Art. 3. 
 
  1. Per la realizzazione dei suoi programmi e per gli scopi  di  cui
all'articolo  2,  la   Biblioteca   italiana   per   ciechi   "Regina
Margherita", ove ne ravvisi l'esigenza e l'utilita',  puo'  istituire
in  ambito  regionale,  provinciale  o  nei  comuni  con  popolazione
superiore a trecentomila abitanti propri centri di distribuzione o di
produzione;  puo'  altresi'  stipulare   apposite   convenzioni   con
biblioteche e idonei centri di produzione  specializzati,  localmente
esistenti, per assicurare sull'intero territorio  nazionale  un  piu'
adeguato, tempestivo e omogeneo servizio. 
  2. Le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti  per
legge a garantire il diritto allo  studio  agli  alunni  non  vedenti
delle scuole di ogni ordine e grado,  o  agli  studenti  non  vedenti
iscritti a corsi universitari o di formazione professionale,  possono
stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana per  ciechi
"Regina Margherita", per la fornitura di sussidi didattici  speciali,
il cui elenco dettagliato deve essere trasmesso entro il 15 giugno di
ogni anno, per ciascun alunno  non  vedente  frequentante  le  scuole
elementari e medie di primo e secondo  grado,  ed  entro  i  quindici
giorni  successivi  alla  comunicazione  da  parte  dei  responsabili
d'istituto,  per  gli  studenti  non   vedenti   frequentanti   corsi
universitari o corsi di formazione professionale. 
  3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 i  direttori  dei  circoli
didattici e i presidi delle scuole medie di  primo  e  secondo  grado
hanno l'obbligo di effettuare, entro il 31 maggio di  ogni  anno,  le
necessarie comunicazioni relative alla frequenza da parte  di  alunni
non vedenti alle amministrazioni di  cui  al  citato  comma  2;  alla
medesima comunicazione sono  tenuti  i  responsabili  degli  istituti
universitari, o  degli  istituti  nei  quali  si  svolgono  corsi  di
formazione professionale, frequentati da studenti non vedenti,  entro
i quindici giorni successivi alla formazione dei piani  di  studio  e
all'adozione o indicazione dei relativi testi.