ARTICOLO 7 CONFERENZA DELLE PARTI 1. E' istituita una Conferenza delle Parti. 2. La Conferenza delle Parti, in quanto organo supremo della presente Convenzione, esamina regolarmente l'attuazione della Convenzione e di qualsiasi relativo strumento giuridico che la conferenza delle Parti eventualmente adotta, e nei limiti del suo mandato assume le decisioni necessarie per promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione. A tal fine la conferenza delle Parti: a) esamina periodicamente gli obblighi delle Parti e gli accordi istituzionali, adottati a norma della Convenzione, alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nell'attuarla e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche; b) promuove e facilita lo scambio di informazioni sui provvedimenti adottati dalle Parti per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilita' e capacita' delle Parti e dei loro rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione; c) facilita, su richiesta di due o piu' Parti, il coordinamento dei provvedimenti da esse adottati per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilita' e capacita' delle Parti e dei loro rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione; d) promuove e dirige, in conformita' dell'obiettivo e delle disposi- zioni della Convenzione, l'elaborazione ed il perfezionamento periodico di metodologie comparabili, che devono essere stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti, intese, fra l'altro, a preparare inventari di emissioni di gas ad effetto serra suddivise per fonti e di eliminazioni di tali gas suddivise per pozzi, e a valutare l'efficacia di provvedimenti volti a limitare le emissioni ed incrementare le eliminazioni di questi gas; e) valuta, sulla base di tutte le informazioni ad essa comunicate in conformita' delle disposizioni della Convenzione, l'attuazione della Convenzione da parte delle Parti, gli effetti globali dei provvedimenti adottati in applicazione della Convenzione, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, nonche' i relativi impatti cumulativi, e la misura in cui si ottengono progressi nel raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione; f) esamina ed adotta relazioni regolari sull'attuazione della Conven- zione e provvede alla loro pubblicazione; g) formula raccomandazioni su qualsiasi problema relativo all'attua- zione della Convenzione; h) si impegna a mobilitare le risorse finanziarie in conformita' del- l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e dell'articolo 11; i) istituisce organi sussidiari, se ritenuti necessari per l'attua- zione della Convenzione; j) esamina le relazioni presentate dagli organi sussidiari e fornisce loro linee direttive; k) stabilisce di comune accordo ed adotta all'unaminita' le norme di procedura e le norme finanziarie per se stessa e per gli organi sussidiari; l) richiede e utilizza, se opportuno, i servizi, la cooperazione e le informazioni delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi; m) svolge le altre funzioni che sono necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione, nonche' tutte le altre funzioni assegnate ad essa dalla Convenzione. 3. La Conferenza delle Parti adotta durante la prima sessione le pro- prie norme di procedura, nonche' quelle degli organi sussidiari istituiti dalla Convenzione. Tali norme devono regolamentare anche le procedure decisionali per questioni che non sono gia' soggette alle procedure decisionali stabilite dalla Convenzione. Tali procedure possono prevedere maggioranze specifiche per l'adozione di decisioni particolari. 4. La prima sessione della Conferenza delle Parti deve essere convo- cata dal segretariato interinale di cui all'articolo 21 e deve aver luogo entro un anno a decorrere della data di entrata in vigore della Convenzione. Successivamente le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogni anno, a meno che sia deciso diversamente dalla Conferenza delle Parti. 5. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogniqualvolta cio' sia ritenuto necessario dalla Conferenza oppure richiesto per iscritto da una Parte, a condizione pero' che almeno un terzo delle Parti esprimano il loro accordo entro sei mesi dalla data in cui il segretariato ha comunicato loro la richiesta. 6. Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia inter- nazionale dell'energia atomica, nonche' qualsiasi Stato membro di tali istituzioni oppure osservatore presso tali istituzioni che non e' Parte alla Convenzione, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti in qualita' di osservatori. Qualsiasi ente o agenzia, sia esso nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle questioni soggette alla Convenzione, che ha informato il segretariato del suo desiderio di essere rappresentato ad una sessione della Conferenza delle Parti in qualita' di osservatore, puo' essere ammesso, a meno che si opponga almeno un terzo delle Parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette alle norme di procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.