(Convenzione - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
       ORGANO SUSSIDIARIO DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA 
1. E' istituito un organo sussidiario  di  consulenza  scientifica  e
   tecnica, che deve  fornire  alla  Conferenza  delle  Parti  e,  se
   opportuno, agli altri organi sussidiari, tempestive informazioni e
   consulenza per le questioni scientifiche e tecniche relative  alla
   Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a  questo  organo.
   Esso  deve  essere  pluridisciplinare   e   deve   comprendere   i
   rappresentanti governativi esperti del pertinente  settore.  Rende
   conto regolarmente  alla  Conferenza  delle  Parti  su  tutti  gli
   aspetti del suo lavoro. 
2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti  e  basandosi  sui
   lavori dei  competenti  organismi  internazionali,  questo  organo
   deve: 
   a) eseguire valutazioni dello stato delle conoscenze scientifiche 
      relative ai cambiamenti climatici ed ai loro effetti; 
   b) preparare valutazioni scientifiche sugli effetti dei provvedi- 
      menti presi per l'attuazione della Convenzione; 
   c) individuare tecnologie e conoscenze tecniche innovative, effi- 
      caci ed avanzate e fornire consulenza sui modi e sui mezzi per 
      promuovere lo sviluppo e/o il trasferimento di tali tecnologie; 
   d) prestare consulenza sui programmi scientifici, sulla coopera- 
      zione internazionale per la ricerca e lo sviluppo  relativi  ai
      cambiamenti  climatici,  nonche'  sui  modi  e  sui  mezzi  per
      favorire la formazione di una capacita' nei  paesi  in  via  di
      sviluppo grazie alle forze interne; 
   e) rispondere alle questioni scientifiche, tecnologiche e metodo- 
      logiche  che  la  Conferenza  delle  Parti  ed  i  suoi  organi
      sussidiari possono sottoporre al suo parere. 
3. Le funzioni ed il mandato di questo organo  possono  essere  ulte-
   riormente elaborati dalla Conferenza delle Parti.