Art. 2. 
  1. Lo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 viene iscritto
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
  2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in  lire  300
milioni per ciascuno degli anni 1994 e  1995,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del capitolo 1006 dello stato di  previsione
del Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994  e  del  corrispondente
capitolo per l'anno successivo. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994 
                              SCALFARO 
 
                               CIAMPI, Presidente del Con- 
                                   siglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: CONSO