluse le politiche e le misure adottate da 
          organizzazioni regionali d'integrazione economica. 
   d) La Conferenza delle Parti esamina durante la sua prima sessione 
      l'adeguatezza dei precedenti sottoparagrafi a)  e  b).  L'esame
      deve essere svolto tenendo presenti  le  migliori  informazioni
      scientifiche  e  le  migliori   valutazioni   disponibili   dei
      cambiamenti  climatici  e  dei  relativi  impatti,  nonche'  le
      pertinenti informazioni tecniche, sociali  ed  economiche,.  In
      base a questo  esame  la  Conferenza  delle  Parti  decide  gli
      opportuni  interventi,  tra  cui  eventualmente  l'adozione  di
      emendamenti degli obblighi di cui ai precedenti  sottoparagrafi
      a) e b). Durante la prima sessione la  Conferenza  delle  Parti
      stabilisce inoltre i criteri per l'applicazione congiunta  come
      indicato al precedente sottoparagrafo a). Un secondo esame  dei
      sottoparagrafi a) e b) avra' luogo entro il 31 dicembre 1998 ed
      in seguito ad intervalli regolari, stabiliti  dalla  Conferenza
      delle  Parti,  finche'  sara'   raggiunto   l'obiettivo   della
      Convenzione. 
   e) Ciascuna delle Parti: 
      i) coordina nel modo opportuno con le altre Parti interessate 
                  i pertinenti strumenti economici ed amministrativi, 
          elaborati per raggiungere l'obiettivo della Convenzione; 
      ii) identifica e periodicamente esamina le proprie politiche e 
           prassi che incoraggiano attivita' che portano a livelli di 
           emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra, non 
               inclusi nel protocollo di Montreal, maggiori di quanto 
          sarebbero altrimenti. 
   f) La Conferenza delle Parti esamina entro il 31 dicembre 1998 le 
      informazioni  disponibili   nell'intento   di   assumere,   con
      l'approvazione della Parte interessata, decisioni riguardo agli
      eventuali  opportuni  emendamenti  agli  elenchi  di  cui  agli
      allegati I e II. 
   g) Qualsiasi Parte non inclusa nell'allegato I puo' al momento 
      della   ratifica,   dell'accettazione,   dell'approvazione    o
      dell'adesione o in qualsiasi momento successivo  notificare  al
      depositario  che  intende  assumere  gli  obblighi  di  cui  ai
      precedenti sottoparagrafi a) e b. Il  depositario  informa  gli
      altri firmatari e le altre Parti di tale notifica. 
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate in-
   cluse nell'allegato II  forniscono  risorse  finanziarie  nuove  e
   addizionali per coprire tutti i costi concordati, che le Parti che
   sono paesi in via di sviluppo, hanno sostenuto per soddisfare agli
   obblighi di cui all'articolo  12,  paragrafo  1.  Esse  forniscono
   inoltre risorse finanziarie, fra l'altro per il  trasferimento  di
   tecnologie, necessarie  alle  Parti  che  sono  paesi  in  via  di
   sviluppo,  per  sostenere  tutti   i   maggiori   costi   relativi
   all'attuazione delle misure che sono previste dal paragrafo 1  del
   presente  articolo  e  che   sono   concordate,   in   conformita'
   dell'articolo 11, tra una Parte che e' un paese in via di sviluppo
   e  l'istituzione  o   le   istituzioni   internazionali   di   cui
   all'articolo 11. Nell'osservare  questi  obblighi  si  deve  tener
   conto della necessita' che il  flusso  di  fondi  sia  adeguato  e
   prevedibile, e dell'importanza di suddividere  in  modo  opportuno
   questo onere finanziario tra le Parti che sono paesi sviluppati. 
4. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate in-
   cluse nell'allegato II forniscono  inoltre  alle  Parti  che  sono
   paesi in via di sviluppo e sono particolarmente  vulnerabili  agli
   effetti negativi dei  cambiamenti  climatici,  un  contributo  per
   sostenere i costi di adattamento a tali effetti negativi. 
5. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate in-
   cluse nell'allegato II, assumono tutte le iniziative possibili per
   promuovere, facilitare e, se necessario, finanziare  l'accesso  di
   altre Parti, in particolare le Parti che  sono  paesi  in  via  di
   sviluppo, alle tecnologie innocue per l'ambiente e alle conoscenze
   tecniche oppure il trasferimento di tali tecnologie e conoscenze a
   dette Parti, in modo che  possano  ottemperare  alle  disposizioni
   della Convenzione. In questo processo  le  Parti  che  sono  paesi
   sviluppati, devono sostenere  lo  sviluppo  e  l'incremento  delle
   capacita' e delle tecnologie proprie delle Parti che sono paesi in
   via di sviluppo. Le altre Parti  ed  organizzazioni  che  sono  in
   grado di intervenire  in  questo  senso,  possono  anche  prestare
   assistenza per facilitare il trasferimento di tali tecnologie.  6.
   Per l'adempimento degli obblighi cui al precedente paragrafo 2, la
   Conferenza delle Parti accorda un  certo  grado  di  flessibilita'
   alle Parti,  incluse  nell'allegato  I,  che  si  trovano  in  una
   situazione di transizione verso un'economia di mercato, al fine di
   incrementarne la capacita' a fronteggiare i cambiamenti climatici,
   tenendo conto anche del livello storico, preso  come  riferimento,
   delle emissioni causate dall'uomo di  gas  ad  effetto  serra  non
   inclusi nel protocollo di Montreal. 
7. La misura in cui le Parti che sono paesi in via di sviluppo, adem-
   piranno  gli  obblighi  a  loro   derivanti   dalla   Convenzione,
   dipendera'  dall'effettivo  adempimento   da   Parte   dei   paesi
   sviluppati che sono Parti alla Convenzione, degli obblighi  che  a
   loro derivano  dalla  Convenzione  e  che  riguardano  le  risorse
   finanziarie e il trasferimento di tecnologie, e sara'  subordinata
   alle esigenze di sviluppo economico e sociale  e  di  eliminazione
   della poverta', che sono le prime e principali priorita' dei paesi
   in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione. 
8. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti nel  presente  articolo,
   le Parti esaminano in modo approfondito quali sono le azioni,  ivi
   comprese le azioni relative al finanziamento, all'assicurazione  e
   al  trasferimento  di  tecnologia,  necessarie   a   norma   della
   Convenzione per risolvere le esigenze ed i problemi specifici  dei
   paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione, che sono
   causati dagli  effetti  negativi  dei  cambiamenti  climatici  e/o
   dall'impatto  dell'attuazione  dei  provvedimenti  di  difesa,  in
   particolare riguardo ai seguenti paesi: 
   a) piccoli paesi insulari; 
   b) paesi con zone costiere basse; 
   c) paesi con zone aride e semiaride, zone boschive e zone soggette 
      alla deforestazione; 
   d) paesi con zone soggette a disastri naturali; 
   e) paesi con zone soggette alla siccita' e alla desertificazione; 
   f) paesi con zone di elevato inquinamento atmosferico urbano; 
   g) paesi con zone che presentano ecosistemi fragili, ivi compresi 
      gli ecosistemi montani; 
   h) paesi in cui le economie dipendono in larga misura dal reddito 
      ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione
      e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti
      ad elevato potere calorico; 
   i) paesi senza sbocco sul mare di transito. 
   Inoltre la Conferenza delle Parti  puo'  svolgere,  se  opportuno,
   azioni in merito alle disposizioni del presente paragrafo. 
9. Nell'esecuzione di azioni concernenti il finanziamento e  il  tra-
    sferimento  di  tecnologia,  le  Parti  prendono  nella   massima
    considerazione le esigenze specifiche e  le  situazioni  speciali
    dei paesi meno sviluppati. 
10. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla  Convenzione,  le
    Parti prendono in considerazione,  in  conformita'  dell'articolo
    10, la situazione delle Parti, in  particolare  delle  Parti  che
    sono paesi in via di sviluppo, le cui economie  sono  vulnerabili
    agli effetti negativi dell'attuazione di  provvedimenti  adottati
    per far fronte ai cambiamenti  climatici.  Tale  disposizione  si
    applica soprattutto alle  Parti  le  cui  economie  dipendono  in
    elevata misura  dal  reddito  ricavato  dalla  produzione,  dalla
    lavorazione, dall'esportazione e/o dal  consumo  di  combustibili
    fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere  calorico,  e/o
    dall'uso  di  combustibili   fossili   che   tali   paesi   molto
    difficilmente possono sostituire con energie alternative.