(Convenzione - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                 RICERCA E OSSERVAZIONE SISTEMATICA 
Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo  4,  paragrafo  1
(g), le Parti: 
a) sostengono e, se opportuno, sviluppano ulteriormente i programmi e
   le reti o le organizzazioni internazionali e intergovernative, che
   hanno il compito di definire, svolgere, valutare e  finanziare  la
   ricerca, la raccolta di dati e l'osservazione sistematica, tenendo
   conto della necessita' di ridurre al minimo la duplicazione  degli
   sforzi; 
b) sostengono gli sforzi internazionali e  intergovernativi  volti  a
   rafforzare   l'osservazione   sistematica   e   le    possibilita'
   qualitative e quantitative di ricerca scientifica  e  tecnica  sul
   piano nazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e  a
   promuovere la comunicazione e lo scambio di  dati  ed  analisi  di
   tali ricerche registrati ed elaborati in zone che sono al di fuori
   della giurisdizione nazionale; 
c) tengono conto delle preoccupazioni e  delle  esigenze  particolari
   dei paesi in via di sviluppo e cooperano per  migliorare  le  loro
   possibilita' qualitative e quantitative di partecipare agli sforzi
   di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b).