Art. 2. 1. Lo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 viene iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1006 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e del corrispondente capitolo per l'anno successivo. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Con- siglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO