(Convenzione - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
       EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO 
Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo  4,  paragrafo  1
(i), le Parti: 
a) promuovono e facilitano a livello nazionale e, se opportuno, a li-
   vello regionale e provinciale, in conformita' delle  leggi  e  dei
   regolamenti nazionali e nei limiti delle rispettive capacita':  i)
   lo sviluppo e l'attuazione di programmi di educazione e di 
        sensibilizzazione  del  pubblico  riguardo   ai   cambiamenti
        climatici ed ai relativi effetti; 
   ii) l'accesso del pubblico alle informazioni sui cambiamenti cli- 
        matici e sui relativi effetti; 
   iii) la partecipazione del pubblico all'esame dei cambiamenti cli- 
        matici e dei relativi effetti, e all'elaborazione di adeguati
        interventi; 
iv) la formazione del personale scientifico, tecnico e direttivo.  b)
   Cooperano e si impegnano ad incrementare a livello internazionale,
   ricorrendo, se opportuno, ad organismi esistenti: 
   i) lo sviluppo e lo scambio di materiale di educazione e di sen- 
        sibilizzazione del pubblico ai cambiamenti  climatici  ed  ai
        relativi effetti; 
   ii) lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di educazione e di 
        formazione,  ivi  compreso  il  rafforzamento  di   organismi
        nazionali e lo scambio o l'invio  di  personale  per  formare
        esperti in questo campo, in particolare per i paesi in via di
        sviluppo.