Art. 2.
  1. La Biblioteca  italiana  per  ciechi  "Regina  Margherita",  per
esigenze   di   adeguamento  delle  proprie  strutture  tecnologiche,
organizzative e logistiche e per assicurare il piu' ampio spettro  di
strumenti  di  studio  e di informazione, attraverso l'uso di sistemi
tecnologici multimediali in  favore  dei  non  vedenti  residenti  in
Italia  o nei Paesi membri della Comunita' europea, nonche' nei Paesi
con i quali esistano appositi accordi, puo' accedere alle provvidenze
previste dalle vigenti disposizioni di legge  nazionali  e  regionali
sulle  biblioteche e sulla editoria, nonche' ai fondi della Comunita'
economica europea, secondo  le  modalita'  previste  dalle  leggi  in
vigore.