ARTICOLO 5 RICERCA E OSSERVAZIONE SISTEMATICA Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (g), le Parti: a) sostengono e, se opportuno, sviluppano ulteriormente i programmi e le reti o le organizzazioni internazionali e intergovernative, che hanno il compito di definire, svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e l'osservazione sistematica, tenendo conto della necessita' di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi; b) sostengono gli sforzi internazionali e intergovernativi volti a rafforzare l'osservazione sistematica e le possibilita' qualitative e quantitative di ricerca scientifica e tecnica sul piano nazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e a promuovere la comunicazione e lo scambio di dati ed analisi di tali ricerche registrati ed elaborati in zone che sono al di fuori della giurisdizione nazionale; c) tengono conto delle preoccupazioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo e cooperano per migliorare le loro possibilita' qualitative e quantitative di partecipare agli sforzi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b).