ARTICOLO 6 EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (i), le Parti: a) promuovono e facilitano a livello nazionale e, se opportuno, a li- vello regionale e provinciale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti nazionali e nei limiti delle rispettive capacita': i) lo sviluppo e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti; ii) l'accesso del pubblico alle informazioni sui cambiamenti cli- matici e sui relativi effetti; iii) la partecipazione del pubblico all'esame dei cambiamenti cli- matici e dei relativi effetti, e all'elaborazione di adeguati interventi; iv) la formazione del personale scientifico, tecnico e direttivo. b) Cooperano e si impegnano ad incrementare a livello internazionale, ricorrendo, se opportuno, ad organismi esistenti: i) lo sviluppo e lo scambio di materiale di educazione e di sen- sibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti; ii) lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di educazione e di formazione, ivi compreso il rafforzamento di organismi nazionali e lo scambio o l'invio di personale per formare esperti in questo campo, in particolare per i paesi in via di sviluppo.