(Convenzione - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                            SEGRETARIATO 
1. E' istituito un segretariato. 
2. Le funzioni del segretariato sono: 
   a) organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi 
      organi  sussidiari  istituiti  a  norma  dalla  Convenzione   e
      predisporre i servizi richiesti; 
   b) raccogliere e diffondere le relazioni ricevute; 
   c) facilitare, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in partico- 
      lar modo alle Parti che sono paesi  in  via  di  sviluppo,  nel
      raccogliere  e  comunicare   le   informazioni   richieste   in
      conformita' delle disposizioni della Convenzione; 
   d) preparare le relazioni sulle sue attivita' e presentarle alla 
      Conferenza delle Parti; 
   e) provvedere al necessario coordinamento con i segretariati di 
      altre istituzioni internazionali competenti; 
   f) stipulare, sotto la direzione penale della Conferenza delle 
      Parti, accordi amministrativi e contrattuali che sono necessari
      per un efficace svolgimento delle sue funzioni; 
   g) svolgere le altre funzioni di segretariato specificate nella 
      Convenzione e nei relativi protocolli e le altre  funzioni  che
      fossero stabilite dalla Conferenza delle Parti. 
3. La Conferenza delle Parti designa durante  la  prima  sessione  un
   segretariato  permanente  e  prende  disposizioni   per   il   suo
   funzionamento.