ARTICOLO 9 ORGANO SUSSIDIARIO DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA 1. E' istituito un organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica, che deve fornire alla Conferenza delle Parti e, se opportuno, agli altri organi sussidiari, tempestive informazioni e consulenza per le questioni scientifiche e tecniche relative alla Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo. Esso deve essere pluridisciplinare e deve comprendere i rappresentanti governativi esperti del pertinente settore. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro. 2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti e basandosi sui lavori dei competenti organismi internazionali, questo organo deve: a) eseguire valutazioni dello stato delle conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici ed ai loro effetti; b) preparare valutazioni scientifiche sugli effetti dei provvedi- menti presi per l'attuazione della Convenzione; c) individuare tecnologie e conoscenze tecniche innovative, effi- caci ed avanzate e fornire consulenza sui modi e sui mezzi per promuovere lo sviluppo e/o il trasferimento di tali tecnologie; d) prestare consulenza sui programmi scientifici, sulla coopera- zione internazionale per la ricerca e lo sviluppo relativi ai cambiamenti climatici, nonche' sui modi e sui mezzi per favorire la formazione di una capacita' nei paesi in via di sviluppo grazie alle forze interne; e) rispondere alle questioni scientifiche, tecnologiche e metodo- logiche che la Conferenza delle Parti ed i suoi organi sussidiari possono sottoporre al suo parere. 3. Le funzioni ed il mandato di questo organo possono essere ulte- riormente elaborati dalla Conferenza delle Parti.