(Convenzione - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                       CONFERENZA DELLE PARTI 
1. E' istituita una Conferenza delle Parti. 
2. La Conferenza delle Parti, in quanto organo supremo della presente
   Convenzione, esamina regolarmente l'attuazione della Convenzione e
   di qualsiasi relativo strumento giuridico che la conferenza  delle
   Parti eventualmente adotta, e nei limiti del suo mandato assume le
   decisioni necessarie per promuovere l'effettiva  attuazione  della
   Convenzione. A tal fine la conferenza delle Parti: 
a) esamina periodicamente gli obblighi  delle  Parti  e  gli  accordi
   istituzionali, adottati  a  norma  della  Convenzione,  alla  luce
   dell'obiettivo  della   Convenzione,   dell'esperienza   acquisita
   nell'attuarla e dell'evoluzione delle  conoscenze  scientifiche  e
   tecnologiche; 
b) promuove e facilita lo scambio di informazioni  sui  provvedimenti
   adottati dalle Parti per fronteggiare i cambiamenti climatici e  i
   loro   effetti,   tenendo   conto   delle   diverse   circostanze,
   responsabilita' e capacita' delle  Parti  e  dei  loro  rispettivi
   obblighi derivanti dalla Convenzione; 
c) facilita, su richiesta di due o piu' Parti, il  coordinamento  dei
   provvedimenti da esse  adottati  per  fronteggiare  i  cambiamenti
   climatici  e  i  loro  effetti,  tenendo   conto   delle   diverse
   circostanze, responsabilita' e capacita' delle Parti  e  dei  loro
   rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione; 
d) promuove e dirige, in conformita' dell'obiettivo e delle  disposi-
   zioni della  Convenzione,  l'elaborazione  ed  il  perfezionamento
   periodico di metodologie comparabili, che devono essere  stabilite
   di comune  accordo  dalla  Conferenza  delle  Parti,  intese,  fra
   l'altro, a preparare inventari di  emissioni  di  gas  ad  effetto
   serra suddivise per fonti e di eliminazioni di tali gas  suddivise
   per pozzi, e a  valutare  l'efficacia  di  provvedimenti  volti  a
   limitare le emissioni ed incrementare le  eliminazioni  di  questi
   gas; 
e) valuta, sulla base di tutte le informazioni ad essa comunicate  in
   conformita' delle  disposizioni  della  Convenzione,  l'attuazione
   della Convenzione da parte delle Parti, gli  effetti  globali  dei
   provvedimenti  adottati  in  applicazione  della  Convenzione,  in
   particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, nonche' i
   relativi impatti cumulativi, e  la  misura  in  cui  si  ottengono
   progressi nel raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione; 
f) esamina ed adotta relazioni regolari sull'attuazione della Conven-
   zione e provvede alla loro pubblicazione; 
g) formula raccomandazioni su qualsiasi problema relativo  all'attua-
   zione della Convenzione; 
h) si impegna a mobilitare le risorse finanziarie in conformita' del-
   l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e dell'articolo 11; 
i) istituisce organi sussidiari, se ritenuti necessari  per  l'attua-
   zione della Convenzione; 
j) esamina le relazioni presentate dagli organi sussidiari e fornisce
   loro linee direttive; 
k) stabilisce di comune accordo ed adotta all'unaminita' le norme  di
   procedura e le norme finanziarie per se stessa e  per  gli  organi
   sussidiari; 
l) richiede e utilizza, se opportuno, i servizi, la cooperazione e le
   informazioni  delle  competenti  organizzazioni  internazionali  e
   degli organismi intergovernativi e non governativi; 
m) svolge le altre funzioni che sono necessarie per il raggiungimento
   dell'obiettivo della Convenzione, nonche' tutte le altre  funzioni
   assegnate ad essa dalla Convenzione. 
3. La Conferenza delle Parti adotta durante la prima sessione le pro-
   prie norme di procedura, nonche' quelle  degli  organi  sussidiari
   istituiti dalla Convenzione. Tali norme devono regolamentare anche
   le procedure decisionali per questioni che non sono gia'  soggette
   alle  procedure  decisionali  stabilite  dalla  Convenzione.  Tali
   procedure possono prevedere maggioranze specifiche per  l'adozione
   di decisioni particolari. 
4. La prima sessione della Conferenza delle Parti deve essere  convo-
   cata dal segretariato interinale di cui  all'articolo  21  e  deve
   aver luogo entro un anno a decorrere  della  data  di  entrata  in
   vigore della Convenzione. Successivamente  le  sessioni  ordinarie
   della Conferenza delle Parti hanno luogo ogni anno, a meno che sia
   deciso diversamente dalla Conferenza delle Parti. 
5. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo
   ogniqualvolta cio' sia ritenuto necessario dalla Conferenza oppure
   richiesto per iscritto da una Parte, a condizione pero' che almeno
   un terzo delle Parti esprimano il  loro  accordo  entro  sei  mesi
   dalla data in cui il segretariato ha comunicato loro la richiesta.
   6. Le Nazioni Unite, le loro  agenzie  specializzate  e  l'Agenzia
   inter- nazionale dell'energia  atomica,  nonche'  qualsiasi  Stato
   membro  di  tali  istituzioni  oppure  osservatore   presso   tali
   istituzioni che non e'  Parte  alla  Convenzione,  possono  essere
   rappresentati  alle  sessioni  della  Conferenza  delle  Parti  in
   qualita' di  osservatori.  Qualsiasi  ente  o  agenzia,  sia  esso
   nazionale  o  internazionale,  governativo  o   non   governativo,
   competente nelle  questioni  soggette  alla  Convenzione,  che  ha
   informato  il   segretariato   del   suo   desiderio   di   essere
   rappresentato ad una sessione  della  Conferenza  delle  Parti  in
   qualita' di osservatore,  puo'  essere  ammesso,  a  meno  che  si
   opponga  almeno  un  terzo  delle   Parti.   L'ammissione   e   la
   partecipazione degli  osservatori  sono  soggette  alle  norme  di
   procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.